Il Direttore
Prot. 5594/II M
Al Sig. Ministro della Pubblica Istruzione
On. Luigi Berlinguer
e p.c.
- Al Capo Ispettorato Istruzione Artistica
ROMA
- Alla Corte dei Conti
Sezione di controllo del M.P.I.
ROMA
- Ai Sigg. Direttori
dei Conservatori di Musica - Loro Sedi
- Alle O.O.S.S.
CGIL - CISL - UIL - UNAMS - SNALS
- All'ALBO - Sede
Onorevole Signor Ministro,
da qualche anno va consolidandosi sempre più
la prassi di rendere "elettiva", nelle sedi
vacanti, la carica di Direttore nei Conservatori di
Musica e, di recente, da non meglio precisati ambienti
sindacali e burocratici. si è paventata l'ipotesi
di estendere tale criterio anche ai Direttori incaricati
(alcuni in servizio da oltre vent'anni), già
designati sulla base del loro curriculum professionale
(art. 3 O.M. no 294 del 24/09/91 e precedenti).
Ritengo doveroso farLe presente che una simile soluzione
non solo è paurosamente squalificante dal punto
di vista artistico, didattico e professionale, ma anche
improponibile per evidenti ragioni giuridico-amministrative.
Improponibilità Giuridica
Il reclutamento dei Direttori nei Conservatori di Musica
è coperto da riserva di legge,
D. Lgt. 5.5.1918 n. 1852 art. 4 : ''La nomina deve avvenire
sopra proposta del .Ministero dell'Istruzione. o mediante
scelta fra i cultori dell'arte musicale di riconosciuto
valore ed esperienza, o per concorso pubblico".
Tale disposizione viene reiterata nel più recente
D.L. 16.4.1994 n. 297 art. 241 ed applicata, peraltro,
dal Suo predecessore on. Giancarlo Lombardi che, com'è
noto, ha nominato Direttore del Conservatorio di Musica
"S. Pietro a Maiella" di Napoli il Mo Roberto
De Simone, per i suoi indubbi meriti artistici.
Inoltre: L. 20.5.1982 n. 270 art. 8 che si richiama
al D.P.R. 31.5.1974 n. 417 artt. 28, 30 "I concorsi
a posti direttivi di ogni tipo e grado di scuola...
sono indetti entro il 30 giugno, ad anni alterni, per
i posti (che si prevedono vacanti..."
Le formulazioni delle leggi qui sopra citate hanno comunque un significato chiaro edassoluto:
Nei Conservatori di Musica il Direttore "deve" essere scelto in base ai suoi requisiti artistico-professionali.
Tali prerogative possono essere solo così individuate:
a) Dal Ministro attraverso i propri canali di indagine.
b) Dal giudizio di una Commissione tecnica di concorso.
Una designazione "elettiva", invece, non potrà
mai assicurare nè l'una nè l'altra opzione.
Improponibilità Amministrativa
1) L. 2 marzo 1963 n. 262 art. 5: "All'andamento
didattico artistico e disciplinare di ciascun istituto
sovraintende un direttore che attua, per quanto di
.sua competenza, le deliberazioni del consiglio di
amministrazione e risponde del regolare funzionamento
dell'istituto direttamente al Ministero P.I.".
E' superfluo sottolineare che un potere disciplinare
è organicamente e moralmente impraticabile per
un Direttore "eletto" dai suoi stessi Docenti
2) Con l'elettività, la carica di Direttore è
soggetta al mutevole giudizio del "corpo elettorale"
che la rende politica e subordinata agli "interessi"
(nei Conservatori ve ne sono) delle parti: già
dal momento in cui questa soluzione è stata
applicata per la prima volta, negli Istituti vige un
"clima" più o meno latente di "contrattazione
elettorale".
E evidente anche che un avvicendamento troppo ravvicinato
al vertice, oltre a non assicurare continuità
nell'indirizzo artistico-didattico, pregiudica la governabilità
dell'Istituto.
3) Visto l'imminente ingresso (così si spera)
del nostro Paese in Europa, va sottolineato che, salvo
rari casi particolari, questo sistema non trova alcun
riferimento con le scuole musicali nei paesi della
futura "Unione".
La ringrazio per la cortese attenzione e Le porgo i
miei più distinti saluti.
Genova, 8 ottobre 1997.
IL DIRETTORE
(Mo Angelo Guaragna)