Art. 1
Disposizioni urgenti per l'elevamento dell'obbligo di istruzione
2. Il completamento dell'istruzione obbligatoria prevista dall'articolo 109 del Testo Unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 si realizza, in attesa del riordino dei cicli di istruzione, nei primi due armi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore. La frequenza dei predetti anni è gratuita.
3. Negli ultimi tre anni dell'istruzione obbligatoria sono organizzate attività di orientamento da realizzarsi anche mediante iniziative comuni tra scuole medie e scuole secondarie superiori avvalendosi delle modalità organizzative della didattica di cui all'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
4. La promozione al terzo anno della scuola secondaria superiore costituisce assolvimento dell'obbligo d'istruzione. E' comunque prosciolto dall'obbligo chi, al compimento del diciassettesimo anno di età, dimostra di avere osservato per almeno dieci anni le norme sull'obbligo di istruzione.
5. Nel primo anno scolastico di applicazione dell'elevamento dell'obbligo di istruzione, le disposizioni di cui alla presente legge si applicano a tutti gli alunni che nell'anno scolastico precedente hanno frequentato una classe di scuola elementare o media, con eccezione degli alunni che potevano considerarsi prosciolti dall'obbligo scolastico già negli anni precedenti in base alla previgente normativa.
6. Il Ministro della pubblica istruzione è autorizzato ad avviare immediatamente dopo l'entrata in vigore della presente legge, con le modalità di cui all'articolo 205 del Testo Unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n 297, le procedure per l'adozione degli interventi per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, introducendo elementi di flessibilità che dovranno tra l'altro assicurare la continuità del percorso dell'obbligo potenziandone le caratteristiche di orientamento e disciplinando le modalità per la prosecuzione degli studi anche mediante progetti formativi individualizzati. Tali progetti, fermo restando lo svolgimento negli istituti secondari delle materie fondamentali comuni, possono essere realizzati, sulla base di specifica programmazione degli istituti, mediante attività o iniziative formative da svolgere anche presso altri istituti, enti o agenzie in attuazione di una specifica disciplina da definire mediante un accordo quadro tra il Ministero della pubblica istruzione il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.
7. Gli interventi di cui al comma 6 sono adottati entro il 31 dicembre 1998 al fine di consentire l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 2 a 5 della presente legge nell'anno scolastico successivo alla predetta data.
8. Al fine di consentire alle scuole la realizzazione di quanto previsto al comma 6 e in attesa dell'emanazione dei regolamenti previsti dall'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, le istituzioni scolastiche sono autorizzate a sperimentare l'autonomia didattica e organizzativa, anche ai fini del potenziamento delle azioni di orientamento, con le modalità previste dal decreto del Ministro della pubblica istruzione n. 765 del 27 novembre 1997 che potrà all'uopo essere modificato e integrato.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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