PROGETTI NELLE SCUOLE DELLE ZONE A RISCHIO
(Cfr. art 4) (2/4/99)
Nella finalizzazione delle risorse da riservare alla contrattazione integrativa indicata nell'art. 34, 93 mld., in ragione d'anno, vengono riservati per corrispondere particolari compensi al personale impiegato in scuole a rischio sociale.
Le misure di intervento per i progetti in queste scuole sono individuate dall'accordo contrattuale all'art. 4 che, in sintesi stabilisce:
INDIVIDUAZIONE SCUOLE - ELABORAZIONE E FINANZIAMENTO PROGETTI
- entro 30 gg. dall'entrata in vigore del CCNL, il Ministero della P.I. individua, d'intesa con le OO.SS. firmatarie e le Amministrazioni Pubbliche interessate, le scuole situate nelle zone a rischio;
- i progetti finalizzati al recupero dell'insuccesso scolastico sono elaborati dalle scuole situate nelle suddette zone;
- saranno finanziati i progetti scelti dal Ministero della P.I. in base alle disponibilità ed ai criteri individuati nella contrattazione integrativa.
TRATTAMENTO DEL PERSONALE COINVOLTO NEI PROGETTI
Per il personale coinvolto nei progetti viene previsto:
- la corresponsione di una indennità mensile accessoria esigibile per la durata del progetto;
- la precedenza nel trasferimento alle predette scuole previa dichiarazione della disponibilità ad assicurare la permanenza per l'intera durata del progetto.
LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA
In sede di contrattazione integrativa vengono determinati:
- l’ammontare delle risorse destinate al personale ed i criteri di utilizzo delle medesime a livello di istituto;
- i criteri generali per la selezione dei progetti e quelli di verifica dei risultati.
Torna a TRATTATIVA NAZIONALE