LINEE GENERALI DEI RINNOVI CONTRATTUALI (10/7/98)

Organismo di Coordinamento dei Comitati di Settore

Documento sulle linee generali e sulle priorità dei rinnovi contrattuali 1998-2001

1.- Premessa

Il Governo e i comitati di settore, in vista dei rinnovi dei CCNL per i comparti e per le aree dirigenziali ritengono opportuno individuare, con il presente documento, le linee generali e gli obiettivi prioritari della tornata contrattuale.

Considerando il particolare momento in cui si collocano i rinnovi contrattuali - nel pieno del processo di attuazione di un vasto disegno riformatore che interessa il sistema amministrativo ai vari livelli e in un quadro di finanza pubblica determinato dai vincoli derivanti dalla partecipazione all'Unione monetaria - appare infatti indispensabile che i datori di lavoro pubblici di tutti i comparti seguano orientamenti coerenti con gli obiettivi di riforma amministrativa e con i vincoli di finanza pubblica, sia nella fase di indirizzo all'Aran sia nell'espressione del parere sugli accordi di rinnovo, ferma restando l'autonomia che compete nel nuovo quadro normativo delineato dai d.lgs. n. 396 del 1997 e n. 80 del 1998, a ciascun comitato di settore.

L'organismo di coordinamento dei comitati di settore, al quale partecipa il Governo per il tramite del Ministero per la Funzione Pubblica che lo presiede - ai sensi dell'art. 46, comma 5, d.lgs. 29/93 - costituisce in tale prospettiva la sede idonea nella quale individuare linee di azione comuni e obiettivi prioritari sulla base dei quali saranno successivamente impartiti dai comitati di settore gli indirizzi all'Aran ed esercitate le altre competenze in ordine alla sottoscrizione degli accordi di rinnovo.

2.- Atti di indirizzo all'ARAN

Gli atti di indirizzo all'Aran, per uniformarsi ai nuovi caratteri della procedura di - contrattazione collettiva, indicheranno sinteticamente gli obiettivi della missione negoziale affidata all'Aran, lasciando ad essa un ampio margine per la trattativa e la formazione dell'ipotesi di accordo.
Il Governo e i comitati di settore ritengono inoltre opportuno che l'indirizzo all'Aran per la trattativa di rinnovo sia formulato con un solo atto, debitamente deliberato dai comitati di settore in apertura della trattativa e sottoposto al Governo per le valutazioni di sua competenza secondo la procedura di cui all'art. 51 del d.lgs. 29/93, ferma restando la possibilità che, in relazione all'andamento del negoziato, l'Aran medesima richieda momenti di verifica in corso di trattativa, a seguito dei quali si renda necessaria una specificazione dell'indirizzo.

3. Quadro di riferimento finanziario e macro economico

La legge 27 dicembre 1997, n. 450, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge finanziaria l998) ha fissato le disponibilità finanziane per i miglioramenti economici da attribuire al personale del pubblico impiego per i rinnovi dei contratti collettivi di lavoro relativi al biennio economico 1998/1999.
La manovra di finanza pubblica per il 1998, nel definire la politica dei redditi e la crescita delle retribuzioni nella pubblica amministrazione, segue gli indirizzi fissati dal Governo nel Documento di programmazione economico-finanziario per gli anni 1998/2000, che stabilisce una crescita delle retribuzioni nel 1998 pari al tasso d'inflazione programmata dell'1,8%, tenendo conto degli effetti di trascinamento del precedente biennio economico 1996/97, e nel 1999 pari al tasso di inflazione programmata dell'1,5% . Nel 2000 tale tasso è stabilito nell'1,5%.

Tali indirizzi sono confermati sia nella relazione introduttiva al disegno di legge riguardante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1998)" sia nella "Relazione sulla stima del fabbisogno di cassa del settore pubblico per il 1998 e situazione di cassa al 31 dicembre 1997". Le disponibilità per i miglioramenti economici sono state determinate sulla base delle unità desunte dal conto annuale 1996 e dalle retribuzioni aggiornate al 31/12/1997. Esse sono indicate nella legge finanziaria secondo la tabella seguente:

importi in miliardi

Settore 1998 1999 2000
Stato 345 1600 2865
Pubblico390 17753185

I predetti importi sono calcolati al lordo degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione. Si ritiene opportuno, in ogni modo, determinare le predette disponibilità al netto di detti oneri al fine di semplificare, poi, la quantificazione dei costi contrattuali per la certificazione della Corte dei Conti.

Le disponibilità al netto degli oneri riflessi sono:

settore19981999 2000
Stato 24611412048
Pubblico 276 1264 2267

Il settore Stato comprende i seguenti comparti: Ministeri, Scuola, Aziende Autonome.

Il settore pubblico comprende i seguenti comparti: Regioni ed Autonomie Locali, Enti pubblici non economici, Sanità, Università, Enti di ricerca e sperimentazione.
Si ricorda infine che nel Documento di programmazione economico-finanziario 1999-2001 è contenuta una previsione tendenziale di incremento della spesa per il personale, in tutte le sue varie componenti, del 2,3% medio nel triennio 1999-2001, al netto della contribuzione aggiuntiva.

4. Obiettivi prioritari dei rinnovi contrattuali

I contratti collettivi, nazionali e integrativi del periodo 1998-2001 dovranno segnare alcuni elementi di forte novità. Attraverso i nuovi contratti collettivi saranno perseguiti gli obiettivi generali di riforma amministrativa di cui alle leggi delega n. 59 del 1997 e n. 127 del 1997 e alla legislazione delegata, nonché quelli indicati nel Patto per il lavoro pubblico 28 febbraio 1997.

L'intero ciclo contrattuale assumerà pertanto alcuni obiettivi qualitativi prioritari:

I contratti collettivi 1998-2001 determineranno anche la conclusione della fase transitoria prevista dall'art. 72 d.lgs. n. 29 del 1993 e la conseguente definitiva inapplicabilità delle norme di fonte pubblicistica previgenti, salva la facoltà dei CCNL per non appesantire le trattative di rinnovo con i tempi tecnici necessari alla completa revisione delle norme applicabili nei vari comparti, di "contrattualizzare" le disposizioni previgenti che non vengono direttamente abrogate, mantenendole in vigore al solo fine di consentire la revisione tecnica da concludere entro un termine stabilito.

La piena contrattualizzazione della disciplina dei rapporti di lavoro dovrà essere realizzata anche in base all'art.2, comma 2, del d.lgs. n.29 del 1993 modificato dal d.lgs. n. 80 del 1998 che consente ai contratti collettivi di derogare, rendendole inapplicabili per la parte derogata, a disposizioni di legge, regolamenti e statuti che rechino disposizioni la cui applicazione sia limitata a pubblici dipendenti o a gruppi di essi, e anche di disporre delle risorse corrispondenti a trattamenti economici attribuiti al di fuori dei contratti collettivi, da leggi, regolamenti o atti amministrativi, trattamenti che cessano di essere applicabili con l'entrata in vigore dei prossimi CCNL.

5. Contrattazione collettiva integrativa. Obiettivi e vincoli

Il d.lgs. n. 396 del 1997 prevede che le pubbliche amministrazioni attivino un autonomo livello di contrattazione collettiva, nell'ambito dei rispettivi bilanci annuali e pluriennali. Essa dovrà essere essenzialmente orientata alla implementazione a livello di amministrazione o ente, degli obiettivi qualitativi prioritari del ciclo contrattuale 1998-2001; indicati nel paragrafo precedente e dovrà quindi realizzare uno "scambio virtuoso" tra obiettivi di innovazione e di maggiore efficienza delle amministrazioni, da un lato, salario di produttività e percorsi di valorizzazione professionale dei dipendenti dall'altro lato.

Il d.lgs. n. 396 del 1997 prevede altresì che la contrattazione collettiva di secondo livello si svolga entro il quadro di riferimento dei contratti collettivi nazionali le cui prescrizioni sono anche formalmente vincolanti per le pubbliche amministrazioni in sede decentrata. I contratti nazionali dovranno pertanto stabilire criteri, procedure e obiettivi della contrattazione collettiva di secondo livello, attenendosi a quanto previsto dal Protocollo 23 luglio 1993.

Assume particolare importanza, in questo quadro, che i contratti collettivi nazionali provvederanno a:

6. Risorse da destinare alla contrattazione collettiva integrativa

Nelle linee di indirizzo all'Aran si dovranno dare indicazioni circa le risorse da destinare agli istituti retributivi demandati alla contrattazione collettiva integrativa. Nel formulare tali indirizzi saranno osservati i criteri di massima e i vincoli che sono illustrati di seguito.

Nella massa salariale in base alla quale sono state calcolate le risorse globali per gli aumenti contrattuali del biennio, indicate nella legge finanziaria, si è tenuto conto delle, componenti retributive attribuite in sede di contrattazione collettiva decentrata. Oltre che all'adeguamento del salario tabellare e degli altri istituti del contratto collettivo nazionale, tali risorse saranno normalmente destinate ad incrementare anche gli istituti retributivi demandati alla contrattazione collettiva integrativa.

Le risorse da destinare alla contrattazione collettiva integrativa sono costituite, di conseguenza dalle risorse "storiche" già considerate nei contratti collettivi nazionali scaduti - risorse che sono suscettibili di essere incrementate nell'ambito delle disponibilità per i miglioramenti economici indicate nella legge finanziaria e dalle eventuali ulteriori risorse che in base al d.lgs. n. 396 del 1997 le amministrazioni o enti possono assegnare a tale finalità nell'ambito dei rispettivi bilanci annuali o pluriennali.

Risorse ulteriori rispetto a quelle "storiche", potranno essere destinate alla contrattazione collettiva integrativa, in primo luogo utilizzando economie di gestione, riferite alle spese correnti, e in secondo luogo mediante appositi stanziamenti nei bilanci annuali e pluriennali. Tra le economie di gestione vanno, considerate, quelle specificatamente menzionate dalla L. 27 dicembre 1997, n. 449 (legge finanziaria 1998) art. 43, commi 2, 4 e 5: sulla gestione razionale delle risorse finanziarie mediante le iniziative delle varie amministrazioni e dei dirigenti responsabili dei centri di costo, e dalla L. 23 dicembre 1996, n. 662 (legge finanziaria 1997): sull'utilizzo di parte dei risparmi derivanti dalla trasformazione del rapporto di lavoro in part time.

I contratti collettivi nazionali provvederanno a stabilire le condizioni - che dovranno essere compatibili con il diverso grado di autonomia e con i diversi assetti finanziari delle amministrazioni dei vari comparti - per la destinazione di risorse aggiuntive alla contrattazione collettiva integrativa. Si potranno in particolare, indicare quali condizioni:

In considerazione dell'ampliamento delle materie rimesse alla contrattazione collettiva integrativa e degli effetti dell'applicazione dei nuovi ordinamenti professionali negli indirizzi per i rinnovi dei rispettivi comparti si potrà prevedere il riordino e la diversa finalizzazione delle risorse "storiche" rispetto al biennio precedente. Nei comparti in cui i nuovi sistemi di inquadramento professionale prevedano forme di carriera retributiva "orizzontale" legata all'arricchimento professionale e al merito individuale, i cui criteri debbano essere stabiliti in sede di contrattazione collettiva integrativa, potranno essere destinate a tale finalità quote delle risorse "storiche" già disponibili per la contrattazione collettiva integrativa e, qualora siano destinate anche risorse aggiuntive, si dovrà trattare di risorse aventi caratteri di certezza e stabilità, come tali previste negli strumenti di programmazione e bilancio pluriennali, data l'incidenza di tali forme retributive sui costi fissi del personale.

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