Prof. Antonio Calosci
Titolare di Violino
C/o Conservatorio statale di Musica "G. Rossini"
e delegato regionale per le Marche
RIFLESSIONI SUL DOCUMENTO A.N.I.Mus.,
CRITERI PER GLI ESAMI DI AMMISSIONE.
Come al solito la Scuola media annessa al Conservatorio di Musica e la sua anacronistica sopravvivenza è prioritaria rispetto alle esigenze del Conservatorio.
Un Istituto di Alta Cultura che deve sottostare ai voleri di una scuola secondaria inferiore che non offre nulla di più di una qualsiasi scola media "normale" (si vada a leggere l'articolo "I Conservatori statali di Musica parte prima").
Amici dell'ANIMUS, non potete "addomesticare" le leggi dello Stato per seguire i vostri pensieri giusti o sbagliati che siano.
La prima cosa su cui bisogna riflettere è che per annullare una legge occorre una altra legge. Decreti ministeriali o una circolari non possono che essere interpretazioni o spiegazioni di leggi, ma non possono modificare alcunché.
In particolare la legge No 297 all'articolo 239, comma 3, recita: I requisiti necessari per l'ammissione sono stabiliti con regolamento. Fino all'emanazione di nuove norme regolamentari al riguardo, si applicano le disposizioni del regio decreto 11 dicembre 1930, No 1945 e successive modificazioni.
La Legge No 1945 all'art. 6 chiaramente indica che la sessione per gli esami di ammissione è unica ed autunnale.
L'Ispettorato per l'istruzione artistica del Ministero
della Pubblica Istruzione, con circolare del 28/8/1996,
ha diramato a tutte le Accademie di Belle Arti, di
Danza, d'Arte drammatica e ai Conservatori il decreto
ministeriale relativo al calendario d'attività
previsto per tali istituti per il triennio 1996/99.
All'art. 2. lettera D) (Conservatori di musica), comma
1 del predetto decreto si stabilisce che gli esami
di ammissione abbiano luogo nel mese di settembre di
ciascun anno scolastico.
L'art. 5 del medesimo decreto dispone che per le scuole
medie e i licei musicali sperimentali annessi ai Conservatori
si applichino le disposizioni relative all'istruzione
secondaria.
E' GIUSTO CHE SIA COSI'! A DIO CIO' CHE E' DI DIO, A CESARE CIO' CHE E' DI CESARE! L'ESAME DI AMMISSIONE E' UN ESAME DEL CONSERVATORIO (NON DELLA - O PER LA - SCUOLA MEDIA ANNESSA, COME SI VUOL FAR CREDERE) QUINDI NON E' ASSOGETTATO ALLE NORME DELLA SECONDARIA INFERIORE!!!!!!
Tra l'altro le disposizioni contenute nel decreto emanato
in data 2/11/93 dal Ministro con il calendario 93/96,
che, sempre alla lettera D) dell'art. 2, fissava addirittura
ad ottobre gli esami di ammissione.
Tale decreto venne poi modificato da una circolare in
data 5/5/1994 dove è scritto:
RITENUTO che il superamento da parte degli allievi degli esami di ammissione ai conservatori di musica (omissis) è condizione per la loro iscrizione alle scuole medie o ai licei sperimentali annessi alle predette istituzioni e che pertanto si rende necessario anticipare lo svolgimento di detti esami di ammissione ad un periodo antecedente a quello dell'inizio delle lezioni nelle istituzioni dell'istruzione secondaria, secondo il calendario vigente per tale tipo di scuole".
così decretava:
(omissis)
"Il decreto ministeriale 2/11/93 concernente il
calendario scolastico dei conservatori di musica delle
accademie di belle arti, delle accademie nazionali
d'arte drammatica e di danza è modificato come
appresso:
(omissis)
b) Art. 2 lett. D
"Nei conservatori di musica il calendario degli
esami è determinato dal direttore, sentito il
collegio dei professori, e deve comunque essere articolato
in modo tale da consentire la iscrizione degli allievi
alle scuole medie annesse e ai licei musicali sperimentali
in tempo utile rispetto all'inizio delle lezioni in
tali istituzioni, quale fissato dal calendario relativo
agli istituti ed alle scuole di istruzione secondaria".
Il D.M. 5/5/94, il cui carattere modificante inseriva
nel precedente D.M. 2/11/93 come valida la disposizione
concernente gli esami di ammissione per coloro i quali
sono in età d'obbligo scolare, spiegava pertanto
in modo chiaro, come sopra ricordato, cosa si debba
intendere con la disposizione dell'art. 4 ("si
applicano le disposizioni relative all'istruzione secondaria").
D'altra parte l'art. del DM 23/8/96 ripete esattamente
quanto indicato nell'art. 4 del DM 2/11/93.
Questi decreti e circolari non hanno la possibilità di modificare ben due Leggi che dicono la stessa cosa (esami di ammissione nella sessione autunnale) e infatti non dicono nulla del cambio di sessione, impongono, al contrario, un anticipo ma sempre e solo all'interno della sessione autunnale!
Ammesso ma non concesso che abbiano questo potere, sono a loro volta state annullate dal recente calendario che fissa e regola le attività dei Conservatori statali di Musica e delle Accademie di Belle Arti per il triennio 96/99 e dalla Legge No 297.
Riflettete, o amici!
Qualsivoglia decreto o circolare ministeriale quando
dice: "per le scuole medie e i licei musicali
sperimentali annessi ai conservatori di musica ...
omissis ... si applicano le disposizioni relative all'istruzione
secondaria" intende proprio le Scuole medie annesse
non i Conservatori statali di Musica! Anzi chiarisce
che le Scuole medie annesse altro non sono che normalissime
scuole medie come tante altre!!!
Questo vostro "suggerimento" mette in chiaro
quanto siano dannose e pericolose le Scuole medie annesse
ai Conservatori di Musica.
Il Conservatorio, nella vostra opinione, deve sottomettersi
alle esigenze di una scuola secondaria. Alla scuola
secondaria che non offre garanzie di continuità
agli allievi eventualmente dimessi dal Conservatorio
per il mancato superamento dell'esame di conferma............un
momento!?!...... fermi tutti!?!......... non è
che, per caso, vorreste che il Conservatorio abbassasse
il proprio livello per favorire frequenza alla Scuola
media annessa?............ Non è che vorreste
che il Conservatorio modificasse i propri ordinamenti
per divenire una scuoletta di quartiere assoggettata
agli ordinamenti della secondaria?......... No non
credo ciò sia possibile! In fondo siete anche
voi Insegnanti del Conservatorio e come tali sicuramente
concertisti o musicologi affermati!
Anche se sospetto che lo sappiate già e benissimo, vi ricordo che le attuali scuole medie annesse, pur in presenza della famigerata legge istitutiva del 31/12/1962 n. 1859 art. 16, sono state tutte messe fuorilegge dalla (scusate la assonanza) Legge 28/12/95 No 549, art. 1, comma 19, che a sua volta conferma la Legge (finanziaria) 24/12/93 No 537, art. 4, comma 11.
Queste leggi sanciscono che, con le eccezioni per le comunità montane, possono sopravvivere autonomamente solo le scuole medie che hanno non meno di 12 classi (3 sezioni). Le Scuole medie annesse ai Conservatori di Musica solitamente hanno una o due sezioni, rarissimamente ne hanno tre, in ogni caso mai le quattro stabilite per legge per ottenere 12 classi.
La Legge del 1962 No 1859 pur non abrogata è stata modificata da una Legge, anzi due. Non da circolari o decreti!!!!! Ripeto: SOLO UNA LEGGE PUO' MODIFICARE UNA LEGGE!!!!
Per favore abbiate la dignità e l'onore di essere fieri di appartenere ad un Istituto di Alta Cultura e comportatevi di conseguenza! Non prostratevi, qual frate penitente, di fronte alle esigenze di una scuola secondaria che non offre nulla di specifico! Abbandonate vecchi, superati e retorici retaggi filosofici!
DIFENDETE I CONSERVATORI, NON LE SCUOLE CHE, SQUALIFICANDOLI, LI STRANGOLANO.
Prof. Antonio Calosci
Ancona, sabato 1 marzo 1997.
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