Home Page
* Home
* Idea
* Attivitą
* Documenti e Progetti
* Come Contattarci
* Contenuto del sito

Come siamo fatti.


Questo é il nostro statuto, che sarebbe a dire l'insieme delle regole alle quali si decide di attenersi quando si diventa soci di UNI-S.E.X. o qualora si volglia aprire una nuova sede da qualche parte... nel mondo!

Statuto.

Capitolo I - Disposizioni Generali.

Art. 1 - Nome e sede.

E' costituita un'Associazione denominata University Students, Environment, eXchanges (Uni-S.E.X.) - Associazione Ambientalista Universitaria Internazionale. L'associazione ha sede in Via Amedeo Modigliani 3, 10137 - TORINO (Italia).

Art. 2 - Finalità.

L'associazione è apolitica, aconfessionale e non ha finalità di lucro. Essa si propone di:

  1. Sensibilizzare la popolazione universitaria riguardo a temi ambientali al fine di promuovere la formazione di una coscienza ambientalista comune agli universitari di ogni facoltà e nazione.
  2. Promuovere attività che favoriscano la socializzazione tra gli universitari nel rispetto dell'ambiente e delle differenze culturali.
  3. Favorire la formazione di una coscienza transnazionale fra gli aderenti, anche tramite l'organizzazione e il coordinamento di scambi internazionali e altre attività di mobilità studentesca, in particolare tra i vari Atenei sedi di Uni-S.E.X.

A tal fine l'associazione potrà organizzare:

  1. Interventi su scala ridotta:
    • Incentivo alla raccolta differenziata dei rifiuti.
    • Riduzione degli sprechi di energia e risorse.
    • Incentivo all'uso della bicicletta.
    • Etc...
  2. Interventi su larga scala:
    • Organizzazione di conferenze informative.
    • Organizzazione di seminari formativi.
    • Proposte di aggiornamento di programmi e piani di studio in senso ambientalista.
    • Collaborazione con altre associazioni e organizzazioni per il perseguimento degli scopi statutari.
    • Etc.
  3. Attività di socializzazione e impegno "sul campo":
    • Campi di lavoro.
    • Attività manuali (pulizie di aree verdi, recupero materiali riciclabili).
    • Escursioni a tema.
    • Etc.
  4. Attività di scambio e informazione, basate (per i rapporti a distanza tra le varie sedi di Uni-S.E.X.) principalmente su Internet:
    • Organizzazione scambi internazionali.
    • Accoglienza studenti stranieri soci di Uni-S.E.X.
    • Attività di informazione.
    • Proposte di progetti di mobilità studentesca fra gli atenei sedi di Uni-S.E.X.
    • Etc.

Art. 3 - Collaborazioni.

L'associazione potrà dare la sua collaborazione ad altri enti per lo sviluppo di iniziative che si inquadrino nei suoi fini. Essa dovrà tuttavia mantenere sempre la più completa indipendenza nei confronti degli organi di governo, delle aziende pubbliche e private, delle organizzazioni sindacali.

Art. 4 - Organi.

Gli organi dell'associazione sono:

  • L'Assemblea dei Soci
  • Il Consiglio Direttivo
  • Le sedi periferiche
  • L'assemblea internazionale

Capitolo II - Soci.

Art. 5 - Soci potenziali.

Potranno essere ammessi a far parte dell'associazione, a giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo, tutti gli studenti iscritti ad un qualsiasi Ateneo italiano o estero. Il consiglio direttivo può inoltre accettare le domande di ammissione di persone che hanno svolto o svolgono attività di particolare interesse per le finalità dell'Associazione. Possono altresì essere ammessi in qualità di soci: Enti, Associazioni, Fondazioni, Amministrazioni che condividano i fini statutari.

Art. 6 - Categorie di soci.

I soci si suddividono in:

  • Soci Aderenti.
  • Soci Ordinari.
  • Soci Benemeriti.
  • Soci Onorari.
  • Soci Fondatori.

I soci aderenti possono partecipare all'assemblea ma non hanno diritto di voto.

Il consiglio direttivo dell'associazione stabilirà con apposito regolamento le caratteristiche delle categorie.
Le quote annuali minime per l'ammissione alle categorie di socio sono:

Socio aderente:1.000 lit.
Socio ordinario:5.000 lit.
Socio benemerito:50.000 lit.

Il Consiglio direttivo ha la facoltà di decidere modifiche maggiorative per le quote d'associazione nelle singole categorie di soci.
I soci onorari e fondatori sono esentati dal pagamento della quota associativa annuale.
Art. 7 - Decadenza dei soci.
La decadenza dei soci può essere dichiarata con delibera del Consiglio Direttivo qualora il socio interessato non sia in regola con il pagamento della quota associativa, svolga attività in contrasto con i fini statutari, impedisca lo svolgimento delle attività sociali.

Capitolo III - L'Assemblea dei Soci.

Art. 8 - Convocazione.
L'Assemblea dei Soci, convocata su delibera del Consiglio Direttivo non meno di 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, si riunisce nella località da indicarsi nell'avviso di convocazione nel primo semestre di ogni anno, per provvedere e per deliberare sul rendiconto finanziario, sullo stato patrimoniale, sui progetti e su tutti gli altri argomenti di carattere generale iscritti all'ordine del giorno per iniziativa del consiglio direttivo oppure su richiesta di almeno 3 soci. La data e l'ordine del giorno dell'assemblea sono comunicati ai soci con i mezzi che il Consiglio Direttivo riterrà opportuni.
Art. 9 - Partecipanti e validità della seduta.
Hanno diritto di partecipare all'Assemblea tutti i soci che si trovino in regola con il pagamento della quota associativa.
Ciascun socio votante potrà rappresentare non più di 3 soci purché munito di regolare delega scritta. Per la costituzione legale dell'assemblea e per la validità delle sue deliberazioni è necessario l'intervento di almeno il 50% +1 degli iscritti aventi diritto di voto. Non raggiungendo questo numero di presenze, la sessione è rimandata a non più di trenta giorni dalla prima convocazione. In seconda convocazione l'assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati. La data della seconda convocazione può essere fissata nello stesso avviso di convocazione della prima.
Art. 10 - Deliberazioni.
L'assemblea delibera a maggioranza di voti dei soci presenti o rappresentati mediante regolare delega scritta rilasciata ad altro socio.
Art. 11 - Figure dell'assemblea.
L' Assemblea dei Soci elegge tra i presenti un segretario, un presidente dell'assemblea (che deve appartenere al Consiglio Direttivo) e all'occorrenza almeno 2 scrutatori. Il segretario provvede a redigere i verbali delle deliberazioni dell'assemblea, i quali devono essere sottoscritti dal presidente dell'assemblea, dal segretario e dagli scrutatori qualora vi siano elezioni.
Art. 12 - Assemblee straordinarie.
Assemblee straordinarie possono essere convocate per deliberazione del consiglio direttivo, oppure per domanda di almeno un quinto dei soci.
Art. 13. - Modifiche allo Statuto.
I soci riuniti in assemblea possono modificare il seguente statuto ma non possono modificare gli scopi dell'associazione stabiliti dagli articoli 2 e 3 e dal presente Art. 13
Per la validità delle deliberazioni di cui al presente punto è necessaria la presenza dell'intero Consiglio Direttivo e il consenso di almeno tre quinti dei soci presenti.

Capitolo IV - Il Consiglio Direttivo.

Art. 14 - Composizione.
Il Consiglio Direttivo è nominato dall' Assemblea dei Soci ed è composto da non meno di 3 soci e non più di 5, scelti tra i soci ordinari, benemeriti, fondatori e onorari. Il numero di appartenenti al Consiglio Direttivo verrà determinato dall'assemblea stessa.
Per la prima volta la determinazione del numero dei membri e la loro nomina vengono effettuate nell'atto costitutivo.
Il Consiglio Direttivo dura in carica 2 anni ed i suoi membri possono essere rieletti.
Art. 15 - Sostituzione dei Consiglieri.
In caso di morte, dimissioni o decadenza dei consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvederà alla loro sostituzione per cooptazione. I consiglieri così eletti rimangono in carica sino alla successiva assemblea ordinaria.
Art. 16 - Compiti del C.D.
Il consiglio direttivo è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi dell'Associazione e per la sua direzione ed amministrazione ordinaria e straordinaria.
In particolare il consiglio:
  • Fissa le direttive per l'attuazione dei compiti statutari, ne stabilisce le modalità e le responsabilità di esecuzione e controlla l'esecuzione stessa.
  • Decide sugli investimenti patrimoniali.
  • Delibera sull'ammissione dei soci.
  • Decide sull'attività e le iniziative dell'Associazione e sulla collaborazione con i terzi a norma dell' Art. 3.
  • Approva i progetti di bilancio preventivo, rendiconto finanziario e stato patrimoniale, da presentare all'assemblea dei soci.
  • Stabilisce le prestazioni di servizi ai soci ed ai terzi e le relative norme e modalità.
  • Conferisce e revoca incarichi e procure.

Art. 17 - Presidente e Vice Presidente.

Il Consiglio Direttivo nomina nel suo seno un presidente, e un vice presidente che durano in carica per l'intera durata del Consiglio.

Art. 18 - Adunanza del C.D.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni volta che sia necessario, su iniziativa di un consigliere, e comunque non meno di una volta ogni tre mesi.

Art. 19 - Deliberazioni.

Le deliberazioni del consiglio sono prese a maggioranza dei voti dei consiglieri presenti. In caso di parità di voti prevale quello del presidente. Le deliberazioni del consiglio sono valide se alla riunione prendono parte almeno tre consiglieri

Art. 20 - Firma e rappresentanza legale.

La firma e la rappresentanza legale dell'associazione di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa e di fronte a terzi sono conferite al presidente, o in sua assenza, al vice presidente.

Capitolo V - Le sedi periferiche.

Art. 21 - Apertura di una sede.

Su richiesta di un numero significativo di soci o laddove si dimostri necessario, può essere costituita una sede periferica.

Art. 22 - Regolamento.

Ogni sede periferica, in armonia con lo statuto, definisce in proprio regolamento che diventerà operante con l'approvazione del Consiglio Direttivo.

Art. 23 - Organi della sede periferica.

Organi della sede periferica sono:

  • L'Assemblea Territoriale (composta da tutti i soci della sede periferica).
  • Il Consiglio Territoriale, che elegge nel suo seno un Presidente Territoriale che è rappresentante per la sede all'assemblea internazionale.

Art. 24 - Nomina del Presidente Territoriale.

Il Presidente Territoriale è eletto dall'Assemblea Territoriale con le stesse modalità descritte al titolo IV per l'elezione del presidente del Consiglio Direttivo.

Art. 25 - Norme per l'Assemblea territoriale.

All'Assemblea Territoriale si applicano gli articoli del capitolo III, ad eccezione del 13 (Modifiche allo Statuto), poiché essa non ha facoltà di modificarlo..

Capitolo VI - L'Assemblea Internazionale.

Art. 26 - Composizione.

E' composta da tutti i presidenti dei Consigli Territoriali e dal Consiglio Direttivo.

Art. 27 - Convocazione e adunanza.

Si riunisce su convocazione del Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno un quinto dei membri. L'assemblea è valida qualsiasi sia il numero di intervenuti e può essere convocata anche sotto forma di conferenza su Internet.

Art. 28 - Compiti.

Compiti dell'Assemblea Internazionale sono:

  1. Promuovere lo sviluppo dei progetti internazionali, lo scambio informazioni e di esperienze tra le varie sedi.
  2. Suggerire i principi secondo cui andranno impostate le attività delle varie sedi (in particolare quelle di carattere internazionale).
  3. Fornire il beneplacito alle proposte di modifica dello statuto.

Capitolo VII - Il Patrimonio.

Art. 29 - Entrate.

Le entrate dell'associazione sono costituite da:

  • Quote annuali di associazione
  • Proventi per prestazioni di servizi vari a soci od a terzi
  • Contributi volontari, lasciti, donazioni

Art. 30 - Bilancio.

Entro la data di convocazione dell'Assemblea ordinaria dei soci che si tiene nel primo semestre di ogni anno, il Consiglio Direttivo approva i progetti di bilancio preventivo e stabilisce l'ammontare delle quote di associazione per l'anno successivo.

Art. 31 - Devoluzione del capitale in caso di scioglimento.

In caso di scioglimento dell'associazione il patrimonio sarà devoluto secondo le disposizioni di legge vigenti per la sede interessata.

Art. 32 - Altro.

Per tutto quanto non stabilito nel presente statuto di osservano le disposizioni del codice civile dello stato Italiano.


Home Page
unisex@arpnet.it

Home || Idea || Attivitą || Documenti e Progetti || Come Contattarci || Contenuto del sito
Documento curato da Giulio Maistrelli
Ultimo Aggiornamento: domenica 1 marzo 1998