PERSONALE A.T.A. (Cfr artt. 23-30) (2/4/99)

 

Le novità introdotte dalle modifiche al decreto legislativo 29/93 sulle nuove regole del rapporto di pubblico impiego hanno aperto, con questa tornata di rinnovo dei contratti pubblici, nuove prospettive sul miglioramento delle condizioni e della valorizzazione dei lavoratori.

In particolare, tre questioni hanno rappresentato una novità per un rinnovo non rituale del contratto per il personale a.t.a. sulla scia di ciò che era già intervenuto negli altri contratti del pubblico impiego;

 

  1. la modifica delle piante organiche, della tipologia dei posti, della distribuzione territoriale e professionale alla condizione che non vi siano aumenti delle dotazioni organiche, né aggravi di spesa. (art. 29, comma 4)
  2. Infatti, pur rimanendo un atto unilaterale del Ministero della Pubblica Istruzione, le piante organiche si costruiscono, per la prima volta, su un modello organizzativo dell'istituzione scolastica che da una parte risponde ai bisogni del servizio e dell'utenza, ma, dall'altra, si collega direttamente alle scelte contrattuali in merito ai profili professionali, ai compiti e alle funzioni del personale a.t.a. e alla sua valorizzazione. In sostanza, il numero complessivo dei posti di organico, rappresenta una grande scatola all'interno della quale sono possibili trasferimenti, distribuzioni, modificazioni di tipologie di profilo, ecc., purché senza oneri aggiuntivi;

     

  3. la revisione delle procedure per il passaggio alle qualifiche superiori, volte a valorizzare la mobilità professionale verticale. Tale passaggio deve avvenire sicuramente attraverso prove selettive, capaci di riconoscere il servizio svolto anche senza il possesso del titolo di studio, ma soprattutto prevedere che al nuovo profilo professionale si accede previa frequenza di apposito corso di formazione.(art.25);
  4.  

     

  5. la riclassificazione per aree professionali (A - B - C - D) che individua nuovi ambiti all'interno e all'esterno dei quali sono possibili passaggi agevolati. A tal fine va evidenziata, positivamente, la soppressione del profilo dell'aiuto-cuoco (art.30 comma 3) e l'istituzione dell'assistente di biblioteca nei Conservatori di Musica, mentre, negativamente va registrata la mancata rivalutazione del guardarobiere (art.30 commi 4 e 5).

 

I profili professionali

 

La possibilità offerta da tali innovazioni ha consentito di raggiungere l'obiettivo del Direttore dei servizi generali ed amministrativi nelle Istituzioni scolastiche contestualmente all'autonomia scolastica: dal 1.9.2000. In prima applicazione i responsabili amministrativi transiteranno nel nuovo profilo previa frequenza di apposito corso di formazione che avrà una valutazione finale. Le modalità di svolgimento del corso e i contenuti della valutazione finale saranno definiti nel contratto integrativo (art.27 comma 2 e 3). A questo proposito bisogna precisare che la valutazione finale riguarda i contenuti del corso e non è selettiva. Si potrebbe ipotizzare una valutazione finale consistente in un colloquio o lo svolgimento di una prova pratica sulle materie affrontate nel corso. Il corso dovrebbe svolgersi nel prossimo anno scolastico individuando anche eventuali esoneri e crediti in relazione al possesso di determinati titoli professionali e culturali. In via transitoria e fino al 31.8.2000 resta in vigore il profilo del responsabile amm.vo e l'inquadramento economico del futuro direttore, come quello del dirigente scolastico, si porrà nella contrattazione relativa al secondo biennio economico 2000/2001.

L'accesso a regime sui posti di questa figura avverrà con il possesso di specifica laurea e, per tale ragione, anche per le brevi assenze saranno previste sostituzioni con personale della stessa o di altra scuola anziché con personale non di ruolo. In questo caso il contratto integrativo dovrà prefigurare le diverse ipotesi ed una sorta di incarico di segreteria (come l'incarico di Presidenza) al personale assistente amministrativo, con il possesso di determinati requisiti e titoli, senza che ciò comporti la perdita del posto (art.27 comma 3).

 

 

 

 

La valorizzazione del personale a.t.a.

 

Il risultato conseguito con la figura del direttore amministrativo vede riconosciuto non solo e non tanto il responsabile amm.vo, ma si afferma un modello organizzativo dei servizi amministrativi, tecnici ed ausiliari che riteniamo funzionale alla scuola dell'autonomia (art.23 comma 2);

Per le altre figure amministrative ed ausiliarie il contratto prevede:

Nel contratto integrativo, che si farà subito dopo la sottoscrizione vera e propria del contratto nazionale di comparto, devono essere individuate:

a) le funzioni (indicate a titolo esemplificativo nell'art.29 del CCNL) che danno titolo al compenso;

  1. il numero del personale che può esercitare tali funzioni (circa il 30% degli ausiliari e il 50% degli assistenti);
  2. la misura del compenso che potrebbe essere di circa 1.200.000 e 1.800.000 rispettivamente per gli ausiliario e per gli assistenti;
  3. le modalità obiettive e trasparenti di affidamento delle funzioni e la previsione di percorsi formativi organizzati dall'amministrazione (art.29 comma 4).

Si tratta, quindi, di definire un percorso, di qui al prossimo biennio contrattuale, che crei le condizioni per uno sviluppo di carriera professionale, per gli assistenti e i collaboratori.

In questo senso deve essere valutata la diversa impostazione del contratto tra gli a.t.a. e i docenti. Infatti, per i primi, si è ritenuto di valorizzare la professionalità premiando l'esercizio concreto di determinate funzioni anziché l'accertamento di determinate conoscenze senza che comportassero una immediata ricaduta sul servizio.

Anche per questo il contratto articolato nelle tre aree (docenti, a.t.a., dirigenti) sta valorizzando le specificità di ciascuna area senza omologazioni di sorta.

 

 

Le altre novità

 

Il Contratto affronta anche altre questioni di grande rilievo per il personale a.t.a. :

  1. l'orario di lavoro. Fermo restando che di regola l'orario di lavoro di 36 ore settimanali è distribuito il 6 giornate di 6 ore continuative antimeridiane le altre ipotesi di articolazione dell'orario di lavoro (flessibile su 5 - plurisettimanale - turnazione) dovranno essere definiti nel contratto integrativo. Nel contratto integrativo si dovrà stabilire anche quando sia possibile la riduzione a 35 ore settimanali che a nostro giudizio potrebbero riguardare le prestazioni rese dal personale in turnazione nelle istituzioni educative, nelle scuole con corsi serali, nelle aziende, ecc. (art.26);
  2.  

     

  3. la restituzione ai ruoli di provenienza: nel caso di passaggio a profilo superiore è possibile la restituzione al ruolo di provenienza per mancato superamento del periodo di prova o su richiesta dell'interessato (art.8 comma 10);
  4.  

     

  5. relazioni sindacali a livello di istituto: sulle materie che riguardano l'orario di lavoro, l'organizzazione del servizio, le assegnazioni del personale ai settori di lavoro, l'affidamento di funzioni ed incarichi che danno titolo a compensi accessori, sono previste relazioni sindacali di istituto. Dapprima sotto forma di informazione preventiva o successiva ed esame, poi con l'attribuzione della dirigenza scolastica, sotto forma di contrattazione di istituto (art.4).

 

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