MOBILITA' TERRITORIALE, PROFESSIONALE E INTERCOMPARTIMENTALE

(Artt. 8, 15, 29) (2/4/99)

 

 

Il contratto, acquisendo i contenuti del protocollo sottoscritto tra CGIL - CISL - UIL e Governo Prodi nel dicembre '97, innova profondamente riguardo alla disciplina della mobilità territoriale, professionale e intercompartimentale del personale della scuola.

 

La mobilità del personale, è finalizzata a:

- valorizzare le esperienze acquisite;

- sostenere lo scambio di esperienze nel sistema.

La mobilità, in linea con i processi di innovazione derivanti anche dall'attribuzione dell'autonomia alle istituzioni scolastiche, dovrà contemperare le esigenze personali con quelle del sistema formativo, e ciò si realizzerà mediante:

- incentivazione al conseguimento di titoli di studio, anche per favorire la mobilità professionale e il reimpiego qualificato del personale in esubero.

- specifici corsi formativi e di riconversione professionale mirati alla copertura dei posti vacanti, con rimborso spese ed indennità per la frequenza dei corsi e di prima sistemazione ad avvenuta mobilità.

Criteri, modalità, istituti sono definiti mediante contrattazione integrativa annuale e ciò vale anche per la contrattazione integrativa relativa all'utilizzazione del personale.

Nella rideterminazione degli organici, su cui si effettua la mobilità che, come oggi, sarà a domanda e d'ufficio, saranno individuate dotazioni organiche funzionali al sostegno e allo sviluppo dell'autonomia in reti di scuole o ambiti territoriali sub-provinciali.

Sarà altresì consentita, al personale che abbia usufruito di passaggio di ruolo, la restituzione al ruolo di provenienza, con l’estensione di questo istituto anche al personale ATA.

 

Per il personale ATA (art. 29) la contrattazione integrativa nazionale definirà criteri e modalità per il passaggio ad altri profili professionali e fra le specifiche aree.

Sempre per il personale A.T.A., l’esercizio ad incarichi per i quali è richiesta specifica esperienza e competenza professionale, dà accesso a crediti valutabili ai fini della mobilità professionale per il profilo richiesto.

 

Per i dirigenti scolastici (art. 15) relativamente alla scuola dell'obbligo (elementare e media) e secondaria di secondo grado la mobilità è territoriale entro i rispettivi ambiti.

Per la mobilità professionale vengono ampliate le possibilità di movimento, sulla base di nuovi requisiti da definire in sede di contrattazione integrativa nazionale.

 

Sulla base di accordi promossi dal Ministero della P.I. con altre Amministrazioni, sempre mediante contrattazione integrativa nazionale, con verifica annuale, si definiranno anche le regole per attuare la mobilità intercompartimentale e per l'individuazione del personale che potrà usufruirne.

 

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