ISTITUTI NORMATIVI MODIFICATI

FERIE, PERMESSI, ASSENZE, ASPETTATIVE (Art. 38) (2/4/99)

 

 

Tenuto conto di quanto stabilito dall’art. 72 del D.L.vo n. 29/93 circa la riconduzione a norme contrattuali, al momento della sottoscrizione del secondo contratto collettivo, di tutti gli istituti che regolano il rapporto di lavoro la contrattazione all’ARAN è stata finalizzata al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

a) individuazione degli istituti ancora regolati da norme legislative e da ricondurre alla contrattazione, quali: il periodo di prova, il riconoscimento dei servizi ai fini della carriera, la decadenza dal servizio, la dispensa ecc. e verifica degli eventuali oneri;

b) approfondimento delle questioni verificatesi nella gestione della parte normativa del CCNL con proposta da parte sindacale di integrazioni o modifiche agli specifici articoli.

 

Per quanto riguarda il punto a), considerata la vastità e la complessità delle materie oggetto della delegificazione, l’accordo, nelle sequenze contrattuali indicate nell’art. 36, ha fissato al 31 dicembre 1999 "il completamento della contrattualizzazione degli istituti del rapporto di lavoro e dell’eventuale revisione delle norme contrattuali da attualizzare e nel contempo ha accantonato, per la copertura di eventuali oneri richiesti da tale operazione, 160 mld. (art. 34).

 

Su alcuni istituti di cui al punto b), che pur fanno parte delle materie complessivamente rinviate alla sequenza contrattuale del 31.12.99, si sono invece ottenute modifiche e/o integrazioni alle relative norme contrattuali che dovrebbero garantire da subito una loro più sicura fruizione da parte del dipendente ed una loro più chiara gestione da parte dell’amministrazione.

 

Le modifiche o integrazioni, sotto riportate, sono contenute nell’art. 41 dell’accordo contrattuale, e intervengono sui seguenti istituti:

 

Ferie (art. 19, CCNL 94/97)

 

* viene definita una nuova formulazione dell’ultimo periodo del comma 10, che consente al personale ATA di fruire delle ferie non godute "non oltre il mese di aprile dell’anno scol. successivo." (attualmente, entro dicembre se il rinvio è dovuto ad esigenze di carattere personale o entro febbraio se dovuto ad esigenze di servizio);

 

 

Permessi retribuiti (art. 21, CCNL 94/97):

 

* nei casi di lutto previsti al 1 comma, viene precisato che i gg. di permesso sono 3 per evento (eliminato il termine "consecutivi") Ciò consentirà un concreto e completo utilizzo di un istituto, sovente in parte vanificato dalla presenza, nel periodo considerato, di giorni festivi o prefestivi;

* il comma 2, viene sostituito con una nuova formulazione che rende certa l’esigibilità dei permessi. Viene infatti stabilito che i 3 gg. + per i docenti, eventualmente, i 6 gg. di ferie di cui all’art. 19, comma 9, sono concessi "per motivi personali o familiari documentati, anche al rientro o autocertificati in base alle leggi vigenti" (eliminati quindi i termini "particolari"" e "debitamente" riferiti, nell’attuale formulazione, rispettivamente ai motivi ed alla documentazione in riferimento ai quali Provveditori o Capi istituto adombravano ancora poteri discrezionali nella concessione dei permessi);

 

Assenze per malattia (art. 23 CCNL 94/97)

 

* con una integrazione al primo periodo del comma 8, viene chiarito che il trattamento economico spettante al dipendente assente per malattia, indicato nello stesso comma (intera retribuzione per i primi 9 mesi; 90% per i successivi 3 mesi; 50 % per gli ulteriori 6 mesi), va riferito al triennio, previsto dal comma 1, in base al quale si calcola il diritto alla conservazione del posto per i 18 mesi (ex.: dipendente assente per malattia dal 1.4.99 al 30.6.99 - verifica periodo massimo nel triennio 1.7.96/30.6.99 - nell’ambito dello stesso triennio diritto al trattamento economico di cui sop