STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE NUOVA UNIONE VERRUESE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI


art. 1 - Costituzione

A norma dell'art. 18 della Costituzione italiana e degli art. 36, 37 e 38 del Codice Civile è costituita l'associazione Nuova Unione Verruese, Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (ONLUS - D.lgt. 4 dicembre 1997, n.460).


art.2 - Sede

L'associazione ha sede in Verruca Savoia, località Tabbia n.21. E' facoltà dell'assemblea dei soci di fissare altrove la sede.


art. 3 - Principi e scopi

La Nuova Unione Verruese è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario, democratico e progressista.
L'associazione pone a fondamento della propria attività i principi etici, culturali e sociali ispirati agli ideali di giustizia, di pace, di libertà e di solidarietà.
Al centro dell'attività dell'associazione si pone lo studio e l'ideazione di progetti ed iniziative a carattere sociale, la realizzazione di azioni, manifestazioni, materiali editoriali e di informazione e di qualsiasi altra attività contemplata nella normativa vigente volta a promuovere i principi associativi.


TITOLO II - ORGANIZZAZIONE ED ADESIONI


art.4 - Soci - Adesione

Possono essere soci le persone fisiche e giuridiche interessate all'attività dell'associazione.
La domanda di ammissione va indirizzata al Consiglio Direttivo.
L'accettazione della domanda da diritto a ricevere la tessera sociale.
I soci si distinguono in: ONORARI - sono coloro che per opere, donazioni o cariche rivestite conferiscono notevole lustro ed impulso all'associazione. Sono nominati dall'Assamblea su proposta del Consiglio Direttivo e non hanno diritto di voto.
ORDINARI - sono coloro che versano la quota sociale.
SOSTENITORI - sono coloro che versano liberamente contributi superiori alla quota annua stabilita.
I soci hanno diritto a frequentare la sede dell'associazione e a partecipare a tutte le manifestazioni promosse ed organizzate dall'associazione stessa. I soci sono tenuti al pagamento di una quota sociale e di eventuali altre quote contributive, comprese straordinarie integrazioni alla cassa sociale, entro il limite del doppio della quota di adesione.
All'atto dell'iscrizione i soci si impegnano a rispettare in tutto il presente Statuto e gli eventuali regolamenti di cui l'associazione intenderà dotarsi.


art.5 - Soci - Cessazione

I soci cessano di appartenere all'associazione per:
a) dimissioni volontarie, da presentarsi per iscritto,
b) mancato versamento della quota annuale,
c) radiazione da deliberarsi dall'Assemblea nei confronti del socio che abbia violato gravemente o ripetutamente le norme dello Statuto o che, con la sua condotta, ostacoli o pregiudichi il buon andamento dell'associazione.


TITOLO III - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE


art.6 - Organi dell'associazione

Gli organi dell'associazione sono: a) l'Assemblea generale dei soci,
b) il Consiglio Direttivo,
c) il Presidente.


art.7 - Assemblea - Composizione e convocazione

L'Asseemblea generale è composta da tutti i soci regolarmente tesserati. L'Assemblea si riunisce in sessione ordinaria una volta all'anno ed in sessione straordinaria su convocazione del Consiglio Direttivo ogni qualvolta lo ritenga necessario o su richiesta di almeno un quarto dei soci.


art.8 - Assemblea - Funzionamento

L'Assemblea sia ordinaria sia straordinaria, è convocata con avviso comunicato ai soci almeno tre giorni prima della data fissata. L'Assemblea è valida in prima convocazione se sono presenti o rappresentati con delega all'ora fissata, almeno la metà più uno dei soci ed in seconda convocazione mezzora dopo, qualunque sia il numero dei presenti.
I soci possono farsi rappresentare all'assemblea rilasciando ad altro socio delega scritta. Ogni socio non può farsi portatore di più di una delega.
L'Assemblea delibera a maggioranza di voti.
Per la modifica dello Statuto e lo scioglimento dell'associazione sono necessari i due terzi dei voti dell'assemblea valida in prima convocazione. Durante l'assemblea i soci hanno diritto a fare le osservazioni e le proposte che ritengono opportune per lo sviluppo dell'attività sociale: le proposte saranno messe ai voti.

art.9 - Assemblea - Compiti e funzioni

Spetta all'Assemblea deliberare:
a) l'elezione del Consiglio Direttivo
b) l'approvazione del piano programmatico di attività
c) l'approvazione della relazione finanziaria e del bilancio consuntivo
d) la modifica dello Statuto e l'approvazione di eventuali regolamenti
e) la nomina dei soci onorari
f) la radiazione dei soci
g) lo scioglimento dell'associazione, la destinazione del patrimonio sociale e la nomina dei liquidatori.


art.10 - Consiglio Direttivo - Composizione durata e nomina

Il Consiglio Direttivo è composto da cinque membri, o anche da un numero diverso, purché dispari, in base alle determinazioni dell'Assemblea. Il Consiglio Direttivo resta in carica per tre anni ed è rieleggibile. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea: i soci votanti esprimeranno al massimo cinque preferenze tra i nomi dei candidati ordinati su lista unica predisposta dal Presidente.
I primi cinque risultanti dalla graduatoria dei votati compongono il Consiglio Direttivo. La graduatoria è valida sino alla successiva votazione.
Nella sua prima riunione il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente dell'associazione, il Vice Presidente ed il Segretario - Tesoriere, assegna eventuali altri incarichi determinando competenze e responsabilità.


art.11 - Consiglio Direttivo - Compiti e funzionamento

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario. Il Presidente deve inoltre convocare il Consiglio Direttivo a seguito di richiesta di almeno i due quinti dei componenti il Consiglio stesso. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza: in caso di parità di voti prevale il voto del presidente.
Il Consiglio Direttivo formula e presenta all'Assemblea il piano annuale di attività, stabilisce la quota sociale annua e le eventuali contribuzioni integrative, predispone il bilancio consuntivo, propone la nomina dei soci onorari. Il Consiglio Direttivo delibera sulle domande di adesione all'associazione, adotta tutti i provvedimenti necessari all'esecuzione della volontà dell'Assemblea, per il buon andamento dell'associazione ed il raggiungimento degli scopi sociali.
Il Consigliere decade dalla carica per:
a) dimissioni volontarie, da presentarsi per iscritto;
b) per assenza ingiustificata a tre riunioni consecutive del Consiglio Direttivo;
c) per radiazione dall'associazione o perdita della qualità di socio.
Il Consigliere decaduto è sostituito dal primo escluso della graduatoria dei votati.


art.12 - Presidente

Il Presidente dirige l'associazione e la rappresenta legalmente in ogni evenienza.
Il Presidente coordina l'attività dell'associazione, convoca il Consiglio Direttivo, firma tutti gli atti dell'associazione.
Il Presidente non può essere rieletto per più di una volta consecutivamente.
Il Presidente uscente è tenuto a dare regolari consegne organizzate al nuovo Presidente entro trenta giorni dall'elezione.
In caso di assenza o impedimento viene sostituito dal Vice Presidente.


art.13 - Gratuità degli incarichi

Le funzioni di membro del Consiglio Direttivo e gli incarichi svolti dai soci in relazione all'attività dell'associazione, sono completamente gratuiti.Eventuali rimborsi spese dovranno essere definiti specificatamente in ottemperanza alle norme vigenti ed iscritti al bilancio dell'associazione.


TITOLO IV - PATRIMONIO E BILANCIO


art.14 - Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione è costituito da:
a) quote sociali e contribuzioni dei soci
b) contributi di Enti pubblici o soggetti privati
c) donazioni, lasciti, elargizioni, sia di persone sia di Enti pubblici o privati
d) proventi derivanti dalla gestione di attività permanenti o da iniziative e manifestazioni occasionali.


art.15 - Bilancio

Il Segretario-Tesoriere avrà cura della tenuta della contabilità, della cassa e dei valori dell'associazione.
L'anno finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio che deve essere presentato all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 giugno successivo. Il bilancio consuntivo annuale sarà distinto in situazione patrimoniale e rendiconto di gestione e sarà inviato in visione ai soci almeno dieci giorni prima della data dell'Assemblea di approvazione.


TITOLO V - NORME CONCLUSIVE


art.16 Scioglimento dell'associazione

Lo scioglimento dell'associazione può avvenire con decisione dell'Assemblea valida in prima convocazione e con voto favorevole di almeno i due terzi dei votanti.
L'associazione è obbligatoriamente sciolta qualora il numero dei soci si riduca a meno di cinque.
In caso di scioglimento il patrimonio sociale dovrà essere devoluto ad altre associazioni con scopi sociali simili a quelli della Nuova Unione Verruese.


art.17 - Rinvio

Per quanto non contemplato dal presente Statuto si rinvia alle norme di legge in vigore.

art.18 - Disposizioni finali e transitorie

Volendo provvedere fin da ora ad assicurare il regolare funzionamento dell'associazione, fintantoché il Consiglio Direttivo non sarà eletto democraticamente, entro e non oltre il 31 dicembre 1999, le cariche sociali vengono assunte dai sig.: MALVICINO Franco (Presidente), BUSSA Roberta (Vice Presidente), GALLUCCI Gerolamo (Segretario-Tesoriere), CASTELLI Francesco e CAVALLERO Eugenio i quali tutti accettano gli incarichi.