RELAZIONI SINDACALI (Titolo II CCNL) (2/4/99)
Il sistema di relazioni sindacali si presenta più articolato rispetto al passato CCNL. Sono state infatti assunte le novità introdotte in materia di assetti contrattuali dalla Legge 59/97 e dalla specifica decretazione, adeguandole alla peculiarità della scuola: viene prevista a livello nazionale la contrattazione integrativa; la singola unità scolastica diventa sede di contrattazione in parallelo alla attribuzione della autonomia e della dirigenza scolastica; per la prima volta viene prevista a livello nazionale e provinciale un procedura di concertazione tra le parti allo scopo di raggiungere quanto più possibile, intese su materie di comune interesse (quest'ultima procedura è prevista anche nelle singole scuole fino alla piena attribuzione dell'autonomia).
Il campo di intervento contrattuale e negoziale sulle condizioni di lavoro risulta ampliato e reso più efficace perché messo in stretta connessione con i processi di riforma in atto.
CONTRATTAZIONE COLLETTIVA INTEGRATIVA |
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Livello nazionale (art. 2) |
Livello istituzione scolastica (art. 4) |
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Sede |
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Cadenza |
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Materie
Delegazione |
RSA (fino elezione RSU) RSU |
* Entro il 30.6.2000 revisione di tutta la materia per un adeguamento al processo di autonomia. |
CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DECENTRATA (art. 2, 2) |
INTERPRETAZIONE AUTENTICA DEI CONTATTI (art. 2 titolo III CCNL) |
* entro il 30.6. 2000 revisione della materia per un adeguamento al processo di autonomia. |
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PARTECIPAZIONE (art. 3) |
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Informazione |
Concertazione |
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Sede |
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Materie |
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Cadenza |
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Soggetti abilitati |
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* Su tutte le materie e sulle linee di indirizzo in materia di gestione e organizzazione scolastica, può essere decisa consensualmente la costituzione di commissioni paritetiche (art. 3, 3).
* Entro il 30.6.2000 revisione di tutta la materia per un adeguamento al processo di autonomia. |
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