PARTE SECONDA
1.
In conformità ai principi della Costituzione e della legge n. 300/70, è
garantito l’esercizio della libertà e delle attività sindacali, nonché del
diritto di sciopero.
2.
La dichiarazione di sciopero da parte delle Organizzazioni sindacali dovrà
essere preceduta da preavviso, di norma non inferiore a 2 giornate lavorative
1.
I diritti e le libertà sindacali sono disciplinati dalla legge n. 300/70
e dalle disposizioni del presente contratto.
2.
I periodi di fruizione di tutte le libertà sindacali sono validi ai fini
dei vari istituti contrattuali e si configurano come effettivo servizio prestato
nella propria funzione professionale, nella rispettiva sede di titolarità.
1.
Nel rispetto dell’Accordo Interconfederale del 20.12.93 a livello di
sedi e di strutture operative è riconosciuta la rappresentanza sindacale
unitaria
2.
Nel rispetto dell’accordo per la costituzione delle RSU nel comparto
della Formazione professionale, la rappresentanza sindacale unitaria è così
composta: 1 membro per ogni centro o struttura formativa che impegna fino a 15
dipendenti; 3 membri per ogni centro o struttura formativa che impegna oltre 15
dipendenti.
3.
Le predette rappresentanze sindacali sono riconosciute nell’ambito dei
sindacati di categoria aderenti alle Confederazioni maggiormente rappresentative
a livello nazionale e firmatarie del presente Contratto.
4.
Per l’esplicazione del proprio mandato ogni singolo componente della
rappresentanza sindacale ha diritto ad un permesso retribuito di 8 ore mensili
in media per anno formativo.
5.
Le ore di permesso sono utilizzabili anche in parte da uno o più
rappresentanti sindacali.
6.
Fino al completamento delle elezioni delle RSU, restano in carica le RSA
di centro previste dal precedente CCNL.
1.
Per l’esercizio dell’attività sindacale sono riconosciute 12 ore
annue retribuite per tenere l’assemblea degli operatori in orario di lavoro.
L’assemblea, che sarà convocata con un preavviso non inferiore a 2 giorni
lavorativi, potrà essere svolta anche fuori dalla abituale sede di servizio,
previa opportuna precisazione nella richiesta avanzata dalla RSA/RSU .
2.
All’assemblea potranno partecipare, previo preavviso, dirigenti esterni
delle Organizzazioni sindacali.
1.
Le RSA/RSU hanno diritto di affiggere, in appositi spazi predisposti dal
datore di lavoro, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di
interesse sindacale e del lavoro.
2.
Il diritto di affiggere comunicazioni in bacheca, su delega delle
RSA/RSU, può essere esercitato dai singoli membri della rappresentanza.
1.
Nei confronti dei lavoratori iscritti alle Organizzazioni sindacali,
l’Ente è tenuto ad operare la trattenuta per contributi sindacali mediante
lettera-delega firmata dal lavoratore interessato e ad effettuare le relative
rimesse secondo le istruzioni emanate dalle rispettive Organizzazioni sindacali.
2.
La lettera-delega sarà inviata alla direzione della struttura dalla
rispettiva organizzazione sindacale.
1.
È riconosciuto un esonero sindacale nazionale a tempo pieno retribuito
per un lavoratore per ciascuna della organizzazioni sindacali di categoria CGIL
CISL e UIL.
1.
Viene riconosciuto a CGIL CISL UIL per
le attività sindacali un esonero ogni 500 addetti, su un massimo di 16.000
operatori, negli Enti in cui si applica il presente CCNL.
2.
E’ riconosciuto un esonero sindacale
a livello nazionale allo SNALS – CONFSAL.
1.
Le parti convengono che fino all’avvio dell’Ente Bilaterale restano
in vigore gli esoneri sindacali attualmente utilizzati e concordati.
2.
Con riferimento alla regolamentazione dell’Ente Bilaterale, di cui
all’art. 3 della prima parte del presente CCNL e alla definizione delle
relative modalità di finanziamento, le parti, a livello regionale, si
incontreranno per definire eventuali assorbimenti nell’Ente Bilaterale
regionale di esoneri ed ulteriori modalità di regolamentazione degli esoneri
stessi.
3.
Eventuali difficoltà organizzative/gestionali, derivanti
dall’applicazione di quanto previsto dai precedenti commi, saranno oggetto di
specifiche intese regionali, per individuare eventuali soluzioni alternative.
4.
Le OO.SS. e gli Enti firmatari del presente CCNL si incontreranno a
livello nazionale periodicamente e a partire dal 30.09.02, per verificare e
rispondere alle esigenze di rappresentanza minima regionale.