a) sulla base:
- dello
stretto rapporto esistente tra professionalità, inquadramento economico
funzionale e organizzazione del lavoro;
- della
necessità di tener conto dei processi di accreditamento, nazionale e regionali,
relativamente alla previsione delle competenze professionali specifiche del
settore;
-
dell’evoluzione dell’organizzazione del lavoro e delle figure professionali
con particolare riferimento a quelle con più elevata professionalità;
b) con i seguenti obiettivi:
rafforzare
il rapporto tra professionalità, sistema di inquadramento del personale e
organizzazione del lavoro;
salvaguardare le specificità dei modelli organizzativi regionali;
disegnare un quadro di riferimento nazionale che permetta di riconoscere le professionalità
del comparto.
L’articolazione dei Profili Professionali (prospetto 1):
- è
distribuita in quattro aree funzionali:
- ciascuna
area funzionale comprende varie aree
operative;
- ciascuna
area funzionale consente l’attribuzione delle relative qualifiche e l’inquadramento nel livello corrispondente.
3. La
metodologia adottata intende perseguire la massima flessibilità organizzativa
degli Enti di FP al fine di consentire l’adozione di modelli organizzativi
rispondenti alle esigenze del mercato del lavoro ed il riconoscimento delle
professionalità e dei livelli di complessità in cui possono esprimersi.
| |||||
|
Qualifica |
Aree Operative |
Livello |
||
1.1 |
Direttore Regionale |
Direzione regionale |
IX |
||
1.2 |
Direttore |
Direzione di azioni, agenzie, servizi, sedi
formative |
|
||
|
|
||||
|
Qualifica |
Aree Operative |
Livello |
||
2.1 |
Progettista |
Progettazione di sistema |
VI |
|
|
2.2 |
Valutatore |
Valutazione di sistema |
VI |
|
|
2.3 |
Promotore |
Promozione e commercializzazione dei servizi di formazione, di orientamento, di accompagnamento al lavoro |
VI |
|
|
|
|
||||
|
Qualifica |
Aree Operative |
Livello |
|
|
3.1 |
Formatore |
Formazione iniziale |
|
|
|
3.2 |
Tutor |
Animazione e facilitazione degli apprendimenti
individuali e/o di gruppo |
|
|
|
3.3.1 |
Orientatore |
Informazione e formazione orientativa |
V |
|
|
3.3.2 |
Orientatore senior |
Gestione dell’integrazione tra sistemi territoriali di orientamento |
VI |
|
|
3.4.1 |
Coordinatore |
Coordinamento di azioni e progetti |
V |
|
|
3.4.2 |
Coordinatore senior |
Coordinamento di progetti complessi |
VI |
|
|
3.5 |
Referente del Sistema Qualità |
Gestione del sistema qualità |
V |
|
|
|
|
||||
|
Qualifica |
Aree Operative |
Livello |
|
|
4.1 |
Responsabile amministrativo organizzativo |
Amministrazione del personale |
VI-V |
|
|
4.2 |
Coordinatore / tecnico di gestione di reti informatizzate |
Servizi informatici |
V |
|
|
4.3 |
Collaboratore amministrativo |
Amministrazione |
IV-III |
|
|
4.4 |
Operatore amministrativo organizzativo |
Amministrazione |
III-II |
|
|
4.5 |
Operatore tecnico organizzativo |
Tecnico logistica |
II-I |
|
1.
I passaggi al II, III, IV, V e VI livello avvengono sulla base dei
requisiti previsti dalle rispettive declaratorie e delle esigenze dell’Ente.
2.
Nei passaggi di livello a domanda e che prevedono il trasferimento da una
struttura formativa ad altra, al personale dipendente interessato non compete
rimborso alcuno per le eventuali spese sostenute per il trasferimento stesso, né
per le eventuali maggiori spese sostenute per raggiungere la nuova sede di
servizio.
3.
Il dipendente è impegnato nelle funzioni per le quali è stato assunto o
a quelle superiori che abbia successivamente acquisito, ovvero alle funzioni
equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della
retribuzione
1.
Il personale dipendente degli Enti può essere soggetto a processi di
mobilità professionale all’interno della fascia professionale di propria
competenza, anche attraverso percorsi di formazione, aggiornamento,
riconversione e/o riqualificazione.
2.
Detta mobilità si attua:
a)
all’interno delle strutture operative dello stesso Ente, mediante
trattativa aziendale;
b)
tra strutture di Enti diversi, mediante convenzioni e/o accordi;
c)
tra strutture operative degli Enti e strutture operative della Regione e
degli Enti delegati, mediante convenzioni e/o accordi.
1. Nel
caso in cui il dipendente sia riconosciuto fisicamente inidoneo in via
permanente allo svolgimento delle funzioni assegnategli, l’Ente, prima di
procedere alla sua dispensa dal lavoro, dovrà esperire ogni utile tentativo,
compatibile con le strutture organizzative dei vari settori, di intesa con le
Organizzazioni sindacali, per recuperarlo al servizio attivo in funzioni diverse
da quelle proprie, allo stesso livello retributivo o a livello inferiore
conservando il livello economico in godimento.
1. Nelle
strutture formative dove non è prevista la figura del direttore, l’attività
di coordinamento generale è assolta da un collaboratore nominato dall’Ente.