La Mozione dell’Università

Pubblichiamo di seguito la mozione approvata dal Consiglio di laurea di Scienze della Formazione dell’Università di Torino in data 23/2/1997.

Il progetto di legge di delega al Governo per la riforma delle Accademie di Belle Arti, dell’Accademia nazionale di danza, dell’Accademia nazionale di arte drammatica degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di Musica e del Centro Sperimentale di cinematografia, presenta almeno tre punti fortemente problematici.

1. Il progetto mira a trasformare Accademie, ISIA [Istituti Superiori per le Industrie Artistiche, n.d.r.], Conservatori e CSC [Centro Sperimentale di Cinematografia, n.d.r.] in istituzioni di istruzione superiore di grado universitario (art. 3 comma 1) in grado di rilasciare diplomi e lauree con valore legale (art. 5 comma 1), ma retti da un organo di alta consulenza, e di fatto di autodeterminazione e autocontrollo, e cioè il Consiglio Nazionale delle Arti -CNDA- (art. 2), diverso da quello dell’Università, che è il CUN [Consiglio Universitario Nazionale, n.d.r.].

Questa diversità è francamente incomprensibile: si avrebbero delle istituzioni universitarie analoghe per funzioni e servizi alle altre rette da organismi diversi da quelli preposti all’Università. Né vale invocare la specificità delle nuove istituzioni: una Accademia di belle arti che diventasse facoltà non si distinguerebbe da altre facoltà nell’area umanistica per curricolo e per tipo di laurea fornita più di quanto si distinguono da queste ultime facoltà come ingegneria o medicina. Arriveremo a tanti simil-CUN per ogni tipo di facoltà?

Anziché ad un Consiglio Nazionale delle Arti si può pensare ad una commissione CUN fortemente integrata, o, in subordine, ad un organo di consulenza provvisorio (quadriennale), destinato a decadere non appena la riforma arriva a regime.

2. Le nuove istituzioni, Istituti Superiori delle Arti (ISDA), sono abilitati a rilasciare diplomi universitari di primo livello e diplomi di laurea con valore legale (che tra l’altro sembrano consentire un accesso privilegiato all’insegnamento - art. 5 commi 1 e 3), e possono altresì attivare scuole di specializzazione, corsi di perfezionamento, dottorati di ricerca e servizi didattici integrativi (art. 5 commi 1 e 3).

Si tratta di una perfetta duplicazione di istituzioni universitarie già esistenti: da un lato i corsi di laurea DAMS, afferenti alle Facoltà di Lettere e Filosofia e di Scienze della Formazione (con possibilità tra l’altro di confluire nella istituenda Facoltà di Comunicazione e Spettacolo), dall’altro i corsi per l’abilitazione all’insegnamento della Facoltà di Scienze della Formazione.

In una fase in cui si tendono a eliminare i doppioni (es.: i corsi di laurea in Materie letterarie dell’ex Magistero), si realizzerebbe un nuovo doppione.

Questa sovrapposizione è poi accentuata dall’incomprensibile norma di cui all’art. 6: gli studenti in possesso di un precedente diploma potrebbero laurearsi con un solo anno di corso integrativo!

La soluzione potrebbe essere duplice. Da un lato si potrebbe riservare agli ISDA il compito di fornire un diploma di primo livello (di fatto, i corsi forniti attualmente dalle Accademie, Conservatori, ecc., rientrano per curriculo e per numero di anni di studio in questa tipologia), lasciando ai DAMS, rinnovati nel numero di indirizzi di corso di laurea, il compito dell’eventuale completamento del curriculo. Dall’altro lato si potrebbe avviare una riforma ulteriore dei corsi del DAMS, anche in vista di una confluenza dei corsi di Scienze della Comunicazione (quinquennali) e dei corsi del DAMS (quadriennali) in unica facoltà, aprendo nuovi e più articolati indirizzi di corso di laurea, alcuni con vocazione più culturale, altri con vocazione fortemente professionalizzante, in modo da accorpare in un’unica facoltà anche le esigenze promosse dagli ISDA.

3. La riforma prevede il passaggio degli attuali docenti di Accademie, Conservatori, ecc. nel ruolo dei professori universitari, sia pur in un ruolo a esaurimento, senza alcuna forma di idoneità (art. 8 comma 1). Inoltre, per il futuro reclutamento, prevede specifiche riforme concorsuali evidentemente diverse da quelle in vigore per i professori universitari, ma per docenti che avrebbero lo stesso statuto.

Questa diversità di trattamento è francamente incomprensibile. Non vale invocare la diversità delle competenze richieste ai docenti dell’ISDA: o anch’essi hanno una formazione che consente loro di esercitare la ricerca scientifica a fianco dell’attività didattica (è questo il proprio di un docente universitario...), oppure il loro statuto non può essere quello di docente universitario.

La soluzione può essere trovata nell’attuale articolazione della docenza universitaria, che prevede presenze di tipo diversificato; altrimenti si può immaginare una soluzione a doppia pista, e cioè per le materie a contenuto teorico-pratico si può immaginare la titolarità di un docente universitario reclutato attraverso le procedure comuni a tutti i docenti, mentre per le materie a contenuto più specificatamente tecnico-professionalizzante si può immaginare una figura del tipo "docente di laboratorio", da reclutarsi con commissioni miste.

Il Consiglio di Laurea di Scienze della Formazione

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