FUNZIONE DOCENTE (Artt. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22) (2/4/99)
(in neretto sono evidenziate le riscritture e le novità rispetto al CCNL 1995)
Caratteristiche della funzione docente (art. 16):
Il profilo professionale dei docenti è costituito da competenze
I contenuti della prestazione professionale si definiscono nel quadro degli obiettivi generali perseguiti dal sistema nazionale di istruzione e nel rispetto degli indirizzi delineati dal piano dell’offerta formativa della scuola.
I docenti, nelle attività collegiali, elaborano, attuano e verificano, per gli aspetti pedagogico-didattici, il piano dell’offerta formativa, adattandone l’articolazione alle esigenze degli alunni e tenendo conto del contesto socio-economico di riferimento.
FUNZIONI STRUMENTALI AL PIANO DELL'OPERA FORMATIVA
(art. 21)Il collegio docenti individuerà insegnanti (non meno di tre e non più di sei) cui affidare incarichi di coordinamento su funzioni-obiettivo (compenso per prestazione aggiuntiva richiesta min. 3.000.000/anno).
Il contratto integrativo definirà criteri e procedure di conferimento e le modalità per la ripartizione delle risorse alle scuole, tenendo conto della dimensione e della tipologia.
SVILUPPO PROFESSIONALE DOCENTE (art. 22)
Dal gennaio 2001 viene introdotto un trattamento economico connesso allo sviluppo della professione docente: l'opportunità è rivolta a tutti i docenti con almeno 10 anni di servizio di ruolo. Alla maggiorazione stipendiale (6.000.000/anno), previo procedura concorsuale definita con contratto integrativo (dovrà prevedere valutazioni del curricolo professionale e culturale e prove riguardanti la metodologia pedagogico-didattica, le conoscenze disciplinari e verifiche in situazioni), accederà il 20-30% del personale docente.
Torna a TRATTATIVA NAZIONALE