CAPI D’ISTITUTO (Titolo III, Capo III, Sezione I^; Artt. 12, 13, 14, 15) (2/4/99)

 

 

Compiti del Capo d’Istituto

 

Come attribuisce gli incarichi di collaborazione?

 

Nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e gestionali, che in quanto tali implicano l’assunzione diretta delle connesse responsabilità, può avvalersi della collaborazione di docenti da lui individuati, secondo criteri di efficienza ed efficacia nel servizio scolastico, ferma restando la natura fiduciaria della scelta.

 

- Modalità

 

N.B. I suddetti incarichi, afferenti alle funzioni organizzativo-gestionali proprie del Capo d’Istituto, non vanno confusi con le funzioni-obiettivo previste dall’art. 21 dell’Ipotesi di CCNL (Funzioni strumentali al piano dell’offerta formativa), la cui disciplina (finalità, competenze necessarie, designazione, retribuzione, ecc.) è dettata dallo stesso articolo e sostanzialmente rimessa alle determinazioni del Collegio dei Docenti.

 

Come organizza il suo orario?

 

La "presenza in servizio" e "il tempo di lavoro" (che superano la nozione impiegatizia di "orario di servizio", che comunque è ribadito in termini ordinari di 36 ore settimanali), vengono flessibilmente organizzati dal Capo d’Istituto, anche su base plurisettimanale, in relazione all’assetto funzionale conseguente al piano dell’offerta formativa dell’istituzione scolastica e in rapporto alle esigenze connesse all’esercizio delle funzioni di competenza.

 

Valutazione

 

In attesa della piena attuazione dell’art. 25-bis del D.L.vo 59/97 (che estende ai dirigenti scolastici le responsabilità connesse alla verifica dei risultati) il Capo d’istituto è assoggetto ad una procedura di valutazione periodica operata da un apposito "nucleo", istituito in via sperimentale a livello regionale.

Le relative modalità, contenuti e procedure di garanzia in caso di esito negativo della valutazione verranno definite in sede di contrattazione integrativa.

Al superamento delle suddette verifiche è legata l’attribuzione di un’indennità aggiuntiva.

 

Mobilità

 

Si liberalizza definitivamente il trasferimento di Direttori e Presidi delle Scuole Secondarie di I° grado in tutte le scuole dell’obbligo, comprensive incluse, indipendentemente dal concorso di provenienza; lo stesso vale per i Presidi delle Scuole Secondarie di 2° grado. I requisiti per i passaggi dalla scuola elementare e media alle scuole secondarie di secondo grado e viceversa saranno ridefiniti in sede di contrattazione integrativa nazionale con l'obiettivo di facilitare la mobilità professionale anche come strumento di riassorbimento di eventuali soprannumeri.

 

 

 

 

Indennità di direzione

 

 

Nuove sequenze negoziali per:

 

Distinta disciplina di area ð

Entro il 30 marzo del 2000, tutte le disposizioni riguardanti i Capi d’Istituto oggi sparse nelle norme comuni del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, saranno comprese ed unificate in una specifica Sezione che prelude alla definizione del nuovo impianto contrattuale destinato ad accogliere i previsti cambiamenti a decorrere dal settembre 2000.

 

 

Attuazione della dirigenza scolastica ð

A partire dal marzo del 2000, si aprirà una sessione specifica per la piena attuazione della Dirigenza.

 

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