Cgil Scuola Piemonte
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 A tutti gli iscritti,

Qui di seguito è riportato il disegno di legge approvato dal Consiglio dei Ministri relativo all'applicazione dell'art.17 della Legge 196/97 (legge Treu).

In un primo momento, nel corso del 1998, dopo un lungo periodo di studio e di confronto con le OO.SS. Confederali ed il Coordinamento nazionale delle Regioni, era stato predisposto dal governo un regolamento attuativo dell'art.17 della 196 che prevedeva diversi interventi sul sistema: accreditamento, fondazione per la formazione continua, risorse finanziarie per la formazione continua e per la riorganizzazione del sistema di FP, ecc….

Come é noto, la Corte dei Conti ha bocciato tale regolamento ritenendolo anticostituzionale, costringendo il governo a ricorrere alla Corte Costituzionale ed infine a predisporre su parte delle materie il disegno di legge delega in questione.

E' da evidenziare che il percorso di rinnovo del CCNL di settore è stato fortemente condizionato dalle vicende del regolamento art.17/196 sino ad arrestarsi a seguito della decisione della Corte dei Conti. Questo perché la non attuazione dell'art.17 della legge Treu ha introdotto incertezze sul processo di riforma del sistema ed ha fatto svanire le risorse finanziarie (100 miliardi per il 1999) destin.ate alla riorganizzazione degli Enti, entrambi elementi decisivi per il rinnovo contrattuale.

La risorsa finanziaria, più specificatamente, era destinata a fronteggiare le difficoltà occupazionali che attraversano la FP ed a contribuire alla costituzione di un Fondo Nazionale per l'occupazione - le cui regole di utilizzo devono essere contenute nel CCNL - in grado di surrogare l'assenza di ammortizzatori sociali nel settore (Cassa Integrazione) e permettere la tutela occupazionale dei lavoratori oggi, di fatto, non più assicurata dall'art.26 - Mobilità Occupazionale del CCNL.

Con l'approvazione del disegno di legge delega, che si spera avvenga rapidamente, si può riavviare la fase di rinnovo Contrattuale a suo tempo interrotta. E' possibile ipotizzare che nei prossimi giorni, e comunque non oltre la prima decade di gennaio, si avrà una prima riunione della Commissione Tecnica unitaria, già costituita per elaborare l'ipotesi di piattaforma contrattuale.

Colgo l'occasione per ricordarvi che è possibile comunicare con la Cgil Scuola, porre dei quesiti e domandare informazioni anche via internet, compilando l'apposito modulo presente sul nostro sito all'indirizzo http://www.arpnet.it , o tramite E-Mail, alla casella sns@arpnet.it del sindacato scuola.

Mimmo D'Agostino

Torino 8.12.199


Disegno di Legge
(Approvato dal Consiglio dei Ministri)

RIFORMA FORMAZIONE PROFESSIONALE

 Relazione

All'interno del processo di modernizzazione del sistema Paese sollecitato anche dalla globalizzazione, non può non riconoscersi un ruolo sempre più incisivo alla formazione professionale, quale fattore strategico per concorrere alla promozione sociale e, al contempo, a realizzare le condizioni per una maggiore competitività internazionale.

Si rende, pertanto, necessario delineare un ampio intervento di riforma del settore formativo capace oltre che a recuperare il ritardo accumulatosi nel nostro Paese rispetto al resto d'Europa ad inserirsi in un più complesso sistema integrato di istruzione, formazione e ricerca, di decentramento di funzioni e compiti dello Stato alle regioni ed enti locali e di raccordo tra il sistema della formazione e dell'istruzione professionale e l'attività dell’Agenzia per la formazione e l’istruzione professionale di cui all'art. 88 del decreto legislativo n. 300 del 1999.

Entro tali coordinate, con il provvedimento in esame si delega il Governo ad attuare, nell'ambito delle competenze riservate allo Stato in materia di formazione professionale, un ampio riordino del sistema formativo in una logica di razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse finanziarie e di omogeneizzazione dei criteri di accreditamento e ristrutturazione degli enti formativi, nonché di certificazione delle competenze professionali acquisite e dei crediti formativi.

Tali direttrici sono evidenziate nei principi e criteri cui il Governo si atterrà nell'esercizio della delega, che si sostanziano:

Art. 1

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni in materia di formazione professionale nell'ambito delle competenze riservate allo Stato in materia e, in particolare, di individuazione degli standard delle qualifiche professionali e dei crediti formativi e delle loro modalità di certificazione e la definizione dei requisiti minimi per l’accreditamento delle strutture che gestiscono la formazione professionale. Le disposizioni sono intese a: realizzare un più razionale ed efficiente sistema di utilizzo delle risorse vigenti. anche comunitarie; prevedere un sistema di accreditamento delle strutture formative, ai fini dello svolgimento delle attività di formazione professionale; favorire il processo di ristrutturazione degli enti formativi per adeguarli al nuovo sistema; prevedere la costituzione di uno o più fondi interprofessionali per la formazione continua; definire un sistema nazionale di certificazione delle competenze professionali e dei crediti formativi. Nella attuazione della predetta delega il Governo si atterrà ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) previsione del finanziamento, attraverso risorse comunitarie e nazionali, delle attività di competenza dello Stato nella materia sulla base delle seguenti fasi: programmazione delle risorse e degli interventi; istruttoria e gestione; monitoraggio; valutazione dei risultati;

b) svolgimento da parte di strutture pubbliche o private, delle attività di formazione professionale finanziate con risorse pubbliche presso sedi operative che abbiano requisiti predeterminati, salvo per i datori di lavoro pubblici e privati che svolgono attività formative per il proprio personale;

c) destinazione progressiva delle risorse di cui al comma 5 dell'articolo 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, agli interventi di formazione dei lavoratori nell’ ambito di piani formativi aziendali o territoriali concordati tra le parti sociali, con specifico riferimento alla formazione di lavoratori in costanza di rapporto di lavoro, di lavoratori collocati in mobilità, di lavoratori disoccupati per i quali l'attività formativa è propedeutica all'assunzione con previsione della partecipazione delle parti sociali alla gestione delle relative risorse;

d) adozione di misure idonee a favorire, secondo piani di intervento predisposti dalle regioni, d'intesa con le parti sociali, la formazione e la mobilità interna o esterna al settore degli addetti alla formazione professionale, anche attraverso la predisposizione di un fondo nazionale avente le finalità di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, nonché a favorire la ristrutturazione degli enti di formazione e la trasformazione dei centri in agenzie formative al fine di migliorare l'offerta formativa e facilitare l’integrazione dei sistemi;

e) previsione del concorso al finanziamento degli interventi di cui alla lettera d) nel limite massimo di lire 100 miliardi per l'anno 2000 a carico del Fondo, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.236;

f) semplificazione delle procedure, definite a livello nazionale anche attraverso parametri standard, con deferimento ad atti delle Amministrazioni competenti e a strumenti convenzionali di disposizioni di natura integrativa, esecutiva e organizzatoria;

g) predisposizione di norme funzionali a raccordare il sistema della formazione professionale ai sensi del presente articolo con l'attività dell'Agenzia per la formazione e l'istruzione professionale di cui all'articolo 88 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

2. Sul decreto legislativo di cui al comma 1 le competenti Commissioni parlamentari esprimono il loro parere entro venti giorni dalla data di trasmissione.

3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo può emanare disposizioni modificative e correttive nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 1 e con le medesime modalità di cui al comma 2.