BOZZA DI REGOLAMENTO SULLA DIRIGENZA SCOLASTICA CONSEGNATA DAL MINISTERO P.I. AI SINDACATI CONFEDERALI SCUOLA (13/1/98)

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO ATTUATIVO DELL'ART. 21, COMMA 16, DELLA L. 15.3.97, N. 59

Disciplina della qualifica dirigenziale dei capi d'istituto delle istituzioni scolastiche autonome

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto I' art. 76 della Costituzione;
Vista la L. 15.3.97, n. 59;
Visto l'art. 14 della L. 23.12.88, n. 400;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del....;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione
EMANA il seguente decreto legislativo

Art. 1

1. Al D.L.vo 3.2.93, n. 29 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Dopo l'articolo 25 sono inseriti i seguenti:

Art. 25-bis – Dirigenti delle istituzioni scolastiche
1. Nell'ambito dell'amministrazione scolastica e' istituita la qualifica dirigenziale per i capi di istituto preposti alle istituzioni scolastiche ed educative autonome di cui all'art. 21 della legge 15.3.97, n. 59. I dirigenti scolastici sono inquadrati in ruoli regionali e rispondono in ordine ai risultati, a norma dell'art. 20, al dirigente dell'Amministrazione scolastica regionale.
2. Il dirigente scolastico assicura la gestione unitaria dell'istituzione, ne ha la legale rappresentanza; e' responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio. Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici, spettano al dirigente scolastico autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane. In particolare il dirigente scolastico organizza l'attivita' scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia formative ed e' titolare delle relazioni sindacali.
3. Nell'esercizio delle competenze di cui al comma 2 il dirigente scolastico promuove la qualita' dei processi formativi e la collaborazione delle risorse culturali, professionali, sociali ed economiche del territorio; predispone le condizioni per il pieno esercizio della liberta' di insegnamento, intesa anche come ricerca e innovazione metodologico-didattica, per l'esercizio della liberta' educativa delle famiglie e per l'attuazione del diritto all'apprendimento da parte degli alunni.
4. Specifiche competenze del dirigente scolastico sono individuate con i regolamenti di attuazione dell'art. 21 della L. 15.3.97 n. 59 aventi ad oggetto il trasferimento di competenze alle istituzioni scolastiche autonome e gli ambiti dell'autonomia didattica e organizzativa e con le istituzioni amministrativo-contabili di cui ai commi 1 e 14 dello stesso articolo.
5. Nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e amministrative il dirigente e' coadiuvato da docenti da lui individuati, ai quali possono essere delegati specifici compiti, nonche' dal responsabile amministrativo, che esercita i compiti di direzione degli uffici amministrativi della scuola.
6. Il dirigente presenta periodicamente al consiglio di circolo o al consiglio di istituto motivata relazione sulla direzione e il coordinamento dell'attivita' formativa, organizzativa e amministrativa.

Art. 25-ter - Inquadramento nei ruoli regionali dei dirigenti scolastici dei capi d'istituto in servizio
1. I capi di istituto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ivi compresi i rettori e i vicerettori dei convitti nazionali, le direttrici e vice direttrici degli educandati, assumono la qualifica di dirigente delle istituzioni scolastiche di cui sono titolari, all'atto dell'attribuzione alle stesse dell'autonomia e della personalita' giuridica a norma dell'art. 21 della L. 15.3.97, n. 59, previa frequenza di appositi corsi di formazione ai quali sono ammessi a partecipare coloro per i quali non si prevede il collocamento a riposo prima del 1° settembre 2000.
2. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo il Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto, definisce gli obiettivi, i contenuti e la durata della formazione; determina le modalita' partecipazione ai diversi moduli formativi; individua i criteri per l'articolazione e il coordinamento dei corsi sul territorio; definisce i criteri di valutazione e di certificazione della qualita' di ciascun corso; stabilisce le modalita' di svolgimento dei corsi da parte di universita', agenzie specializzate ed enti pubblici e privati o loro associazioni.
3. L'incarico di direzione dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti, degli istituti superiori per le industrie artistiche e delle accademie nazionali di arte drammatica e di danza, e' equiparato alla dirigenza dei capi d'istituto. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono disciplinate le modalita' di designazione e di conferimento e la durata dell'incarico, facendo salve le disposizioni vigenti sulla nomina per chiara fama. Gli attuali direttori di ruolo accedono alla dirigenza a norma dei commi 1 e 2.

b) Dopo l'articolo 28 e' inserito il seguente:

Art. 28-bis - Reclutamento dei dirigenti scolastici
1. Il reclutamento dei dirigenti scolastici si realizza mediante corso concorso selettivo di formazione, svolto in sede regionale con cadenza triennale, riservato ai docenti e agli istitutori ed educatori dei convitti e degli educandati che abbiano maturato dopo la nomina in ruolo un servizio effettivamente prestato di almeno sette anni con possesso di laurea.
2. Il numero dei posti messi a concorso e' calcolato sommando i posti gia' vacanti e disponibili alla data della sua indizione, residuati dopo gli inquadramenti di cui all'articolo 25 ter, ovvero dopo l'attribuzione dei posti a tutti i vincitori del precedente concorso, e i posti che si libereranno nel corso del triennio successivo per collocamento a riposo per limiti di eta', maggiorati della percentuale media triennale di cessazioni dal servizio per altri motivi e di un'ulteriore percentuale del 35 per cento.
3. Il corso concorso si articola in una selezione per titoli, nella quale sono presi in considerazione i titoli acquisiti nei sette anni antecedenti l'indizione del concorso, in un concorso di ammissione, in un periodo di formazione e in un esame finale. Al concorso di ammissione accedono coloro che superano la selezione per titoli prevista dal bando di concorso e coloro che hanno effettivamente ricoperto per almeno un triennio la funzione di preside incaricato. Sono ammessi al periodo di formazione i candidati utilmente inseriti nella graduatoria del concorso di ammissione entro il limite del numero dei posti disponibili, maggiorato del dieci per cento. Il periodo di formazione si conclude con un esame finale in esito al quale e' predisposta la graduatoria definitiva dei vincitori, in numero pari ai posti messi a concorso a norma del comma 2.
4. Il periodo di formazione, di durata non inferiore a quello previsto dal decreto di cui all'articolo 25 ter, comma 2, comprende periodi di tirocinio e esperienze presso enti ed aziende pubbliche o private; puo' essere realizzato anche in forme modulari ed e' disciplinato nei contenuti, nella durata e nelle modalita' di svolgimento con decreto del Ministro della pubblica istruzione, d'intesa col Ministro della funzione pubblica, che individua anche i soggetti abilitati a realizzare la formazione.
5. I candidati sono assunti in ruolo nel limite dei posti annualmente disponibili, nell'ordine della graduatoria definitiva. In caso di rifiuto della nomina sono depennati dalla graduatoria. L'assegnazione della sede e' disposta sulla base dei principi del presente decreto legislativo, tenuto conto delle specifiche esperienze professionali. I candidati in attesa di nomina continuano a svolgere l'attivita' docente. Essi sono utilizzati per la sostituzione dei dirigenti assenti per almeno tre mesi. Sono conseguentemente aboliti gli incarichi di presidenza.
6. Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto col Ministro per la funzione pubblica sono definiti i criteri per la composizione e la nomina delle commissioni esaminatrici.

Torna a NOVITA'