STATUTO C.I.S.U. CISU LogoCISU Logo

STATUTO E REGOLAMENTO
DEL CENTRO ITALIANO STUDI UFOLOGICI


STATUTO

ART. 1 - DENOMINAZIONE E NATURA

Il Centro Italiano Studi Ufologici (in sigla C.I.S.U.) è un'associazione culturale di volontariato, apolitica e senza scopo di lucro. Ha durata illimitata. La sede legale è in Torino, corso Vittorio Emanuele II n. 108.

ART. 2 - SCOPI

Il Centro ha lo scopo di:
a) effettuare indagini sulle segnalazioni di avvistamento UFO;
b) promuovere lo studio scientifico del fenomeno UFO;
c) favorire la circolazione dell'informazione relativa al fenomeno e al suo studio;
d) coordinare a livello nazionale le attività di raccolta dei dati sul fenomeno e di studio degli stessi.

ART. 3 - SOCI

Possono essere soci ordinari del Centro le persone fisiche residenti in Italia e aventi la maggiore età che per preparazione, attività, serietà e disponibilità siano ritenute qualitativamente idonee dal Consiglio Direttivo, che ha inoltre facoltà di nominare soci onorari per particolari meriti nel campo della ricerca ufologica o per altri motivi connessi al miglior funzionamento o prestigio del Centro. La qualifica di socio è personale, ha durata illimitata e può essere rescissa solo per morte, dimissioni, declassamento a collaboratore, sospensione od espulsione.

ART. 4 - COLLABORATORI

Possono essere collaboratori del Centro le persone fisiche che ne facciano richiesta scritta al Consiglio Direttivo, che a suo insindacabile giudizio può accettare o respingere la domanda. La qualifica di collaboratore ha durata annuale.

ART. 5 - DIRITTI

Gli associati hanno diritto a partecipare con diritto di voto all'assemblea, a partecipare alle attività del Centro, ad avere una tessera che ne attesti l'associazione, a riceverne le pubblicazioni e ad accedere agli Archivi, secondo le modalità stabilite dal Regolamento. I soci ordinari hanno inoltre diritto ad essere eleggibili alle cariche sociali.

ART. 6 - DOVERI

Tutti gli associati sono tenuti ad osservare le norme dello Statuto e del Regolamento e le decisioni degli organi del Centro, ad offrire la massima collaborazione possibile, secondo le capacità di ciascuno, per il migliore raggiungimento degli scopi sociali, ed a pagare una quota sociale.

ART. 7 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Agli associati possono essere applicati i seguenti provvedimenti disciplinari: a) richiamo scritto, in caso di lievi inosservanze dello Statuto, del Regolamento o delle decisioni degli orgni del Centro;
b) sospensione per morosità, in caso di mancato pagamento della quota sociale entro i termini stabiliti;
c) sospensione per inosservanza dello Statuto, del Regolamento o delle decisioni degli organi del Centro;
d) espulsione, applicata in caso di gravi trasgressioni delle norme statutarie o regolamentari o delle decisioni degli organi del Centro.
I soci ordinari possono inoltre essere declassati a collaboratori su loro richiesta o qualora il Consiglio Direttivo ritenga che è venuto meno uno dei requisiti di cui all'art. 3.
La sospensione per morosità è automatica, gli altri provvedimenti disciplinari sono stabiliti dal Consiglio Direttivo che provvede ad informare l'associato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ritorno, sottoscritta dal Presidente. L'associato può far pervenire al Consiglio Direttivo una memoria difensiva scritta. In caso di espulsione l'associato ha diritto di essere sentito dall'Assemblea che delibera sul provvedimento deciso dal Consiglio Direttivo.

ART. 8 - ORGANI

Sono organi del Centro:
a) l'Assemblea degli associati;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente.

ART. 9 - ASSEMBLEA

L'Assemblea è l'organo deliberante del Centro. E' composta dai soci e dai collaboratori maggiorenni in regola con le quote associative, che siano iscritti da almeno un anno, ed è investita dei più ampi poteri, che può delegare in via di ordinaria amministrazione al Consiglio Direttivo. Può essere ordinaria o straordinaria. L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno per l'esame e l'approvazione dei bilanci e per la nomina del Consiglio Direttivo, entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale ed ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o quando ne facciano richiesta almeno un decimo degli associati.

ART. 1O - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è convocata dal Presidente che ne fissa la data dandone notizia agli associati a mezzo avviso inviato loro almeno trenta giorni prima della data fissata. La convocazione deve riportare l'ordine del giorno.

ART. 11 - COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza (di persona o per delega) di almeno la metà degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. L'Assemblea è presieduta da un presidente eletto a maggioranza fra i soci intervenuti, che ha il compito di verificare la validità della costituzione e delle singole deliberazioni. Egli è coadiuvato da un segretario che deve stendere apposito verbale. Tutte le deliberazioni sono valide se prese a maggioranza assoluta degli associati presenti di persona o per delega.

ART. 12 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo del Centro. Esso ha il potere di coordinarne l'azione generale secondo le deliberazioni dell'Assemblea ed agisce:
a) secondo discrezionalità nell'ambito dell'ordinaria amministrazione;
b) secondo le deliberazioni dell'Assemblea nell'ambito della straordinaria amministrazione e in tutti quei casi in cui questa abbia espresso particolari decisioni.
E' composto da un numero compreso fra 3 e 7 membri, eletti dall'Assemblea fra i soci ordinari, che durano in carica un anno e sono rieleggibili. Si riunisce anche al di fuori della sede sociale tutte le volte che il Presidente lo reputi necessario o almeno due consiglieri ne facciano richiesta. La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera raccomandata o telegramma inviato rispettivamente almeno quindici giorni prima e sette giorni prima della data fissata. Le riunioni sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei consiglieri. La riunione totalitaria o con sole assenze giustificate sana eventuali irregolarità nella convocazione. Sono valide le delibere prese con il voto della maggioranza degli intervenuti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Le delibere devono essere prese per iscritto a pena di nullità e i verbali sono riportati sui libri sociali.

ART. 13 - PRESIDENTE

Il Presidente è eletto fra i membri del Consiglio Direttivo dall'Assemblea o dal Consiglio stesso. Rappresenta legalmente il Centro di fronte agli associati, ai terzi ed in giudizio; convoca e dirige le riunioni del Consiglio Direttivo; cura che siano rese esecutive le deliberazioni legittimamente prese; ha la firma legale che può, per taluni affari, delegare ad altri soci, sentito il parere del Consiglio Direttivo. In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni sono attribuite al consigliere più anziano.

ART. 14 - COMMISSIONI

Al fine di attuare determinati progetti di ricerca o svolgere particolari compiti, il Consiglio Direttivo può istituire apposite Commissioni, scegliendo fra i soci ordinari un Responsabile e nominando su sua proposta i membri della Commissione.

ART. 15 - STRUTTURA

Le attività del Centro sono decentrate su base locale. Il coordinamento ai vari livelli è affidato a responsabili nominati fra i soci ordinari dal Consiglio Direttivo. Le competenze e le funzioni sono stabilite dal Regolamento.

ART. 16 - REGOLAMENTO

Il Regolamento determina le modalità di attuazione dello Statuto e deve essere approvato dall'Assemblea.

ART. 17 - COMPENSI

Tutte le cariche sociali sono gratuite, e così ogni partecipazione all'attività del Centro. E' ammesso solo il rimborso delle spese incontrate per ragioni di ufficio. Tali spese devono essere documentate ed il rimborso va concordato col Consiglio Direttivo.

ART. 18 - PATRIMONIO

Le entrate del Centro sono costituite da:
a) quote degli associati;
b) contributi straordinari e donazioni degli associati e di terzi;
c) proventi da abbonamenti, vendite di pubblicazioni, informazioni e studi.
Il patrimonio del Centro può essere costituito da beni mobili e immobili e dagli archivi, ed è gestito dal Consiglio Direttivo.

ART. 19 - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

L'eventuale scioglimento del Centro deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria, con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati. In caso di scioglimento la liquidazione del patrimonio è affidata a tre soci nominati dall'Assemblea. Dedotte le passività, l'eventuale residuo attivo del patrimonio dovrà essere destinato a pubbliche opere di assistenza.

ART. 20 - CONTROVERSIE

In caso di controversie nell'esecuzione o nell'interpretazione del presente Statuto, del Regolamento o delle deliberazioni degli organi del Centro, tutti gli associati si impegnano a rimettere la decisione ad un collegio arbitrale composto da un arbitro per parte, scelto fra i soci, ed un presidente del collegio arbitrale scelto da questi, e ad accettarne l'inappellabile giudizio. Il collegio arbitrale giudicherà quale amichevole compositore in forma del tutto irrituale. E' escluso in ogni caso il ricorso all'autorità giudiziaria.


REGOLAMENTO

TITOLO I - SCOPI

ART. 1 - SETTORI DI ATTIVITA'

Gli scopi del Centro Italiano Studi Ufologici sono realizzati attraverso i seguenti settori di attività:
- INDAGINI: inchieste sulle segnalazioni di avvistamenti UFO, aventi per scopo la raccolta di dati e la verifica della loro attendibilità, secondo un'appropriata metodologia; stesura dei rapporti d'indagine che costituiscono la base per ulteriori studi.
- ARCHIVIO: raccolta, conservazione e catalogazione di tutto il materiale documentario relativo al fenomeno UFO e all'ufologia: rapporti d'indagine, notizie di stampa, relazioni su studi e ricerche, testi scientifici rilevanti per lo studio ufologico, pubblicazioni specializzate italiane ed estere.
- INFORMAZIONE: promozione all'interno del Centro della circolazione dell'informazione ufologica; organizzazione di una struttura informativa per il miglior accesso ai dati ed alle fonti sul fenomeno UFO e sul suo studio da parte degli interessati.
- STUDIO: analisi e valutazione dei dati raccolti, comparazione dei casi per la ricerca di costanti, elaborazione di modelli teorici, secondo le regole del metodo scientifico.
- DIVULGAZIONE: contatti con l'esterno del Centro mediante diffusione di fatti e notizie tramite conferenze, programmi radio-televisivi, articoli, interviste e attraverso proprie pubblicazioni.
- DOCUMENTAZIONE E AGGIORNAMENTO: approfondimento delle metodologie di indagine, archiviazione e studio adottate dal Centro e aggiornamento degli associati.
Tali attività possono essere strutturate su base locale oppure centralizzata a seconda delle esigenze e delle possibilità che si presentino.

ART. 2 - PROGRAMMI DI LAVORO

Le attività del Centro sono attuate attraverso dei programmi di lavoro stabiliti dall'Assemblea e coordinati dal Consiglio Direttivo. Tali programmi di attività dovranno conseguire dei precisi obiettivi in periodi di tempo prefissati e saranno oggetto di periodiche verifiche e consuntivi. In ogni caso dovranno tener conto delle concrete potenzialità a disposizione del Centro.

TITOLO II - SOCI ORDINARI

ART. 3 - NOMINA DEI SOCI

I soci sono scelti dal Consiglio Direttivo fra i collaboratori maggiorenni disponibili, associati da almeno un anno solare.

ART. 4 - ATTIVITA'

Il socio ordinario è tenuto a partecipare alle attività del Centro. La partecipazione è al tempo stesso un diritto ed un dovere del socio. I termini di tale partecipazione sono stabiliti dal socio compatibilmente con le sue capacità e possibilità. Il rapporto associativo è volontario, non retribuito e fondato esclusivamente sulla collaborazione.

ART. 5 - QUOTA SOCIALE

I soci ordinari sono tenuti a versare la quota sociale fissata ogni anno dal Consiglio Direttivo. Le quote devono essere fatte pervenire alla Segreteria del Centro entro due mesi dall'inizio del rapporto associativo e, annualmente, entro il mese di febbraio. Il mancato versamento della quota sociale comporta la sospensione dalla qualifica di socio, che può essere sanata col pagamento della quota.

ART. 6 - TESSERA ASSOCIATIVA

La tessera è un documento nominativo, munito di fotografia, attestante l'appartenenza al Centro. E' rilasciata al socio all'atto della sua nomina e va restituita in caso di cessazione definitiva del rapporto associativo.

TITOLO III - COLLABORATORI

ART. 7 - MODALITA' DI ADESIONE ART. 8 - RAPPORTO ASSOCIATIVO

Il rapporto associativo ha durata annuale e deve essere rinnovato ogni anno solare. Il pagamento della quota entro i termini stabiliti dall'art. 5 costituisce rinnovo tacito.

ART. 9 - DIRITTI E DOVERI

I collaboratori hanno diritto, come i soci:
a) a partecipare con diritto di voto in Assemblea;
b) a partecipare alle attività del Centro;
c) a ricevere le pubblicazioni periodiche;
d) a consultare e richiedere materiale d'archivio.
Non possono essere eletti negli organi sociali o essere nominati Responsabili. Devono, come i soci:
a) osservare le norme dello Statuto, del Regolamento e le decisioni degli organi del Centro;
b) offrire la propria collaborazione per il raggiungimento degli scopi statutari;
c) pagare la quota associativa fissata annualmente dal Consiglio Direttivo con le stesse modalità previste per i soci.
Inoltre non possono rappresentare il Centro di fronte ai terzi eccetto se espressamente incaricati.
Ai collaboratori si applicano gli stessi provvedimenti disciplinari previsti per i soci.

TITOLO IV - STRUTTURA ORGANIZZATIVA

ART. 10 - DECENTRAMENTO

Compatibilmente con le esigenze e le possibilità, il decentramento della struttura organizzativa si articola su base territoriale attraverso: Coordinatore Nazionale, Coordinatore Regionale, Rappresentante o Sede Provinciale.

ART. 11 - COORDINATORE NAZIONALE

E' nominato dal Consiglio Direttivo fra i soci ordinari. Cura l'organizzazione generale del Centro creando il collegamento fra la struttura decentrata ed il Consigio Direttivo, anche attraverso riunioni ed incontri. Coordina le attività dei Delegati e delle Sedi Provinciali e dei Coordinatori Regionali, curando che vengano portati avanti i programmi di lavoro stabiliti.

ART. 12 - COORDINATORE REGIONALE E' nominato fra i soci ordinari. Coordina le attività dei soci e dei collaboratori nell'ambito della regione. In assenza di Rappresentanti provinciali, ne svolge le funzioni.

ART. 13 - RAPPRESENTANTE PROVINCIALE

E' un socio ordinario che si assume la responsabilità di coordinare le attività del Centro nella provincia. Si incarica cioè di:
a) effettuare inchieste sulle segnalazioni di avvistamento;
b) controllare la stampa periodica locale;
c) creare ed aggiornare un archivio relativo a casi e notizie della provincia;
d) rappresentare il Centro nei contatti col pubblico;
e) mantenere i rapporti con i ricercatori e gli interessati, e coordinare le attività dei soci e dei collaboratori della provincia.

ART. 14 - SEDE PROVINCIALE

Le stesse funzioni di cui all'articolo precedente possono essere esercitate come Sede Provinciale quando vi siano altri associati residenti nella provincia disponibili ad affiancare il Rappresentante, che in tal caso assume la carica di Direttore della Sede. Il socio o i soci che intendono assumersi l'incarico di effettuare le attività di cui sopra come Rappresentante o come Sede Provinciale devono farne richiesta al Coordinatore Nazionale impegnandosi per iscritto. La nomina del Rappresentante o la costituzione della Sede sono deliberate dal Consiglio Direttivo. Non fanno necessariamente parte della Sede tutti i soci e collaboratori della provincia, ma solo coloro che collaborano attivamente alla sua gestione.

TITOLO V - STRUTTURA FUNZIONALE

ART. 15 - SEGRETERIA

La funzione di Segreteria è affidata a uno o più soci ordinari, che si occupano:
a) della corrispondenza e dell'inoltro del materiale di segreteria (Segreteria generale);
b) della gestione degli archivi del Centro (Banca Dati Ufologica);
c) della corrispondenza e dello scambio di materiale con organizzazioni e ricercatori esteri (Segreteria estera).

ART. 16 - ARCHIVI CENTRALI

L'insieme degli archivi centrali costituisce la Banca Dati Ufologica, che si ripartisce in:
a) Archivio Casistica (rapporti d'indagine su eventi ufologici);
b) Archivio Documentazione (studi e ricerche, libri e riviste specializzate);
c) Archivio Stampa (estratti da libri, riviste e giornali non specializzati);) Archivio Estero (riviste, libri e materiale estero);
e) Archivio Fotografico (foto, diapositive e filmati);
f) Archivio Sonoro (registrazioni audio di indagini, programmi radiotelevisivi, conferenze, ecc.);
g) Archivio Video (registrazioni video come sopra);
h) Archivio Software (programmi ed archivi su supporti magnetici per elaboratori elettronici).
Il materiale della Banca Dati è a disposizione dei soci e collaboratori, che possono ottenerne copia dietro rimborso delle spese di riproduzione e spedizione secondo modalità stabilite dal Consiglio Direttivo, coi limiti eventualmente stabiliti da questo per particolari documenti. Soci e collaboratori sono tenuti ad inviare agli Archivi Centrali copia degli studi, delle ricerche e dei rapporti relativi ad indagini da essi compiuti.

ART. 17 - COMMISSIONI

Le Commissioni possono essere temporanee o permanenti. Presentano una dettagliata relazione sulle attività svolte allo scadere del mandato se temporanee, annualmente se permanenti. Possono farne parte anche non associati.

TITOLO VI - ASSEMBLEA

ART. 18 - DELEGHE

Ogni associato, nell'impossibilità di partecipare all'Assemblea di persona, può delegare un altro associato a rappresentarlo con diritto di voto compilando l'apposito modulo allegato all'avviso di convocazione od in sua assenza redigendo delega scritta indicante il proprio nome, quello del delegato e la dichiarazione di delega per quella specifica Assemblea. Le deleghe vanno depositate nelle mani del presidente dell'Assemblea all'inizio della seduta.

ART. 19 - CONVOCAZIONE E COSTITUZIONE

La convocazione dell'Assemblea, fatta dal Presidente, deve contenere indicazioni circa il luogo, la data e l'ora iniziale della stessa. L'ordine del giorno deve includere, nel caso si tratti di Assemblea richiesta, gli argomenti proposti dai richiedenti. In ogni caso, chiunque può chiedere in apertura dell'assemblea di aggiungere argomenti all'ordine del giorno, purché almeno un quarto dei voti presenti sia favorevole. La trattazione degli argomenti segue l'ordine stabilito, ma con voto in tal senso l'assemblea può comunque variare l'ordine di discussione degli argomenti. Il presidente dell'Assemblea è eletto all'inizio di questa fra i soci ordinari presenti per alzata di mano. Il segretario di assemblea è scelto dal Presidente.

ART. 20 - DELIBERE

Le dimissioni del Consiglio Direttivo uscente avvengono dopo la presentazione del rendiconto e dei bilanci. Dopo le sue dimissioni vengono presentate le candidature per il nuovo Consiglio e l'Assemblea decide sul numero dei suoi membri. L'elezione avviene per voto segreto, su scheda, con l'indicazione di un massimo di tre preferenze.

TITOLO VII - PUBBLICAZIONI

ART. 21 - RIVISTA

Il Centro può pubblicare periodicanente in proprio o tramite editore una rivista ufologica curata da un Direttore responsabile, nominato dl Consiglio Direttivo, e da un comitato redazionale scelto dal Direttore col nulla osta del Consiglio Direttivo. La rivista è inviata gratuitamente ai soci e ai collaboratori, e può essere ottenuta da chiunque dietro abbonamento.

ART. 22 - CIRCOLARI INTERNE

Il Centro può pubblicare periodicamente una o più circolari interne, inviate a soci e collaboratori, sulle quali sono riportati in sintesi i verbali delle riunioni degli organi collegiali del Centro, piani di lavoro, direttive, comunicazioni, informazioni e rendiconti di attività degli associati.

ART. 23 - ALTRE PUBBLICAZIONI

Il Centro può pubblicare in proprio o tramite editore i risultati di indagini, studi e ricerche effettuate da soci e collaboratori o dalle Commissioni. Tali pubblicazioni possono essere a circuito interno (ottenibili dai soli soci e collaboratori dietro rimborso delle spese) o di divulgazione (acquistabili anche da non associati).

ART. 24 - VERBALI E LIBRI SOCIALI

Di ogni riunione degli organi collegiali del Centro deve essere redatto un verbale sottoscritto dal Presidente e riportato sull'apposito libro sociale. Sono libri sociali il Libro dei soci, il Libro dei verbali delle assemblee, il Libro dei verbali del Consiglio Direttivo e tutte quelle scritture ritenute necessarie dal Consiglio Direttivo.

TITOLO VIII - GESTIONE ECONOMICA

ART. 25 - AMMINISTRAZIONE

I membri del Consiglio Direttivo sono solidalmente responsabili davanti all'Assemblea della gestione del patrimonio sociale. Ogni atto di disposizione del medesimo deve essere approvato dal Coniglio Direttivo. In caso di necessità o di urgenza, il Segretario può amministrare il patrimonio sotto la sua personale responsabilità.

ART. 26 - AUTONOMIA DELLE SEDI

Le Sedi Provinciali hanno completa autonomia patrimoniale, devono autofinanziarsi ed il Centro non risponde delle obbligazioni da esse contratte, pur conservando la facoltà di esercitare un controllo amministrativo per accertare la regolarità ed efficacia della gestione. Sono a carico dell'amministrazione centrale solo le spese sostenute nell'interesse generale del Centro, se documentate e riconosciute rimborsabili dal Consiglio Direttivo.


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