Normativa fiscale sulle associazioni

DECRETO LEGISLATIVO 4-12-1997 n. 460

Art. 5 - Enti di tipo associativo

[1] All' articolo 111 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22-12-1986, n. 917, concernente l' attivita' svolta dagli enti di tipo associativo, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 e' sostituito dal seguente: [omissis: vedi sotto];
b) dopo il comma 4, sono aggiunti, in fine, i seguenti: [omissis: vedi sotto].
Comma 2 [omissis].
[3] Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le associazioni costituite prima della predetta data predispongono o adeguano il proprio statuto, ai sensi dell'articolo 111, comma 4-quinquies, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22-12-1986, n. 917, come modificato dal comma 1, lettera b), ed ai sensi dell'articolo 4, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26-10-1972, n. 633, come modificato dal comma 2, lettera b).
[4] Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, il termine di cui al comma 3 e' di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.


DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22-12-1986, n. 917
Art. 111 - Enti di tipo associativo

[1] Non e' considerata commerciale l'attivita' svolta nei confronti degli associati o partecipanti, in conformita' alle finalita' istituzionali, dalle associazioni, dai consorzi e dagli altri enti non commerciali di tipo associativo. Le somme versate dagli associati o partecipanti a titolo di quote o contributi associativi non concorrono a formare il reddito complessivo.
[2] Si considerano tuttavia effettuate nell' esercizio di attivita' commerciali, salvo il disposto del secondo periodo del primo comma dell' art. 108, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi agli associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici, compresi i contributi e le quote supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto. Detti corrispettivi concorrono alla formazione del reddito complessivo come componenti del reddito d' impresa o come redditi diversi secondo che le relative operazioni abbiano carattere di abitualita' o di occasionalita'.
[3] Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona non si considerano commerciali le attivita' svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attivita' e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un' unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, nonche' le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati (comma cosi' sostituito<2> dall' art. 5, comma 1, lettera a), DLgs 4-12-1997, n. 460).
[4] La disposizione del terzo comma non si applica per le cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita, per le somministrazioni di pasti, per le erogazioni di acqua, gas, energia elettrica e vapore, per le prestazioni alberghiere, di alloggio, di trasporto e di deposito e per le prestazioni di servizi portuali e aeroportuali ne' per le prestazioni effettuate nell' esercizio delle seguenti attivita': a) gestione di spacci aziendali e di mense; b) organizzazione di viaggi e soggiorni turistici; c) gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale; d) pubblicita' commerciale; e) telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari.
[4-bis] Per le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all' articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25-8-1991, n. 287<3>, le cui finalita' assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell' interno, non si considerano commerciali, anche se effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici, la somministrazione di alimenti e bevande effettuata, presso le sedi in cui viene svolta l' attivita' istituzionale, da bar ed esercizi similari e l' organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, sempreche' le predette attivita' siano strettamente complementari a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e siano effettuate nei confronti degli stessi soggetti indicati nel comma 3 (comma aggiunto<2> dall' art. 5, comma 1, lettera b), DLgs 4-12-1997, n. 460).
[4-ter] L' organizzazione di viaggi e soggiorni turistici di cui al comma 4-bis non e' considerata commerciale anche se effettuata da associazioni politiche, sindacali e di categoria, nonche' da associazioni riconosciute dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, sempreche' sia effettuata nei confronti degli stessi soggetti indicati nel comma 3 (comma aggiunto<2> dall' art. 5, comma 1, lettera b), DLgs 4-12-1997, n. 460).
[4-quater] Per le organizzazioni sindacali e di categoria non si considerano effettuate nell' esercizio di attivita' commerciali le cessioni delle pubblicazioni, anche in deroga al limite di cui al comma 3, riguardanti i contratti collettivi di lavoro, nonche' l' assistenza prestata prevalentemente agli iscritti, associati o partecipanti in materia di applicazione degli stessi contratti e di legislazione sul lavoro, effettuate verso pagamento di corrispettivi che in entrambi i casi non eccedano i costi di diretta imputazione (comma aggiunto<2> dall' art. 5, comma 1, lettera b), DLgs 4-12-1997, n. 460).
[4-quinquies] Le disposizioni di cui ai commi 3, 4-bis, 4-ter e 4-quater si applicano a condizione che le associazioni interessate si conformino alle seguenti clausole, da inserire nei relativi atti costitutivi o statuti redatti nella forma dell' atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata:
a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonche' fondi, riserve o capitale durante la vita dell' associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
b) obbligo di devolvere il patrimonio dell' ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalita' analoghe o ai fini di pubblica utilita', sentito l' organismo di controllo di cui all' articolo 3, comma 190, della legge 23-12-1996, n. 662<4>, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalita' associative volte a garantire l' effettivita' del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneita' della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d' eta' il diritto di voto per l' approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell' associazione;
d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;
e) eleggibilita' libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all' articolo 2532, secondo comma, del codice civile, sovranita' dell' assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicita' delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti;
f) intrasmissibilita' della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilita' della stessa (comma aggiunto<2> dall' art. 5, comma 1, lettera b), DLgs 4-12-1997, n. 460).
[4-sexies] Le disposizioni di cui alle lettere c) ed e) del comma 4-quinquies non si applicano alle associazioni religiose riconosciute dalle confessioni con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, nonche' alle associazioni politiche, sindacali e di categoria (comma aggiunto dall' art. 5, comma 1, lettera b), DLgs 4-12-1997, n. 460).


DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26-10-1972, n. 633
Art. 4 - Esercizio di imprese

[1] Per esercizio di imprese si intende l' esercizio per professione abituale, ancorche' non esclusiva, delle attivita' commerciali o agricole di cui agli articoli 2135 e 2195 del codice civile, anche se non organizzate in forma di impresa, nonche' l' esercizio di attivita', organizzate in forma d' impresa, dirette alla prestazione di servizi che non rientrano nell' articolo 2195 del codice civile (comma cosi' sostituito, con effetto 1-1-1998, dall' art. 1, comma 2, lettera a), DLgs 2-9-1997, n. 313).
[2] Si considerano in ogni caso effettuate nell' esercizio di imprese:
1) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte dalle societa' in nome collettivo e in accomandita semplice, dalle societa' per azioni e in accomandita per azioni, dalle societa' a responsabilita limitata, dalle societa' cooperative, di mutua assicurazione e di armamento, dalle societa' estere di cui all' art. 2507 del Codice civile e dalle societa' di fatto;
2) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte da altri enti pubblici e privati, compresi i consorzi, le associazioni o altre organizzazioni senza personalita' giuridica e le societa' semplici, che abbiano per oggetto esclusivo o principale l' esercizio di attivita' commerciali o agricole.
[3] Si considerano effettuate in ogni caso nell' esercizio di imprese, a norma del precedente comma, anche le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte dalle societa' e dagli enti ivi indicati ai propri soci, associati o partecipanti.
[4] Per gli enti indicati al n. 2) del secondo comma, che non abbiano per oggetto esclusivo o principale l' esercizio di attivita' commerciali o agricole, si considerano effettuate nell' esercizio di imprese soltanto le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte nell' esercizio di attivita' commerciali o agricole. Si considerano fatte nell' esercizio di attivita' commerciali anche le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ai soci, associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici, o di contributi supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto, ad esclusione di quelle effettuate in conformita' alle finalita' istituzionali da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona, anche se rese nei confronti di associazioni che svolgono la medesima attivita' e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di una unica organizzazione locale o nazionale, nonche' dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali (comma cosi' modificato, con effetto 1-1-1998<11>, dall' art. 5, comma 2, lettera a), DLgs 4-12-1997, n. 460).
[5] Agli effetti delle disposizioni di questo articolo sono considerate in ogni caso commerciali, ancorche' esercitate da enti pubblici, le seguenti attivita': a) cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita, escluse le pubblicazioni delle associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona cedute prevalentemente ai propri associati; b) erogazione di acqua, gas, energia elettrica e vapore; c) gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale; d) gestione di spacci aziendali, gestione di mense e somministrazione di pasti; e) trasporto e deposito di merci; f) trasporto di persone; g) organizzazione di viaggi e soggiorni turistici; prestazioni alberghiere o di alloggio; h) servizi portuali e aeroportuali; i) pubblicita' commerciale; l) telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari. Non sono invece considerate attivita' commerciali: le operazioni relative all' oro e alle valute estere, compresi i depositi anche in conto corrente, di cui siano parti la Banca d' Italia, l' Ufficio Italiano dei Cambi o le banche agenti; la gestione, da parte delle Amministrazioni militari o dei corpi di polizia, di mense e spacci riservati al proprio personale ed a quello dei Ministeri da cui dipendono, ammesso ad usufruirne per particolari motivi inerenti al servizio; la prestazione alle imprese consorziate o socie, da parte di consorzi o cooperative, di garanzie mutualistiche e di servizi concernenti il controllo qualitativo dei prodotti, compresa l' applicazione di marchi di qualita'; le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in occasione di manifestazioni propagandistiche dai partiti politici rappresentati nelle assemblee nazionali e regionali; le cessioni di beni e prestazioni di servizi poste in essere dalla Presidenza della Repubblica, dal Senato della Repubblica, dalla Camera dei deputati e dalla Corte costituzionale, nel perseguimento delle proprie finalita' istituzionali<14>; le prestazioni sanitarie soggette al pagamento di quote di partecipazione alla spesa sanitaria erogate dalle unita' sanitarie locali e dalle aziende ospedaliere del Servizio sanitario nazionale. Non sono considerate, inoltre, attivita' commerciali, anche in deroga al secondo comma:
a) il possesso e la gestione di unita' immobiliari classificate o classificabili nella categoria catastale A e le loro pertinenze, ad esclusione delle unita' classificate o classificabili nella categoria catastale A10, di unita' da diporto, di aeromobili da turismo o di qualsiasi altro mezzo di trasporto ad uso privato, di complessi sportivi o ricreativi, compresi quelli destinati all' ormeggio, al ricovero e al servizio di unita' da diporto, da parte di societa' o enti, qualora la partecipazione ad essi consenta, gratuitamente o verso un corrispettivo inferiore al valore normale, il godimento, personale, o familiare dei beni e degli impianti stessi, ovvero quando tale godimento sia conseguito indirettamente dai soci o partecipanti, alle suddette condizioni, anche attraverso la partecipazione ad associazioni, enti o altre organizzazioni;
b) il possesso, non strumentale ne' accessorio ad altre attivita' esercitate, di partecipazioni o quote sociali, di obbligazioni o titoli similari, costituenti immobilizzazioni, al fine di percepire dividendi, interessi o altri frutti, senza strutture dirette ad esercitare attivita' finanziaria, ovvero attivita' di indirizzo, di coordinamento o altri interventi nella gestione delle societa' partecipate (comma cosi' sostituito<12> dall' art. 1, DPR 28-12-1982, n. 954).
[6] Per le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all' articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25-8-1991, n. 287, le cui finalita' assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell' interno, non si considera commerciale, anche se effettuata verso pagamento di corrispettivi specifici, la somministrazione di alimenti e bevande effettuata, presso le sedi in cui viene svolta l' attivita' istituzionale, da bar ed esercizi similari, sempreche' tale attivita' sia strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e sia effettuata nei confronti degli stessi soggetti indicati nel secondo periodo del quarto comma (comma aggiunto, con effetto 1-1-1998<11>, dall' art. 5, comma 2, lettera c), DLgs 4-12-1997, n. 460).
[7] Le disposizioni di cui ai commi quarto, secondo periodo, e sesto si applicano a condizione che le associazioni interessate si conformino alle seguenti clausole, da inserire nei relativi atti costitutivi o statuti redatti nella forma dell' atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata:
a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonche' fondi, riserve o capitale durante la vita dell' associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
b) obbligo di devolvere il patrimonio dell' ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalita' analoghe o ai fini di pubblica utilita', sentito l' organismo di controllo di cui all' articolo 3, comma 190, della legge 23-12-1996, n. 662<19>, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalita' associative volte a garantire l' effettivita' del rapporto medesimo, escludendo espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneita' della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d' eta' il diritto di voto per l' approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell' associazione;
d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;
e) eleggibilita' libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all' articolo 2532, secondo comma, del codice civile, sovranita' dell' assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicita' delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti;
f) intrasmissibilita' della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilita' della stessa (comma aggiunto, con effetto 1-1-1998<11>, dall' art. 5, comma 2, lettera c), DLgs 4-12-1997, n. 460).
[8] Le disposizioni di cui alle lettere c) ed e) del settimo comma non si applicano alle associazioni religiose riconosciute dalle confessioni con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, nonche' alle associazioni politiche, sindacali e di categoria (comma aggiunto, con effetto 1-1-1998<11>, dall' art. 5, comma 2, lettera c), DLgs 4-12-1997, n. 460).
[9] Le disposizioni sulla perdita della qualifica di ente non commerciale di cui all' articolo 111-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22-12-1986, n. 917<20>, si applicano anche ai fini dell' imposta sul valore aggiunto (comma aggiunto, con effetto 1-1-1998<11>, dall' art. 6, comma 2, DLgs 4-12-1997, n. 460).


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