STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE NUOVA UNIONE VERRUESE
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
art. 1 - Costituzione
A norma dell'art. 18 della Costituzione italiana e degli art. 36, 37 e 38 del Codice Civile è costituita l'associazione Nuova Unione Verruese, Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (ONLUS - D.lgt. 4 dicembre 1997, n.460).
art.2 - Sede
L'associazione ha sede in Verruca Savoia, località Tabbia n.21. E' facoltà dell'assemblea dei soci di fissare altrove la sede.
art. 3 - Principi e scopi
La Nuova Unione Verruese è un centro
permanente di vita associativa a carattere volontario, democratico e progressista.
L'associazione pone a fondamento della propria attività i principi etici,
culturali e sociali ispirati agli ideali di giustizia, di pace, di libertà
e di solidarietà.
Al centro dell'attività dell'associazione si pone lo studio e l'ideazione
di progetti ed iniziative a carattere sociale, la realizzazione di azioni, manifestazioni,
materiali editoriali e di informazione e di qualsiasi altra attività
contemplata nella normativa vigente volta a promuovere i principi associativi.
TITOLO II - ORGANIZZAZIONE ED ADESIONI
art.4 - Soci - Adesione
Possono essere soci le persone fisiche e
giuridiche interessate all'attività dell'associazione.
La domanda di ammissione va indirizzata al Consiglio Direttivo.
L'accettazione della domanda da diritto a ricevere la tessera sociale.
I soci si distinguono in: ONORARI - sono coloro che per opere, donazioni o cariche
rivestite conferiscono notevole lustro ed impulso all'associazione. Sono nominati
dall'Assamblea su proposta del Consiglio Direttivo e non hanno diritto di voto.
ORDINARI - sono coloro che versano la quota sociale.
SOSTENITORI - sono coloro che versano liberamente contributi superiori alla
quota annua stabilita.
I soci hanno diritto a frequentare la sede dell'associazione e a partecipare
a tutte le manifestazioni promosse ed organizzate dall'associazione stessa.
I soci sono tenuti al pagamento di una quota sociale e di eventuali altre quote
contributive, comprese straordinarie integrazioni alla cassa sociale, entro
il limite del doppio della quota di adesione.
All'atto dell'iscrizione i soci si impegnano a rispettare in tutto il presente
Statuto e gli eventuali regolamenti di cui l'associazione intenderà dotarsi.
art.5 - Soci - Cessazione
I soci cessano di appartenere all'associazione
per:
a) dimissioni volontarie, da presentarsi per iscritto,
b) mancato versamento della quota annuale,
c) radiazione da deliberarsi dall'Assemblea nei confronti del socio che abbia
violato gravemente o ripetutamente le norme dello Statuto o che, con la sua
condotta, ostacoli o pregiudichi il buon andamento dell'associazione.
TITOLO III - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
art.6 - Organi dell'associazione
Gli organi dell'associazione sono: a) l'Assemblea
generale dei soci,
b) il Consiglio Direttivo,
c) il Presidente.
art.7 - Assemblea - Composizione e convocazione
L'Asseemblea generale è composta da tutti i soci regolarmente tesserati. L'Assemblea si riunisce in sessione ordinaria una volta all'anno ed in sessione straordinaria su convocazione del Consiglio Direttivo ogni qualvolta lo ritenga necessario o su richiesta di almeno un quarto dei soci.
art.8 - Assemblea - Funzionamento
L'Assemblea sia ordinaria sia straordinaria,
è convocata con avviso comunicato ai soci almeno tre giorni prima della
data fissata. L'Assemblea è valida in prima convocazione se sono presenti
o rappresentati con delega all'ora fissata, almeno la metà più
uno dei soci ed in seconda convocazione mezzora dopo, qualunque sia il numero
dei presenti.
I soci possono farsi rappresentare all'assemblea rilasciando ad altro socio
delega scritta. Ogni socio non può farsi portatore di più di una
delega.
L'Assemblea delibera a maggioranza di voti.
Per la modifica dello Statuto e lo scioglimento dell'associazione sono necessari
i due terzi dei voti dell'assemblea valida in prima convocazione. Durante l'assemblea
i soci hanno diritto a fare le osservazioni e le proposte che ritengono opportune
per lo sviluppo dell'attività sociale: le proposte saranno messe ai voti.
art.9 - Assemblea - Compiti e funzioni
Spetta all'Assemblea deliberare:
a) l'elezione del Consiglio Direttivo
b) l'approvazione del piano programmatico di attività
c) l'approvazione della relazione finanziaria e del bilancio consuntivo
d) la modifica dello Statuto e l'approvazione di eventuali regolamenti
e) la nomina dei soci onorari
f) la radiazione dei soci
g) lo scioglimento dell'associazione, la destinazione del patrimonio sociale
e la nomina dei liquidatori.
art.10 - Consiglio Direttivo - Composizione durata e nomina
Il Consiglio Direttivo è composto
da cinque membri, o anche da un numero diverso, purché dispari, in base
alle determinazioni dell'Assemblea. Il Consiglio Direttivo resta in carica per
tre anni ed è rieleggibile. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea:
i soci votanti esprimeranno al massimo cinque preferenze tra i nomi dei candidati
ordinati su lista unica predisposta dal Presidente.
I primi cinque risultanti dalla graduatoria dei votati compongono il Consiglio
Direttivo. La graduatoria è valida sino alla successiva votazione.
Nella sua prima riunione il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente
dell'associazione, il Vice Presidente ed il Segretario - Tesoriere, assegna
eventuali altri incarichi determinando competenze e responsabilità.
art.11 - Consiglio Direttivo - Compiti e funzionamento
Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni
qualvolta il Presidente lo ritenga necessario. Il Presidente deve inoltre convocare
il Consiglio Direttivo a seguito di richiesta di almeno i due quinti dei componenti
il Consiglio stesso. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza: in caso
di parità di voti prevale il voto del presidente.
Il Consiglio Direttivo formula e presenta all'Assemblea il piano annuale di
attività, stabilisce la quota sociale annua e le eventuali contribuzioni
integrative, predispone il bilancio consuntivo, propone la nomina dei soci onorari.
Il Consiglio Direttivo delibera sulle domande di adesione all'associazione,
adotta tutti i provvedimenti necessari all'esecuzione della volontà dell'Assemblea,
per il buon andamento dell'associazione ed il raggiungimento degli scopi sociali.
Il Consigliere decade dalla carica per:
a) dimissioni volontarie, da presentarsi per iscritto;
b) per assenza ingiustificata a tre riunioni consecutive del Consiglio Direttivo;
c) per radiazione dall'associazione o perdita della qualità di socio.
Il Consigliere decaduto è sostituito dal primo escluso della graduatoria
dei votati.
art.12 - Presidente
Il Presidente dirige l'associazione e la
rappresenta legalmente in ogni evenienza.
Il Presidente coordina l'attività dell'associazione, convoca il Consiglio
Direttivo, firma tutti gli atti dell'associazione.
Il Presidente non può essere rieletto per più di una volta consecutivamente.
Il Presidente uscente è tenuto a dare regolari consegne organizzate al
nuovo Presidente entro trenta giorni dall'elezione.
In caso di assenza o impedimento viene sostituito dal Vice Presidente.
art.13 - Gratuità degli incarichi
Le funzioni di membro del Consiglio Direttivo e gli incarichi svolti dai soci in relazione all'attività dell'associazione, sono completamente gratuiti.Eventuali rimborsi spese dovranno essere definiti specificatamente in ottemperanza alle norme vigenti ed iscritti al bilancio dell'associazione.
TITOLO IV - PATRIMONIO E BILANCIO
art.14 - Patrimonio
Il patrimonio dell'associazione è
costituito da:
a) quote sociali e contribuzioni dei soci
b) contributi di Enti pubblici o soggetti privati
c) donazioni, lasciti, elargizioni, sia di persone sia di Enti pubblici o privati
d) proventi derivanti dalla gestione di attività permanenti o da iniziative
e manifestazioni occasionali.
art.15 - Bilancio
Il Segretario-Tesoriere avrà cura
della tenuta della contabilità, della cassa e dei valori dell'associazione.
L'anno finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre. Alla fine di ogni
esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio che deve essere presentato
all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 giugno successivo. Il bilancio consuntivo
annuale sarà distinto in situazione patrimoniale e rendiconto di gestione
e sarà inviato in visione ai soci almeno dieci giorni prima della data
dell'Assemblea di approvazione.
TITOLO V - NORME CONCLUSIVE
art.16 Scioglimento dell'associazione
Lo scioglimento dell'associazione può
avvenire con decisione dell'Assemblea valida in prima convocazione e con voto
favorevole di almeno i due terzi dei votanti.
L'associazione è obbligatoriamente sciolta qualora il numero dei soci
si riduca a meno di cinque.
In caso di scioglimento il patrimonio sociale dovrà essere devoluto ad
altre associazioni con scopi sociali simili a quelli della Nuova Unione Verruese.
art.17 - Rinvio
Per quanto non contemplato dal presente Statuto si rinvia alle norme di legge in vigore.
art.18 - Disposizioni finali e transitorie
Volendo provvedere fin da ora ad assicurare il regolare funzionamento dell'associazione, fintantoché il Consiglio Direttivo non sarà eletto democraticamente, entro e non oltre il 31 dicembre 1999, le cariche sociali vengono assunte dai sig.: MALVICINO Franco (Presidente), BUSSA Roberta (Vice Presidente), GALLUCCI Gerolamo (Segretario-Tesoriere), CASTELLI Francesco e CAVALLERO Eugenio i quali tutti accettano gli incarichi.