RELAZIONI SINDACALI (Titolo II CCNL) (2/4/99)

 

Il sistema di relazioni sindacali si presenta più articolato rispetto al passato CCNL. Sono state infatti assunte le novità introdotte in materia di assetti contrattuali dalla Legge 59/97 e dalla specifica decretazione, adeguandole alla peculiarità della scuola: viene prevista a livello nazionale la contrattazione integrativa; la singola unità scolastica diventa sede di contrattazione in parallelo alla attribuzione della autonomia e della dirigenza scolastica; per la prima volta viene prevista a livello nazionale e provinciale un procedura di concertazione tra le parti allo scopo di raggiungere quanto più possibile, intese su materie di comune interesse (quest'ultima procedura è prevista anche nelle singole scuole fino alla piena attribuzione dell'autonomia).

Il campo di intervento contrattuale e negoziale sulle condizioni di lavoro risulta ampliato e reso più efficace perché messo in stretta connessione con i processi di riforma in atto.

 

CONTRATTAZIONE COLLETTIVA INTEGRATIVA

Livello nazionale (art. 2)

 

Livello istituzione scolastica (art. 4)

  • Ha contenuti economici e normativi, rispetto a materie espressamente individuate dal CCNL.
 

  • Prende avvio contestualmente alla piena attuazione delle autonomia e della attribuzione della dirigenza ai capi di istituto, che diventano titolari delle relazioni sindacali.

  • Ministero della Pubblica Istruzione
  • Sede

    • Ogni singola istituzione scolastica

  • Annuale e quadriennale, o più breve se richiesto dalle parti
  • Cadenza

    • Non predeterminata

  • Mobilità, trattamento economico accessorio, orario ATA, formazione, aree a rischio, ecc. (vedi schede relative)
  •  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    • Ministro + dirigenti uffici interessati

     

     

    Materie

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Delegazione
    trattante

    • Utilizzazione personale in relazione piano offerta formativa, criteri per sua assegnazione a plessi e sezioni staccate, intensificazione prestazioni derivante dalla riduzione unità didattiche, rientri pomeridiani - servizi sociali - organizzazione lavoro ATA - sicurezza e salute - diritti sindacali

     

    • Resta confermato il diritto alla informazione preventiva a cura del capo di istituto (art. 4, 3 da a) a l) e successiva (art. 4, 4 e) e b))

     

    • Fino al momento di piena attuazione della autonomia, e cioè fino al 31.8.2000, ciascun soggetto sindacale legittimato può chiedere di avviare su ogni argomento di cui all'art. 4, 3 (tranne a) ed l) la procedura di esame congiunto per arrivare alla stipula di intese.

     

    • Dirigente scolastico/capo d'istituto

    RSA (fino elezione RSU)

    RSU

    * Entro il 30.6.2000 revisione di tutta la materia per un adeguamento al processo di autonomia.

     

     

     

    CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DECENTRATA

    (art. 2, 2)

    INTERPRETAZIONE AUTENTICA DEI CONTATTI

    (art. 2 titolo III CCNL)

    • Sede: ogni ufficio scolastico provinciale.

     

    • Materie: utilizzazione soprannumero, fruizione
      permessi per diritto allo studio,
      opportunità formative docenti ed
      ATA (compresi docenti nelle
      graduatorie permanenti).

     

    • Delegazione
      trattante:
      Provveditore + 2 funzionari +
      eventuali consulenti (capi istituto,
      altro personale esperto) OO.SS.
      firmatarie CCNL.

     

    * entro il 30.6. 2000 revisione della materia per un adeguamento al processo di autonomia.

    • Le parti affrontano le controversie interpretative del contratto sottoscritto.

     

    • La parte interessata invia richiesta con lettera raccomandata.

     

    • Entro 30 giorni le due parti si incontrano. La procedura interpretativa deve concludersi entro 30 giorni dal primo incontro.

     

    • L'eventuale accordo sostituisce la clausola controversa fin dall'inizio della vigenza del contratto collettivo (nazionale e decentrato).

     

     

    PARTECIPAZIONE (art. 3)

    Informazione

    Concertazione

    • Amministrazione scolastica centrale e periferica.

    Sede

    • Amministrazione scolastica centrale e periferica.

  • Criteri definizione e distribuzione organici, modalità organizzative per assunzione personale, ecc.
  • Materie

    • Criteri definizione e distribuzione organici, modalità organizzative per assunzione personale, ecc.

  • A livello provinciale almeno annuale.
  • Cadenza

     

    • OO.SS. firmatarie CCNL.

    Soggetti
    abilitati

    • OO.SS. firmatarie CCNL, che, ricevuta l'informazione, chiedono alla Amministrazione di avviare la apposita procedura per arrivare ad un possibile accordo (art. 3, 4).

    * Su tutte le materie e sulle linee di indirizzo in materia di gestione e organizzazione scolastica, può essere decisa consensualmente la costituzione di commissioni paritetiche (art. 3, 3).

     

    * Entro il 30.6.2000 revisione di tutta la materia per un adeguamento al processo di autonomia.

     

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