PARTE SECONDA

Titolo I: DIRITTI SINDACALI

Art. 19 - Astensione dal lavoro

1.  In conformità ai principi della Costituzione e della legge n. 300/70, è garantito l’esercizio della libertà e delle attività sindacali, nonché del diritto di sciopero.

2.  La dichiarazione di sciopero da parte delle Organizzazioni sindacali dovrà essere preceduta da preavviso, di norma non inferiore a 2 giornate lavorative

Art. 20 - Diritti e libertà sindacali

1.  I diritti e le libertà sindacali sono disciplinati dalla legge n. 300/70 e dalle disposizioni del presente contratto.

2.  I periodi di fruizione di tutte le libertà sindacali sono validi ai fini dei vari istituti contrattuali e si configurano come effettivo servizio prestato nella propria funzione professionale, nella rispettiva sede di titolarità.

A - Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU)

1.  Nel rispetto dell’Accordo Interconfederale del 20.12.93 a livello di sedi e di strutture operative è riconosciuta la rappresentanza sindacale unitaria

2.  Nel rispetto dell’accordo per la costituzione delle RSU nel comparto della Formazione professionale, la rappresentanza sindacale unitaria è così composta: 1 membro per ogni centro o struttura formativa che impegna fino a 15 dipendenti; 3 membri per ogni centro o struttura formativa che impegna oltre 15 dipendenti.

3.  Le predette rappresentanze sindacali sono riconosciute nell’ambito dei sindacati di categoria aderenti alle Confederazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale e firmatarie del presente Contratto.

4.  Per l’esplicazione del proprio mandato ogni singolo componente della rappresentanza sindacale ha diritto ad un permesso retribuito di 8 ore mensili in media per anno formativo.

5.  Le ore di permesso sono utilizzabili anche in parte da uno o più rappresentanti sindacali.

6.  Fino al completamento delle elezioni delle RSU, restano in carica le RSA di centro previste dal precedente CCNL.

B - Assemblea sindacale

1.  Per l’esercizio dell’attività sindacale sono riconosciute 12 ore annue retribuite per tenere l’assemblea degli operatori in orario di lavoro. L’assemblea, che sarà convocata con un preavviso non inferiore a 2 giorni lavorativi, potrà essere svolta anche fuori dalla abituale sede di servizio, previa opportuna precisazione nella richiesta avanzata dalla RSA/RSU .

2.       All’assemblea potranno partecipare, previo preavviso, dirigenti esterni delle Organizzazioni sindacali.

C - Affissione

1.  Le RSA/RSU hanno diritto di affiggere, in appositi spazi predisposti dal datore di lavoro, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.

2.  Il diritto di affiggere comunicazioni in bacheca, su delega delle RSA/RSU, può essere esercitato dai singoli membri della rappresentanza.

D - Trattenute per contributi sindacali

1.  Nei confronti dei lavoratori iscritti alle Organizzazioni sindacali, l’Ente è tenuto ad operare la trattenuta per contributi sindacali mediante lettera-delega firmata dal lavoratore interessato e ad effettuare le relative rimesse secondo le istruzioni emanate dalle rispettive Organizzazioni sindacali.

2.  La lettera-delega sarà inviata alla direzione della struttura dalla rispettiva organizzazione sindacale.

E - Esoneri sindacali

1.  È riconosciuto un esonero sindacale nazionale a tempo pieno retribuito per un lavoratore per ciascuna della organizzazioni sindacali di categoria CGIL CISL e UIL.

1.      Viene riconosciuto a CGIL CISL UIL per le attività sindacali un esonero ogni 500 addetti, su un massimo di 16.000 operatori, negli Enti in cui si applica il presente CCNL.

2.      E’ riconosciuto un esonero sindacale a livello nazionale allo SNALS – CONFSAL.

 

Norma Transitoria

1.  Le parti convengono che fino all’avvio dell’Ente Bilaterale restano in vigore gli esoneri sindacali attualmente utilizzati e concordati.

2.  Con riferimento alla regolamentazione dell’Ente Bilaterale, di cui all’art. 3 della prima parte del presente CCNL e alla definizione delle relative modalità di finanziamento, le parti, a livello regionale, si incontreranno per definire eventuali assorbimenti nell’Ente Bilaterale regionale di esoneri ed ulteriori modalità di regolamentazione degli esoneri stessi.

3.  Eventuali difficoltà organizzative/gestionali, derivanti dall’applicazione di quanto previsto dai precedenti commi, saranno oggetto di specifiche intese regionali, per individuare eventuali soluzioni alternative.

4.  Le OO.SS. e gli Enti firmatari del presente CCNL si incontreranno a livello nazionale periodicamente e a partire dal 30.09.02, per verificare e rispondere alle esigenze di rappresentanza minima regionale.