UNUCI
UNIONE NAZIONALE UFFICIALI IN CONGEDO D'ITALIA


STATUTO
Approvato con Decreto del Presidente della Repubblica
01 luglio 1981, n. 735
(G.U. n. 341 del 12 dicembre 1981)


 DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

       L'Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d'Italia (U.N.U.C.I.), con sede centrale in Roma, è l'associazione degli Ufficiali che hanno appartenuto, con qualsiasi grado, alle Forze armate e ai Corpi armati dello Stato italiano e che intendono mantenersi uniti per meglio servire lo Stato in ogni tempo nonchè per concorrere agli scopi che esso persegue nel campo della loro preparazione professionale.


Articolo 2

       L'U.N.U.C.I., ispirandosi alle tradizioni militari italiane, provvede in special modo:
  1. a tutelare il prestigio degli Ufficiali in congedo, a mantenere alto il morale e vivo l'attaccamento elle Forze Armate ed ai Corpi di appartenenza;
  2. ad aggiornare la preparazione professionale degli Iscritti, curandone la cultura, l'addestramento e l'attività fisica e sportiva;
  3. a rendere sempre più saldi i vincoli fra gli ufficiali in congedo e quelli in servizio di tutte le Forze armate e dei Corpi armati dello Stato;
  4. a rappresentare ai competenti organi gli interessi degli iscritti;
  5. a concorrere a richieste di collaborazione in materia di rappresentanza militare degli ufficiali delle categorie in congedo nel quadro della legge 11 luglio 1978, n 382.


Articolo 3

       L'U.N.U.C.I. è apolitica e accoglie gli ufficiali in congedo dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, dei Corpi armati dello Stato, della Croce Rossa Italiana e del Sovrano Militare Ordine di Malta, di qualsiasi grado e in qualsiasi posizione nonchè i cappellani militari appartenenti al ruolo ausisiario e a quello della riserva.


Articolo 4

       L'U.N.U.C.I. provvede allo svolgimento delle attività istituzionali con:
  1. il contributo di cui all'articolo 3, lettera a), del regio decreto legge 9 dicembre 1926, n 2352;
  2. l'importo delle tessere di riconoscimento e delle relative quote annuali di convalidazione;
  3. il reddito del proprio patrimonio;
  4. le quote volontarie che gli iscritti desiderino versare per l'incremento delle attività istituzionali dell'U.N.U.C.I.;
  5. le entrate straordinarie di qualsiasi genere;
  6. i lasciti, le elargizioni e le donazioni di enti e di privati.



 ISCRIZIONE ALL'U.N.U.C.I.

Articolo 5

       L'iscrizione all'U.N.U.C.I. degli ufficiali in congedo è volontaria e:
  1. gratuita, per gli ufficiali che cessano dal servizio permanente e per quelli di complemento al termine del servizio di prima nomina o di trattenimento.
    La consegna della relativa tessera, valida solo per l'anno solare a cui si riferisce, è effettuata per il tramite dei reparti militari che hanno in forza gli ufficiali all'atto del congedamento;
  2. a pagamento, dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di iscrizione gratuita, per gli ufficiali che la rinnovano e per quelli che, dopo un'interruzione, ripristinano l'iscrizione, mediante il versamento della quota annuale di convalidazione della tessera, presso la sede U.N.U.C.I. di appartenenza.

       Agli ufficiali in congedo, decorati dell'Ordine militare d'Italia o della medaglia d'oro al V.M., oppure grandi invalidi di guerra, ovvero gli iscritti che si rendono benemeriti dell'Ente può essere concessa la tessera U.N.U.C.I. "ad honorem".
       Le relative proposte di concessione, motivate e presentate dal Presidente nazionale o dai Delegati regionali, devono essere sottoposte all'approvazione del Consiglio nazionale.


Articolo 6

       L'iscrizione all'U.N.U.C.I. comporta l'osservanza dello statuto, nonchè delle norme regolamentari e delle deliberazioni del Consiglio nazionale.
       La tessera dell'U.N.U.C.I. è equipollente alla carta di identità sotto le condizioni di cui all'art. 293, 2 comma, del regolamento approvato con r. decreto 6 maggio 1940, n 635, e, pertanto, costituisce documento di riconoscimento valido nel territorio nazionale.


Articolo 7

       

L'iscritto che commette azioni riprovevoli in contrasto con le finalità dell'U.N.U.C.I. può, con deliberazione del Collegio nazionale dei probiviri, al quale il Presidente nazionale devolve il caso, essere ammonito o sospeso e, in casi di particolare gravità, espulso dall'Unione.


Articolo 8

       L'iscritto che incorre nella perdita del grado cessa di appartenere all'U.N.U.C.I.; quello che incorre nella sospensione dalle funzioni del grado è sospeso dall'appartenenza all'U.N.U.C.I.
       La Presidenza nazionale U.N.U.C.I. è tenuta a segnalare al Ministero della Difesa gli iscritti sottoposti a procedimento disciplinare o penale per motivi che possono ledere la loro onorabilità.



 ORGANIZZAZIONE

Articolo 9

       L'U.N.U.C.I. esplica le sue funzioni per mezzo di organi centrali e periferici.

       

Sono organi centrali:

  1. il Presidente nazionale;
  2. l'Ufficio di presidenza;
  3. il Consiglio nazionale;
  4. il Collegio nazionale dei probiviri;
  5. il Comitato centrale di amministrazione;
  6. il Collegio dei sindaci;
  7. il Segretario generale;
  8. il Direttore dei servizi amministrativi;

       

Sono organi periferici:

  1. la Sezione e il nucleo;
  2. il Delegato regionale;



 ORGANI CENTRALI

Articolo 10

       Il Presidente nazionale rappresenta l'U.N.U.C.I. a tutti gli effetti morali e giuridici, ne anima, dirige e controlla le attività.
       È nominato con decreto del Ministro della difesa ed è scelto tra gli ufficiali in congedo dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica iscritti all'U.N.U.C.I. che, per prestigio morale, intellettuale e culturale, godono di generale estimazione.
       Il Presidente nazionale:
        convoca e presiede l'Ufficio di presidenza, il Comitato centrale di amministrazione e il Consiglio nazionale;
        designa al Ministro della difesa, per la nomina, tre vice Presidenti secondo le norme dell'art. 11;
        nomina il Segretario generale e il direttore dei servizi amministrativi;
        cura l'attuazione delle delibere adottate dal Consiglio nazionale e dal Comitato centrale di amministrazione in materia di gestione amministrativo-contabile; nei casi d'urgenza ha facolt di adottare provvedimenti di competenza del Comitato centrale di amministrazione, con eccezione di quelli in materia di predisposizione dei bilanci e regolamentare, sottoponendo i provvedimenti medesimi a ratifica dello stesso Comitato centrale di amministrazione nell'adunanza successiva;
        ha facoltà di delegare ai vice Presidenti lo svolgimento di sue attribuzioni;
        propone al Consiglio nazionale la nomina dei membri del Collegio nazionale dei probiviri;
        propone al Consiglio nazionale la nomina, quali consiglieri onorari, di persone estranee all'U.N.U.C.I. che abbiano acquisito benemerenze verso di essa;
        nomina commissioni per lo studio di speciali argomenti;
        esercita le sue funzioni demandategli dal presente statuto;
        dura in carica cinque anni e può essere confermato;
        deve risiedere in Roma o fissarvi la sua residenza entro trenta giorni dall'assunzione della carica.
       In caso di assenza o di impedimento, il Presidente nazionale viene sostituito, con le stesse attribuzioni e facoltà, dal vice Presidente più elevato in grado o più anziano.

Articolo 11

       I vice Presidenti sono scelti fra gli ufficiali iscritti all'U.N.U.C.I. appartenenti rispettivamente all'Esercito, alla Marina e all'Aeronautica, dovendo essere rappresentate nell'Ufficio di presidenza le tre Forze armate.
       I vice Presidenti durano in carica cinque anni e possono essere confermati; devono risiedere in Roma o fissarvi la loro residenza entro trenta giorni dalla nomina.
       Esercitano le attribuzioni loro delegate dal Presidente nazionale e assolvono funzioni di collegamento con le rispettive Forze armate ai fini culturali e addestrativi affidati all'U.N.U.C.I.

Articolo 12

       L'Ufficio di presidenza:
  1. è composto dal Presidente nazionale, dai vice Presidenti e dal Segretario generale;
  2. coadiuva il Presidente nazionale nell'esplicazione del suo mandato;
  3. funziona da comitato esecutivo per le attribuzioni cge ad esso vengono delegate dal Consiglio nazionale o dal Comitato centrale di amministrazione ed è organo esecutivo dei deliberati degli organi stessi;
  4. si raduna collegialmente su convocazione del Presidente nazionale o su richiesta di almeno due membri;
       Le sue decisioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente. Se trattasi di questioni giuridico-amministrative, possono essere sentiti il Direttore dei servizi amministrativi, i capi-servizio e i presidenti di eventuali commissioni.

Articolo 13

       Il Segretario generale coadiuva il Presidente nazionale nell'esplicazione della sua attività per la coordinazione degli uffici della presidenza e sovraintende all'impiego del personale della sede centrale. Pu ò essere autorizzato a firmare la corrispondenza di ordinaria amministrazione.

Articolo 14

       Il Direttore dei servizi amministrativi coadiuva il Presidente nazionale nella gestione amministrativo-contabile dell'Unione.

Articolo 15

       Il Consiglio nazionale è il massimo organo deliberante dell'U.N.U.C.I. ed è composto dal Presidente nazionale, dai tre vice Presidenti e dai Delegati regionali.
       Esso si riunisce a Roma, presso la sede centrale, almeno due volte l'anno o quando il Presidente nazionale ritenga opportuno convocarlo o su richiesta di un terzo dei suoi membri.
       La convocazione del Consiglio nazionale, indicante l'ordine del giorno, dovrà essere spedita agli interessati almeno venti giorni prima della data fissata per le riunioni.
       La riunione è valida con l'intervento di almeno i due terzi dei componenti il consiglio.
       Alle adunanze del Consiglio nazionale assistono, senza diritto a voto, i consiglieri onorari, i membri del Comitato centrale di amministrazione di cui alle lettere b) e c) del successivo atr. 17, i sindaci, il Segretario generale e il direttore dei servizi amministrativi.
       Il Consiglio nazionale:
  1. stabilisce l'indirizzo generale delle attività dell'U.N.U.C.I.;
  2. approiva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;
  3. delibera sui provvedimenti di carattere straordinario e su quelli che comunque influiscono sull'indirizzo dell'U.N.U.C.I.;
  4. propone eventuali modificaziuoni allo statuto e delibera in merito alle varianti al regolamento interno, salvo le diverse competenze previste da leggi e regolamenti;
  5. stabilisce l'ammontare della quota di convalidazione annuale della tessera di riconoscimento U.N.U.C.I.;
  6. delibera la nomina dei consiglieri onorari di cui al precedente art. 10;
  7. delibera la nomina, su proposta del Presidente Nazionale, dei membri del Consiglio nazionale dei probiviri.
       Le deliberazioni del Consiglio nazionale sono prese a maggioranza; in caso di parità, prevale il voto del Presidente nazionale.
       Le funzioni di Segretario del Consiglio nazionale sono svolte dal Sefretario generale o, in sua assenza, da un ufficiale della presidenza nazionale designato dal Presidente.<:font>

Articolo 16

       Il Collegio nazionale dei probiviri è costituito da un presidente, due membri effettivi e due supplenti iscritti all'U.N.U.C.I., appartenenti alle Forze armate e ai Corpi armati dello Stato e residenti in Roma.
       I componenti il Collegio vengono nominati dal Presidente nazionale, previa delibera del Consiglio nazionale su proposta dello stesso Presidente, e durano in carica cinque anni.
       L'appartenenza al Collegio nazionale dei probiviri è incompatibile con qualunque altra carica nell'Unione.
       Il Collegio nazionale dei probiviri si riunisce su richiesta del Presidente nazionale per esprimere pareri su questioni di carattere disciplinare o su vertenze che possono insorgere tra gli iscritti in quanto tali o tra questi e gli organi centrali e periferici dell'U.N.U.C.I., indipendentemente da ogni altra azione prevista e consentita agli interessati a norma delle leggi e dei regolamenti vigenti.

Articolo 17

       Il Comitato centrale di amministrazione è costituito:
  1. dal Presidente nazionale e dai vice Presidenti;
  2. da tre membri nominati dal Presidente nazionale, previo parere del Consiglio nazionale, tra gli iscritti particolarmente esperti nelle discipline giuridico-amministrative;
    uno di detti membri è scelto fra tre nominativi designati dai Delegati regionali;
  3. da due rappresentanti nominati rispettivamente dai Ministeri della difesa e del tesoro.
       I membri di cui alle presedenti lettere b) e c) durano in carica cinque anni e possono essere confermati.
       Se nel corso del quinquennio taluno dei componenti viene a cessare dalla carica, si provvede alla sua sostituzione. Il nuovo nominato resta in carica per il tempo nel quale sarebbe rimasto il titolare sostituito.
       Il Segretario generale ed il Direttore dei servizi amministrativi assistono, quali consulenti, alle sedute del Comitato centrale.
       Il Comitato si riunisce almeno quattro volte l'anno, quando il Presidente nazionale ritenga opportuno convocarlo o quando ne richiedono la convocazione almeno quattro membri.
       L'adunanza è valida quando è presente la maggioranza dei componenti il Comitato.
       Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
       Le funzioni di segretario del Comitato sono affidate ad un iscritto all'U.N.U.C.I., designato dal Presidente.

Articolo 18

       Il Comitato centrale di amministrazione è l'organo di ordinaria gestione dell'U.N.U.C.I. In Particolare, in aderenza agli indirizzi generali fissati dal Consiglio nazionale.
  1. sovraintende all'andamento generale dell'U.N.U.C.I.;
  2. predispone la formazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo dell'U.N.U.C.I.;
  3. prop"one al Consiglio nazionale l'ammontare della quota annuale di iscrizione e di convalidazione della tessera di riconoscimento;
  4. delibera su tutti gli altri argomenti che il Presidente ritiene di sottoporre al suo esame;
  5. decide sui p"rovvedimenti di propria competenza adottati nei casi d'urgenza dal Presidente nazionale, ai sensi dell'art. 10;
  6. assolve gli altri compiti conferitigli dal presente statuto.

Articolo 19

       Il Collegio dei sindaci si compone di tre membri effettivi e due supplenti nominati dal Ministro della difesa.
       Un membro effettivo ed uno supplente sono designati dal Ministro del tesoro.
       I membri durano in carica tre anni e possono essere confermati.
       Procedono al controllo amministrativo-contabile della gestione U.N.U.C.I. e al termine di ogni esercizio finanziario presentano al Consiglio nazionale una relazione sul conto consuntivo dell'esercizio scaduto.


 ORGANI PERIFERICI

Articolo 20

       Elemento fondamentale dell'organizzazione periferica è la Sezione U.N.U.C.I. che si costituisce quando il numero degli iscritti non è inferiore a cento. Se concorrono particolari circostanze, Il Presidente nazionale, su proposta del Delegato regionale, sentito il Comitato centrale di amministrazione, può costituire sezioni aventi un numero inferiore di iscritti.
       Il Presidente di sezione è eletto, con le modalità stabilite dal regolamento di cui al successivo art. 40, dagli iscritti alla sezione ed ai nuclei ad essa collegati con scelta tra gli iscritti medesimi della sezione e dei nuclei ed assume la rappresentanza della sezione e dei nuclei a tutti gli effetti.
La sua elezione deve essere comunicata alla presidenza nazionale. Dura in carica cinque anni e può essere rieletto.
       In aderenza alle direttive impartite dalla presidenza nazionale, promuove ed organizza l'attività culturale, addestrativa e sportiva della sezione ed attua ogni altra iniziativa suggerita dalle particolari situazioni locali, specialmente per quanto si riferisce alla coesione degli iscritti.
       Il Presidente di sezione designa un vice Presidente, da scegliersi fra gli iscritti, che lo sostituisce in caso di impedimento o di assenza. Il nominativo del vice presidente deve essere comunicato alla presidenza nazionale.
       Quando l'impedimento o l'assenza del presidente si prolunghino oltre il 90 giorno, egli decade dalla carica e si procede a nuova elezione.

Articolo 21

       Presso la sezione è istituito un consiglio di sezione che, in armonia con le norme di cerattere generale che regolano l'U.N.U.C.I., assiste il presidente della sezione nell'esplicazione delle sue attività.
       Il consiglio di sezione è composto dal presidente della sezione, che lo presiede, dal vice Presidente e da un numero di membri non inferiore a cinque e non superiore a sette, scelti dal Presidente di Sezione fra gli iscritti che, per la loro particolare esperienza nelle discipline giuridico-amministrative ovvero nel campo delle attività di addestramento, sportive, culturali, ricreative, di proselitismo, assicurino un costante ed efficace impegno in favore degli associati i cui interessio debbono anche essere rappresentati alla presidenza nazionale nel quadro delle attività considerate nell'articolo 2 del presente statuto.
       I membri del Consiglio di sezione durano in carica cinque anni, ma possono cessare anticipatamente dalla carica per decisione motivata dal Presidente della Sezione oppure a domanda.
       Se nel corso del quinquennio taluno dei componenti del Consiglio viene comunque a cessare dalla carica, si provvede almla sua sostituzione e in tal caso il sostituto resta in carica per il tempo nel quale sarebbe rimasto il consigliere sostituito.
       Le deliberazioni del Consiglio di Sezione vengono prese a maggioranza dei voti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Articolo 22

       Qualora un Presidente di Sezione non si uniformi, nonostante richiamo, alle norme del presente statuto e alle direttive del Presidente nazionale, quest'ultimo ha facoltà di sottoporre il caso all'ufficio di presidenza nazionale per l'eventuale sostituzione e la nomina, da parte del Presidente nazionale, di un commissario straordinario, da scegliersi fra gli iscritti della Sezione. Il commissario rimane in carica fino all'insediamento del nuovo Presidente, la cui elezione deve avvenire entro sei mesi dalla sostituzione del predecessore.
       Se una Sezione non è in grado di funzionare, l'Ufficio di presidenza nazionale ha facoltà di scioglierla e di tyrasformarla in nucleo, stabilendo nello stesso tempo la Sezione della quale il nucleo stesso, e gli altri eventualmente ad essa collegati, dovranno far parte.

Articolo 23

       Quando il numero degli iscritti non raggiunge le cento unità, ma supera le dieci, si costityuisce il nucleo U.N.U.C.I., al quale è preposto un Capo nucleo, nominato dal Presidente della Sezione competente per territorio dal quale dipende a tutti gli effetti. La nomina deve essere comunicata al Delegato regionale ed alla presidenza nazionale.

Articolo 24

       L'ufficiale in congedo residente in località dove non esistono Sezioni o nuclei può iscriversi ad una Sezione o a un nucleo di sua scelta.

Articolo 25

       Per ciascuna delle regioni indicate nell'art. 131 della Costituzione della Repubblica Italiana e successive modificazioni, viene istituito un Delegato regionale.
       Ai fini della più economica e funzionale organizzazione periferica dell'U.N.U.C.I., il Presidente nazionale, sentito il Consiglio nazionale, può costituire Circoscrizioni U.N.U.C.I. comprendenti più regioni limitrofe.
       Il Delegato regionale è uno dei Presidenti di Sezione della Circoscrizione regionale U.N.U.C.I.; alla sua elezione concorrono tutti i Presidenti delle Sezioni della Circoscrizione stessa.
       Egli rappresenta, nel Consiglio nazionale, la Circoscrizione U.N.U.C.I. che lo gha eletto ed è il rappresentante del Presidente nazionale nella Circoscrizione stessa.
       La sede del Delegato regionale coincide con la sede della Sezione di cui è il Presidente.
       Il Delegato regionale:
        indirizza e coordina, in conformità alle direttive impartite dal Presidente nazionale, l'attività culturale, addestrativa, sportiva e amministrativa delle Sezioni della propria Circoscrizione, favorendone i reciproci legami;
        organizza manifestazioni comuni fra le Sezioni della Circoscrizione e, d'accordo con i competenti Delegati regionali, anche fra più Circoscrizioni;
        riceve e riepiloga le istanze delle Sezioni relativamente a quanto previsto dall'art. 2 del presente statuto e le trasmette alla presidenza nazionale, corredandole di parere.

Articolo 26

       Gli organi periferici non possono pubblicare periodici o numeri unici senza autorizzazione della presidenza nazionale.


 DISPOSIZIONI COMUNI AGLI ORGANI CENTRALI E PERIFERICI

Articolo 27

       Per la partecipazione di organi U.N.U.C.I. a pubbliche manifestazioni si osservano le disposizioni emanate dai Comandi di presidio militare.

Articolo 28

       Tutte le cariche sono gratuite.
       Al Presidente nazionale, ai vice Presidenti nazionali, ai componenti il Comitato centrale di amministrazione, ai sindaci e ai Presidenti di Sezione, per gli oneri economici connessi con lo svolgimento della propria attività, può essere attribuito un rimborso spese, non costituente emolumento, nella misura stabilita dal Presidente nazionale sentito il Comitato centrale di amministrazione.
       Analogo rimborso spese può essere corrisposto ai componenti di eventuali commissioni nominate dal Presidente nazionale, che ne stabilisce l'entità sentito il Comitato centrale di amministrazione.
       Il rimborso spese di cui al comma precedente non cumulabile con quello previsto dal 2 comma del presente articolo.

Articolo 29

       Per l'assolvimento dei loro compiti, gli organi centrali e periferici dell'U.N.U.C.I. possono avvalersi dell'opera di coadiutori - ufficiali iscritti e sottufficiali in congedo - che offrono spontaneamente la loro collaborazione.
       Ai coadiutori può essere concesso un rimborso spese, non costituente emolumento, stabilito dal Presidente nazionale, sentito il Comitato centrale di amministrazione.
       Alla nomina dei cosdiutori delle Sezioni U.N.U.C.I. provvedono i Presidenti delle Sezioni, segnalandone i nominativi alla presidenza nazionale e al Delegato regionale.
       Il numero dei coadiutori per ciascuna Sezione, viene stabilito, all'inizio di ogni anno, dalla presidenza nazionale, in base al numero degli iscritti alla sezione stessa, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.


 DISPOSIZIONI AMINISTRATIVE E CONTABILI

Articolo 30

       L'anno finanziario dell'U.N.U.C.I. ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre.

Articolo 31

       Il bilancio di previsione e il suo conto consuntivo economico-patrimoniale e finanziario, predisposti dal Comitato centrale di amministrazione, giusta le norme di legge in vigore, debbono essere sottoposti all'approvazione del Consiglio nazionale rispettivamente entro il 31 ottobre di ogni anno ed entro il 30 aprile dell'anno successivo.
       Entrambi i documenti, nonchè gli atti di straordinaria amministrazione e le delibere concernenti i rimborsi spese, debbono essere trasmessi, entro dieci giorni dall'appovazione, al Ministero della difesa, al Ministero del tesoro e alla Corte dei conti, per i controlli di competenza, secondo le leggi in vigore.

Articolo 32

       La presidenza nazionale assegna annualmente alla Sezione le somme necessarie per l'attività propria e dei nuclei ad essa collegati.
       La Sezione è tenuta a dare il rendiconto di gestione alla presidenza nazionale durante l'anno, con la periodicità stabilita dal regolamento interno.

Articolo 33

       La gestione del rimborso spese di cui all'art. 29 per i coadiutori degli organi periferici è affidata al Delegato regionale.

Articolo 34

       Le eventuali quote volontarie offerte dagli iscritti "ad honorem" o dagli altri iscritti in aggiunta alla quota annuale di convalidazione della tessera vengono versate dalla Sezione alla presidenza nazionale.

Articolo 35

       Il patrimonio dell'U.N.U.C.I. è costituito dai proventi di cui all'art. 4 del presente statuto, dagli eventuali avanzi di gestione che possono essere destinati ad incrementi del patrimonio e dagli altri beni comunque acquisiti.

Articolo 36

       La quota annuale di convalidazione della tessera viene, di massima, versata da ogni iscritto direttamente presso la sede della Sezione di appartenenza o attraverso versamenti sul conto corrente della Sezione stessa.


 ORGANI COSTITUITI ALL'ESTERO

Articolo 37

       Previe intese della presidenza nazionale con le competenti autorità, possono essere costituite all'estero sezioni U.N.U.C.I. fra gli ufficiali in congedo ivi residenti.
       Il Presidente della Sezione U.N.U.C.I. è eletto dagli iscritti alla Sezione.
       Le Sezioni all'estero hanno amministrazione autonoma e debbono essere autosufficienti: a tale scopo compilano un proprio bilancio. La quota di convalidazione annuale della tessera U.N.U.C.I. è stabilita da ciascun Prtesidente di Sezione in base al valore della moneta e alle condizioni locali.
       La tessera U.N.U.C.I., valida solo per il territorio italiano, rilasciata dalla presidenza nazionale e deve essere convalidata dall'autorità consolare.


 ADESIONE AD ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI

Articolo 38

       L'U.N.U.C.I può aderire in condizioni di parità e previa decisione del Ministero della difesa, sentito il Ministero degli affari esteri, ad organizzazioni internazionali fra gli ufficiali in congedo, di cui facciano parte enti similari appartenenti a Stati con i quali intercorrono normali rapporti diplomatici.


 RIVISTA UNUCI

Articolo 39

       La presidenza nazionale pubblica la rivista "U.N.U.C.I." che viene inviata gratuitamente a tutti gli iscritti.
       La rivista può essere inviata altresì alle vedove ed ai figli di ufficial'anno finanziario dell'U.N.U.C.I. ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre.


 DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 40

        Nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente statuto dovrà essere emanato il regolamento interno di attuazione, che sar predisposto dall'Ufficio di presidenza nazionale, approvato dal Consiglio nazionale ed emanato dal Presidente nazionale dell'U.N.U.C.I.

Articolo 41

        Il presente statuto sostituisce quello approvato con decreto del Presidente della Repubblica in data 23 settembre 1949, numero 820.

VISTO
d'Ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro della difesa: Lagorio


 Decreto di approvazione DPR 81/735

         






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