FORMAZIONE (Artt. 5, 6, 7 CCNL) (2/4/99)

 

 

La formazione si riappropria della peculiarità di essere diritto per il personale e strumento utile allo sviluppo professionale in relazione ai processi di innovazione e di riforma.

La formazione non costituisce più obbligo per la progressione economica.

 

In un’ottica di sistema essa si articola in iniziative di prima formazione, di formazione in servizio, di riconversione/riqualificazione anche mediante l’accesso a percorsi universitari in coerenza con esigenze di mobilità professionale, consentendo l’integrazione del piano di studi in base a necessità legate a nuove classi di concorso o all’adeguamento dei profili professionali.

La formazione e l'aggiornamento si confermano materia pattizia all'interno di un impianto negoziale declinato su vari livelli: in sede di contrattazione integrativa nazionale sono definiti obiettivi prioritari, materie, tempi e sedi della contrattazione decentrata, unitamente ai criteri di riparto di tutte le risorse allo scopo destinate, comprese quelle previste da specifiche leggi e/o da norme comunitarie.

Luogo privilegiato per la realizzazione delle iniziative è l’istituzione scolastica, in quanto ambito di progettazione e di gestione del piano dell’offerta formativa e luogo di competenze professionali da valorizzare anche presso le sedi universitarie per la formazione dei docenti.

Compete sempre al collegio docenti deliberare le iniziative di formazione in coerenza con obiettivi e facoltà del piano di scuola.

 

A livello nazionale è prevista la costituzione di un Osservatorio per favorire il controllo qualitativo della spesa, con compiti tecnici di analisi dei fabbisogni formativi, di monitoraggio dell’attività e di sostegno alla progettazione dei corsi di formazione finalizzati.

L’Osservatorio è funzionalmente decentrato a livello regionale nel quadro della rete di servizi da costruire a scala locale.

Ai soggetti privati che intendono svolgere attività di formazione si richiedono requisiti in linea con i criteri che saranno definiti in sede di contrattazione integrativa nazionale.

 

In materia di fruizione del diritto alla formazione è da rilevare, oltre alla conferma dei 5 gg. di permesso con esonero dal servizio, l’acquisizione dell’inequivocabile sostituzione per i docenti, ricorrendo alla supplenza in ogni ordine e grado di scuola; sono confermate per il personale ATA le 20 h annue all’interno dell’orario e, per i capi d’istituto, la partecipazione in relazione alle esigenze di funzionamento del servizio.

Vengono previste specifiche modalità di articolazione dell’orario e l’utilizzo di permessi retribuiti per il personale in servizio, impegnato nella frequenza dei corsi di laurea o delle scuole di specializzazione.

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