Titolo V : MANSIONI E QUALIFICHE

Art.36 - Classificazione e inquadramento del personale

  1. Il sistema di classificazione e di inquadramento del personale è definito dalle parti a livello nazionale:

a) sulla base:

- dello stretto rapporto esistente tra professionalità, inquadramento economico funzionale e organizzazione del lavoro;

- della necessità di tener conto dei processi di accreditamento, nazionale e regionali, relativamente alla previsione delle competenze professionali specifiche del settore;

- dell’evoluzione dell’organizzazione del lavoro e delle figure professionali con particolare riferimento a quelle con più elevata professionalità;

b) con i seguenti obiettivi:

rafforzare il rapporto tra professionalità, sistema di inquadramento del personale e organizzazione del lavoro; salvaguardare le specificità dei modelli organizzativi regionali; disegnare un quadro di riferimento nazionale che permetta di riconoscere le professionalità del comparto. L’articolazione dei Profili Professionali (prospetto 1):

- è distribuita in quattro aree funzionali:

- ciascuna area funzionale comprende varie aree operative;

- ciascuna area funzionale consente l’attribuzione delle relative qualifiche e l’inquadramento nel livello corrispondente.

3.  La metodologia adottata intende perseguire la massima flessibilità organizzativa degli Enti di FP al fine di consentire l’adozione di modelli organizzativi rispondenti alle esigenze del mercato del lavoro ed il riconoscimento delle professionalità e dei livelli di complessità in cui possono esprimersi.

  Prospetto 1

Area funzionale Direzione

 

Qualifica

Aree Operative

Livello

1.1

Direttore Regionale

Direzione regionale

IX

1.2

Direttore

Direzione di azioni, agenzie, servizi, sedi formative
Direzione amministrativa
Direzione del personale

  VIII- VII

  Area funzionale    2  -   Progettazione / Valutazione

 

 

Qualifica

Aree Operative

Livello

2.1

Progettista

Progettazione di sistema
Progettazione delle azioni formativa

VI

 

2.2

Valutatore

Valutazione di sistema
Valutazione delle azioni formative

VI

 

2.3

Promotore

Promozione e commercializzazione dei servizi di formazione, di orientamento, di accompagnamento al lavoro

VI

 

  Area funzionale     3  -   Erogazione

 

 

Qualifica

Aree Operative

Livello

 

3.1

Formatore

Formazione iniziale
Formazione in integrazione con istruzione e/o lavoro
Formazione superiore
Formazione in progetti di superamento del disagio e dell’emarginazione sociale

  V

 

3.2

Tutor

Animazione e facilitazione degli apprendimenti individuali e/o di gruppo
Formazione in alternanza
Inserimento lavorativo di fasce deboli e/o soggetti con deficit di opportunità

  V

 

3.3.1

Orientatore

Informazione e formazione orientativa
Consulenza di orientamento

V

 

3.3.2

Orientatore senior

Gestione dell’integrazione tra sistemi territoriali di orientamento

VI

 

3.4.1

Coordinatore

Coordinamento di azioni e progetti
Coordinamento delle azioni per il superamento dell’emarginazione
Coordinamento dell’interazione con il sistema di istruzione e con i servizi  territoriali e per l’impiego

V

 

 

3.4.2

Coordinatore senior

Coordinamento di progetti complessi

VI

 

3.5

Referente del Sistema Qualità

Gestione del sistema qualità 

V

 

  Area funzionale     4  -   Amministrazione, gestione tecnica e logistica

 

 

Qualifica

Aree Operative

Livello

 

4.1

Responsabile amministrativo organizzativo

Amministrazione del personale
Contabilità generale
Gestione, controllo e rendicontazione
Organizzazione

 

VI-V

 

4.2

Coordinatore / tecnico di gestione di reti informatizzate

Servizi informatici

V

 

4.3

Collaboratore amministrativo
Organizzativo

Amministrazione
Organizzazione

IV-III

 

4.4

Operatore amministrativo organizzativo

Amministrazione
Organizzazione

III-II

 

4.5

Operatore tecnico organizzativo

Tecnico logistica

II-I

 

 

Art.37 - Passaggi di livello o di funzione

1.  I passaggi al II, III, IV, V e VI livello avvengono sulla base dei requisiti previsti dalle rispettive declaratorie e delle esigenze dell’Ente.

2.  Nei passaggi di livello a domanda e che prevedono il trasferimento da una struttura formativa ad altra, al personale dipendente interessato non compete rimborso alcuno per le eventuali spese sostenute per il trasferimento stesso, né per le eventuali maggiori spese sostenute per raggiungere la nuova sede di servizio.

3.  Il dipendente è impegnato nelle funzioni per le quali è stato assunto o a quelle superiori che abbia successivamente acquisito, ovvero alle funzioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione

Art.38 - Mobilità professionale

1.  Il personale dipendente degli Enti può essere soggetto a processi di mobilità professionale all’interno della fascia professionale di propria competenza, anche attraverso percorsi di formazione, aggiornamento, riconversione e/o riqualificazione.

2.  Detta mobilità si attua:

a)  all’interno delle strutture operative dello stesso Ente, mediante trattativa aziendale;

b)  tra strutture di Enti diversi, mediante convenzioni e/o accordi;

c)  tra strutture operative degli Enti e strutture operative della Regione e degli Enti delegati, mediante convenzioni e/o accordi.

Art.39 - Mutamento di funzioni per inidoneità

1.  Nel caso in cui il dipendente sia riconosciuto fisicamente inidoneo in via permanente allo svolgimento delle funzioni assegnategli, l’Ente, prima di procedere alla sua dispensa dal lavoro, dovrà esperire ogni utile tentativo, compatibile con le strutture organizzative dei vari settori, di intesa con le Organizzazioni sindacali, per recuperarlo al servizio attivo in funzioni diverse da quelle proprie, allo stesso livello retributivo o a livello inferiore conservando il livello economico in godimento.

Art.40 - Particolari strutture polifunzionali

1.  Nelle strutture formative dove non è prevista la figura del direttore, l’attività di coordinamento generale è assolta da un collaboratore nominato dall’Ente.