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Come siamo fatti.
Questo é il nostro statuto, che sarebbe a dire l'insieme delle regole alle quali si decide di attenersi quando si diventa soci di UNI-S.E.X. o qualora si volglia aprire una nuova sede da qualche parte... nel mondo!
Art. 1 - Nome e sede.
E' costituita un'Associazione denominata University Students,
Environment, eXchanges (Uni-S.E.X.) - Associazione Ambientalista
Universitaria Internazionale. L'associazione ha sede in Via Amedeo
Modigliani 3, 10137 - TORINO (Italia).
Art. 2 - Finalità.
L'associazione è apolitica, aconfessionale e non ha finalità
di lucro. Essa si propone di:
- Sensibilizzare la popolazione universitaria riguardo a temi
ambientali al fine di promuovere la formazione di una coscienza
ambientalista comune agli universitari di ogni facoltà
e nazione.
- Promuovere attività che favoriscano la socializzazione
tra gli universitari nel rispetto dell'ambiente e delle differenze
culturali.
- Favorire la formazione di una coscienza transnazionale fra
gli aderenti, anche tramite l'organizzazione e il coordinamento
di scambi internazionali e altre attività di mobilità
studentesca, in particolare tra i vari Atenei sedi di Uni-S.E.X.
A tal fine l'associazione potrà organizzare:
- Interventi su scala ridotta:
- Incentivo alla raccolta differenziata dei rifiuti.
- Riduzione degli sprechi di energia e risorse.
- Incentivo all'uso della bicicletta.
- Etc...
- Interventi su larga scala:
- Organizzazione di conferenze informative.
- Organizzazione di seminari formativi.
- Proposte di aggiornamento di programmi e piani di studio in
senso ambientalista.
- Collaborazione con altre associazioni e organizzazioni per
il perseguimento degli scopi statutari.
- Etc.
- Attività di socializzazione e impegno "sul campo":
- Campi di lavoro.
- Attività manuali (pulizie di aree verdi, recupero materiali
riciclabili).
- Escursioni a tema.
- Etc.
- Attività di scambio e informazione, basate (per i rapporti
a distanza tra le varie sedi di Uni-S.E.X.) principalmente su
Internet:
- Organizzazione scambi internazionali.
- Accoglienza studenti stranieri soci di Uni-S.E.X.
- Attività di informazione.
- Proposte di progetti di mobilità studentesca fra gli
atenei sedi di Uni-S.E.X.
- Etc.
Art. 3 - Collaborazioni.
L'associazione potrà dare la sua collaborazione ad altri
enti per lo sviluppo di iniziative che si inquadrino nei suoi
fini. Essa dovrà tuttavia mantenere sempre la più
completa indipendenza nei confronti degli organi di governo, delle
aziende pubbliche e private, delle organizzazioni sindacali.
Art. 4 - Organi.
Gli organi dell'associazione sono:
- L'Assemblea dei Soci
- Il Consiglio Direttivo
- Le sedi periferiche
- L'assemblea internazionale
Art. 5 - Soci potenziali.
Potranno essere ammessi a far parte dell'associazione, a giudizio
insindacabile del Consiglio Direttivo, tutti gli studenti iscritti
ad un qualsiasi Ateneo italiano o estero. Il consiglio direttivo
può inoltre accettare le domande di ammissione di persone
che hanno svolto o svolgono attività di particolare interesse
per le finalità dell'Associazione. Possono altresì
essere ammessi in qualità di soci: Enti, Associazioni,
Fondazioni, Amministrazioni che condividano i fini statutari.
Art. 6 - Categorie di soci.
I soci si suddividono in:
- Soci Aderenti.
- Soci Ordinari.
- Soci Benemeriti.
- Soci Onorari.
- Soci Fondatori.
I soci aderenti possono partecipare all'assemblea ma non hanno
diritto di voto.
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- Il consiglio direttivo dell'associazione stabilirà
con apposito regolamento le caratteristiche delle categorie.
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- Le quote annuali minime per l'ammissione alle categorie di
socio sono:
Socio aderente: | 1.000 lit. |
Socio ordinario: | 5.000 lit. |
Socio benemerito: | 50.000 lit. |
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- Il Consiglio direttivo ha la facoltà di decidere modifiche
maggiorative per le quote d'associazione nelle singole categorie
di soci.
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- I soci onorari e fondatori sono esentati dal pagamento della
quota associativa annuale.
- Art. 7 - Decadenza dei soci.
- La decadenza dei soci può essere dichiarata con delibera
del Consiglio Direttivo qualora il socio interessato non sia in
regola con il pagamento della quota associativa, svolga attività
in contrasto con i fini statutari, impedisca lo svolgimento delle
attività sociali.
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- Art. 8 - Convocazione.
- L'Assemblea dei Soci, convocata su delibera del Consiglio
Direttivo non meno di 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza,
si riunisce nella località da indicarsi nell'avviso di
convocazione nel primo semestre di ogni anno, per provvedere e
per deliberare sul rendiconto finanziario, sullo stato patrimoniale,
sui progetti e su tutti gli altri argomenti di carattere generale
iscritti all'ordine del giorno per iniziativa del consiglio direttivo
oppure su richiesta di almeno 3 soci. La data e l'ordine del giorno
dell'assemblea sono comunicati ai soci con i mezzi che il Consiglio
Direttivo riterrà opportuni.
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- Art. 9 - Partecipanti e validità della seduta.
- Hanno diritto di partecipare all'Assemblea tutti i soci che
si trovino in regola con il pagamento della quota associativa.
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- Ciascun socio votante potrà rappresentare non più
di 3 soci purché munito di regolare delega scritta. Per
la costituzione legale dell'assemblea e per la validità
delle sue deliberazioni è necessario l'intervento di almeno
il 50% +1 degli iscritti aventi diritto di voto. Non raggiungendo
questo numero di presenze, la sessione è rimandata a non
più di trenta giorni dalla prima convocazione. In seconda
convocazione l'assemblea è valida qualunque sia il numero
dei soci presenti o rappresentati. La data della seconda convocazione
può essere fissata nello stesso avviso di convocazione
della prima.
- Art. 10 - Deliberazioni.
- L'assemblea delibera a maggioranza di voti dei soci presenti
o rappresentati mediante regolare delega scritta rilasciata ad
altro socio.
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- Art. 11 - Figure dell'assemblea.
- L' Assemblea dei Soci elegge tra i presenti un segretario,
un presidente dell'assemblea (che deve appartenere al Consiglio
Direttivo) e all'occorrenza almeno 2 scrutatori. Il segretario
provvede a redigere i verbali delle deliberazioni dell'assemblea,
i quali devono essere sottoscritti dal presidente dell'assemblea,
dal segretario e dagli scrutatori qualora vi siano elezioni.
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- Art. 12 - Assemblee straordinarie.
- Assemblee straordinarie possono essere convocate per deliberazione
del consiglio direttivo, oppure per domanda di almeno un quinto
dei soci.
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- Art. 13. - Modifiche allo Statuto.
- I soci riuniti in assemblea possono modificare il seguente
statuto ma non possono modificare gli scopi dell'associazione
stabiliti dagli articoli 2 e 3 e dal presente Art. 13
-
- Per la validità delle deliberazioni di cui al presente
punto è necessaria la presenza dell'intero Consiglio Direttivo
e il consenso di almeno tre quinti dei soci presenti.
- Art. 14 - Composizione.
- Il Consiglio Direttivo è nominato dall' Assemblea dei
Soci ed è composto da non meno di 3 soci e non più
di 5, scelti tra i soci ordinari, benemeriti, fondatori e onorari.
Il numero di appartenenti al Consiglio Direttivo verrà
determinato dall'assemblea stessa.
- Per la prima volta la determinazione del numero dei membri
e la loro nomina vengono effettuate nell'atto costitutivo.
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- Il Consiglio Direttivo dura in carica 2 anni ed i suoi membri
possono essere rieletti.
- Art. 15 - Sostituzione dei Consiglieri.
- In caso di morte, dimissioni o decadenza dei consiglieri prima
della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvederà
alla loro sostituzione per cooptazione. I consiglieri così
eletti rimangono in carica sino alla successiva assemblea ordinaria.
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- Art. 16 - Compiti del C.D.
- Il consiglio direttivo è investito di ogni potere per
decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire
per il conseguimento e l'attuazione degli scopi dell'Associazione
e per la sua direzione ed amministrazione ordinaria e straordinaria.
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- In particolare il consiglio:
- Fissa le direttive per l'attuazione dei compiti statutari,
ne stabilisce le modalità e le responsabilità di
esecuzione e controlla l'esecuzione stessa.
- Decide sugli investimenti patrimoniali.
- Delibera sull'ammissione dei soci.
- Decide sull'attività e le iniziative dell'Associazione
e sulla collaborazione con i terzi a norma dell' Art. 3.
- Approva i progetti di bilancio preventivo, rendiconto finanziario
e stato patrimoniale, da presentare all'assemblea dei soci.
- Stabilisce le prestazioni di servizi ai soci ed ai terzi e
le relative norme e modalità.
- Conferisce e revoca incarichi e procure.
Art. 17 - Presidente e Vice Presidente.
Il Consiglio Direttivo nomina nel suo seno un presidente, e un
vice presidente che durano in carica per l'intera durata del Consiglio.
Art. 18 - Adunanza del C.D.
Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni volta che sia necessario,
su iniziativa di un consigliere, e comunque non meno di una volta
ogni tre mesi.
Art. 19 - Deliberazioni.
Le deliberazioni del consiglio sono prese a maggioranza dei voti
dei consiglieri presenti. In caso di parità di voti prevale
quello del presidente. Le deliberazioni del consiglio sono valide
se alla riunione prendono parte almeno tre consiglieri
Art. 20 - Firma e rappresentanza legale.
La firma e la rappresentanza legale dell'associazione di fronte
a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa e di
fronte a terzi sono conferite al presidente, o in sua assenza,
al vice presidente.
Art. 21 - Apertura di una sede.
Su richiesta di un numero significativo di soci o laddove si dimostri
necessario, può essere costituita una sede periferica.
Art. 22 - Regolamento.
Ogni sede periferica, in armonia con lo statuto, definisce in
proprio regolamento che diventerà operante con l'approvazione
del Consiglio Direttivo.
Art. 23 - Organi della sede periferica.
Organi della sede periferica sono:
- L'Assemblea Territoriale (composta da tutti i soci della sede
periferica).
- Il Consiglio Territoriale, che elegge nel suo seno un Presidente
Territoriale che è rappresentante per la sede all'assemblea
internazionale.
Art. 24 - Nomina del Presidente Territoriale.
Il Presidente Territoriale è eletto dall'Assemblea Territoriale
con le stesse modalità descritte al titolo IV per l'elezione
del presidente del Consiglio Direttivo.
Art. 25 - Norme per l'Assemblea territoriale.
All'Assemblea Territoriale si applicano gli articoli del capitolo
III, ad eccezione del 13 (Modifiche allo Statuto), poiché
essa non ha facoltà di modificarlo..
Art. 26 - Composizione.
E' composta da tutti i presidenti dei Consigli Territoriali e
dal Consiglio Direttivo.
Art. 27 - Convocazione e adunanza.
Si riunisce su convocazione del Consiglio Direttivo o su richiesta
di almeno un quinto dei membri. L'assemblea è valida qualsiasi
sia il numero di intervenuti e può essere convocata anche
sotto forma di conferenza su Internet.
Art. 28 - Compiti.
Compiti dell'Assemblea Internazionale sono:
- Promuovere lo sviluppo dei progetti internazionali, lo scambio
informazioni e di esperienze tra le varie sedi.
- Suggerire i principi secondo cui andranno impostate le attività
delle varie sedi (in particolare quelle di carattere internazionale).
- Fornire il beneplacito alle proposte di modifica dello statuto.
Art. 29 - Entrate.
Le entrate dell'associazione sono costituite da:
- Quote annuali di associazione
- Proventi per prestazioni di servizi vari a soci od a terzi
- Contributi volontari, lasciti, donazioni
Art. 30 - Bilancio.
Entro la data di convocazione dell'Assemblea ordinaria dei soci
che si tiene nel primo semestre di ogni anno, il Consiglio Direttivo
approva i progetti di bilancio preventivo e stabilisce l'ammontare
delle quote di associazione per l'anno successivo.
Art. 31 - Devoluzione del capitale in caso di scioglimento.
In caso di scioglimento dell'associazione il patrimonio sarà
devoluto secondo le disposizioni di legge vigenti per la sede
interessata.
Art. 32 - Altro.
Per tutto quanto non stabilito nel presente statuto di osservano
le disposizioni del codice civile dello stato Italiano.
Documento curato da Giulio Maistrelli
Ultimo Aggiornamento: domenica 1 marzo 1998
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