BOZZA DI REGOLAMENTO SULL'AUTONOMIA CONSEGNATA DAL MINISTERO P.I. AI SINDACATI CONFEDERALI SCUOLA (13/1/98)

AUTONOMIA

DIMENSIONAMENTO ISTITUZIONI SCOLASTICHE
E
ORGANICI PLURIENNALI

Regolamento

Art. 1 - Finalita'

1.1 Il raggiungimento delle dimensioni ottimali delle istituzioni scolastiche ha la finalita' di garantire l'efficace esercizio dell'autonomia prevista dall'art. 21 della L. 15.3.97, n. 59, di dare loro stabilita' nel tempo e di offrire alle comunita' locali una pluralita' di scelte, articolate sul territorio, che agevolino l'esercizio del diritto all'istruzione.
1.2 Il dimensionamento e' altresi' finalizzato al conseguimento degli obiettivi didattico-pedagogici programmati, mediante l'inserimento dei giovani in una comunita' educativa culturalmente adeguata e idonea a stimolarne le capacita' di apprendimento e di socializzazione.
1.3 Il presente regolamento individua i criteri generali, gli indici di riferimento e le procedure per il conseguimento delle dimensioni ottimali da parte delle istituzioni scolastiche.

Art. 2 - Parametri
2.1 L'autonomia amministrativa, organizzativa, didattica e di ricerca e progettazione educativa, e' attribuita alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado che raggiungono dimensioni idonee a garantire l'equilibrio ottimale tra domanda di istruzione e organizzazione dell'offerta formativa. A tal fine sono definiti gli ambiti territoriali, di ampiezza differenziata a seconda del grado di istruzione, nei quali va assicurata la permanenza e la stabilita' delle suddette istituzioni, con particolare riguardo alle caratteristiche demografiche, geografiche, economiche, socio culturali del territorio, nonche' alla sua organizzazione politico-amministrativa.
2.2 Ai fini indicati al comma 1, per acquisire o mantenere la personalita' giuridica gli istituti di istruzione devono avere, di norma, una popolazione, consolidata e prevedibilmente stabile almeno per un quinquennio, compresa tra 600 e 900 alunni; tali indici sono assunti come termini di riferimento per assicurare l'ottimale impiego delle risorse.
2.3 Nelle piccole isole, nelle comunita' montane, nonche' nelle aree geografiche contraddistinte da specificita' etniche o linguistiche, gli indici di riferimento previsti dal comma 2 possono essere ridotti fino a 300 alunni per gli istituti comprensivi di scuola materna, elementare e media di cui al comma 5, o fino a 400 per gli istituti di istruzione secondaria superiore; nelle localita' sopra indicate che si trovino in condizioni di particolare isolamento possono, altresi', essere costituiti istituti comprensivi di scuole di ogni ordine e grado.
L'indice massimo di cui al comma 2 puo' essere superato nelle aree ad alta densita' demografica, con particolare riguardo agli istituti di istruzione secondaria con finalita' formative che richiedono beni strutturali, laboratori ed officine di alto valore artistico o tecnologico.
2.4 Nell'ambito dei termini di riferimento stabiliti dal comma 2, la dimensione ottimale di ciascuna istituzione scolastica e' definita in relazione agli elementi di seguito indicati:
caratteristiche demografiche, orografiche, economiche e socio-culturali del bacino di utenza;
consistenza della popolazione scolastica residente nell'area territoriale di pertinenza, con riferimento a ciascun grado, ordine e tipo di scuola contemplato dall'ordinamento scolastico vigente;
estensione dei fenomeni di devianza giovanile e criminalita' minorile;
complessita' di direzione gestione e organizzazione didattica, con riguardo alla pluralita' di gradi di scuole o indirizzi di studio coesistenti nella stessa istituzione, alla sperimentazione di nuovi ordinamenti didattici o percorsi formativi, alle attivita' di educazione permanente e di istruzione degli adulti, alla conduzione di aziende agrarie, convitti annessi, officine e laboratori ad alta specializzazione o con rilevante specificita', nonche' all'organizzazione ed attuazione di corsi di perfezionamento e specializzazione post-secondari.
2.5 Qualora le singole scuole non raggiungano gli indici di riferimento sopra indicati, sono unificate prioritariamente con le scuole dello stesso grado comprese nel medesimo ambito territoriale, definito ai sensi del comma 1. Per garantire la permanenza, negli ambiti territoriali definiti ai sensi del comma 1, di scuole che non raggiungono, da sole o unificate con scuole dello stesso grado, dimensioni ottimali, sono costituiti istituti di istruzione comprensivi di scuola materna, elementare e media.
2.6 Al fine di assicurare la piu' efficace corrispondenza tra gli istituti di istruzione secondaria superiore e le caratteristiche del territorio di riferimento, nonche' tra la necessaria varieta' dei percorsi formativi proposti da ciascun istituto e la domanda di istruzione espressa dalla popolazione scolastica, si procede alla unificazione di istituti di diverso ordine o tipo che non raggiungono, separatamente, le dimensioni ottimali e insistono sullo stesso bacino d'utenza, ivi comprese le sezioni staccate e scuole coordinate dipendenti da istituti posti in localita' distanti e compresi in altri ambiti territoriali di riferimento.
2.7 Nelle aree geografiche caratterizzate da territorio montano per almeno un terzo, condizioni disagevoli della viabilita', statale e provinciale, nonche' da dispersione e rarefazione degli insediamenti abitativi, deroghe automatiche agli indici di riferimento previsti dal comma 2 sono individuate, anche sulla base di criteri preventivamente stabiliti dalle regioni, in sede di conferenze provinciali convocate a norma dell'art. 3.
2.8 Gli indici minimi di riferimento previsti dal comma 3 sono applicabili anche agli istituti secondari di istruzione artistica, professionale e tecnica con indirizzi formativi particolarmente specializzati e a diffusione limitata nell'ambito nazionale e regionale.
2.9 Le disposizioni contenute nei commi, 3, 4, 5, 6 e 8 si applicano alle scuole e istituti di istruzione statali in lingua slovena delle province di Gorizia e Trieste, con i necessari adeguamenti all'entita' della popolazione scolastica interessata negli ambiti territoriali definiti ai sensi del comma 1; e' comunque assicurata la permanenza di almeno un'istituzione di istruzione secondaria superiore per provincia.
2.10 Gli indici di riferimento previsti dai precedenti commi si applicano agli istituti di istruzione che comprendono scuole con particolari finalita' funzionanti ai sensi dell'art. 324 del Testo Unico approvato con D.L.vo n. 297 del 16.4.94, con il dovuto riguardo alle specifiche esigenze formative degli alunni frequentanti le suddette scuole.

Art. 3 - Piani provinciali di dimensionamento
3.1 I piani di dimensionamento delle istituzioni scolastiche previsti dall'art. 21, comma 4 della L. 15.3.97, n. 59, al fine dell'attribuzione dell'autonomia e personalita' giuridica, sono definiti in conferenze provinciali di organizzazione della rete scolastica e approvati dalle regioni nei tempi e nei modi indicati dai successivi commi.
3.2 Entro il 31.10.98 il Presidente della provincia convoca la conferenza provinciale alla quale partecipano i comuni e le comunita' montane, il presidente del consiglio scolastico provinciale e il dirigente competente della amministrazione periferica della pubblica istruzione.
Ove il presidente della provincia non provveda tempestivamente alla convocazione, questa puo' essere fatta dal sindaco del comune capoluogo di provincia o, in mancanza, dal dirigente del competente ufficio periferico dell'amministrazione scolastica.
3.3 Nella prima riunione sono determinate le modalita' operative per la predisposizione e la successiva discussione delle proposte, nonche' per promuovere accordi tra comuni viciniori in ordine alla localizzazione delle istituzioni scolastiche poste a servizio dei medesimi comuni, all'organizzazione dei servizi strumentali e all'assegnazione delle risorse umane e materiali necessarie. Il piano di dimensionamento delle istituzioni scolastiche e' definito dalla conferenza provinciale entro il 30.11.98. La stessa conferenza puo' essere preceduta da incontri per aree geografiche piu' ristrette, programmati dall'amministrazione provinciale o promossi dal comune capoluogo di provincia, da comuni singoli o associati e dalle comunita' montane, al fine di individuare gli ambiti territoriali di riferimento e le dimensioni ottimali delle istituzioni scolastiche, in relazione a quanto previsto dall'art. 2.
3.4 Il dirigente competente della amministrazione periferica della pubblica istruzione predispone la documentazione necessaria per la conferenza provinciale di organizzazione, con particolare riguardo:
a) alle dotazioni organiche determinate a norma dell'art. 5, comma 1;
b) al numero degli alunni e delle classi di ciascuna istituzione scolastica, nonche' alla frequenza di alunni con handicap;
c) ai soggetti con difficolta' di apprendimento ed ai casi di evasione e dispersione scolastica;
d) agli indirizzi di studi esistenti e alle sperimentazioni in atto;
e) agli eventuali pareri e proposte dei consigli scolastici distrettuali e degli organi collegiali delle singole istituzioni.
3.5 I piani contengono anche proposte specifiche per le zone di confine tra province o regioni, allo scopo di garantire le migliori condizioni di fruibilita' del servizio scolastico.
3.6 Le regioni approvano i piani provinciali entro il 31.12.98, nel rispetto degli organici prestabiliti, ai sensi dell'art. 5, comma 1, e dei parametri di riferimento fissati dall'art. 2, assicurando il coordinamento tra i piani provinciali e decidendo sulle controversie irrisolte nelle conferenze previste dai commi 2 e 3; gli organi regionali competenti deliberano, altresi', sui casi previsti dal comma 5, previe intese, ove necessario, con le regioni confinanti.
3.7 I piani hanno attuazione entro i due anni scolastici successivi alla loro approvazione e sono modificabili entro lo stesso termine. Ove gli adempimenti di cui ai commi 2, 3 e 6 non siano adottati in tempi compatibili con la tempestiva definizione dei procedimenti necessari al corretto e puntuale avvio dell'anno scolastico, i piani hanno efficacia dall'anno scolastico successivo a quello previsto.

Art. 4 - Attribuzione della personalita' giuridica e dell'autonomia
4.1 I dirigenti dell'amministrazione scolastica periferica adottano, in attuazione dei piani approvati dalle regioni, i provvedimenti conseguenti, ivi compresa l'attribuzione della personalita' giuridica e dell'autonomia alle singole istituzioni scolastiche.
4.2 Alle istituzioni scolastiche che abbiano ottenuto la personalita' giuridica e l'autonomia e' attribuita ogni competenza in materia di soppressione, istituzione, trasferimento di sedi, plessi, unita' da loro dipendenti. Tale competenza e' esercitata, d'intesa con gli enti locali interessati, secondo quanto previsto dal regolamento di attribuzione alle istituzioni scolastiche di funzioni dell'amministrazione centrale e periferica della pubblica istruzione, da emanarsi a norma dell'art. 21, commi 1 e 2, della L. 15.3.97, n. 59.

Art. 5 - Organici pluriennali
5.1 La consistenza complessiva degli organici del personale della scuola, ivi compresi i dirigenti scolastici, predeterminata con periodicita' pluriennale, a norma dell'art. 40, comma 1 della L. 23.12.97, n. 662, e' definita su base regionale e ripartita per aree provinciali o subprovinciali. Le successive rideterminazioni sono attuate gradualmente, in relazione alle funzioni di programmazione e riorganizzazione della rete scolastica attribuite alle regioni dal Decreto Legislativo da adottare ai sensi degli artt. 1 e 4 della L. 15.3.97, n. 59, tenendo conto, in particolare:
del numero degli alunni previsti, distinti per eta' e per ordine e grado di scuole;
del numero degli istituti previsti, delle loro dimensioni e dell'articolazione delle stesse istituzioni sul territorio;
delle caratteristiche demografiche e orografiche di ciascuna regione;
degli indici di disagio economico e socio-culturale;
degli obiettivi correlati all'economia regionale e all'evoluzione del mercato del lavoro;
delle esigenze di prevenzione e recupero della dispersione scolastica e degli insuccessi formativi;
della distribuzione per ambiti disciplinari del personale in servizio.
5.2 Entro il limite dell'organico provinciale complessivo, la dotazione organica di ciascuna istituzione scolastica e' definita dai dirigenti dell'amministrazione scolastica periferica, in conformita' ai criteri e ai parametri generali stabiliti dal decreto di cui al comma 1, sulla base dei seguenti dati di riferimento:
numero degli alunni e delle classi previste, distinti per anno di corso e indirizzo di studi;
insegnamenti da impartire nelle classi previste in relazione agli obiettivi formativi previsti dai corrispondenti curricoli;
esigenze di sostegno degli alunni portatori di handicap;
attivita' didattiche finalizzate al recupero della dispersione scolastica e degli insuccessi formativi, alla sperimentazione di nuovi metodi didattici e di nuovi ordinamenti e strutture curricolari, all'adattamento dei percorsi formativi secondo criteri di flessibilita' e modularita', alle esigenze di personalizzazione dei processi di apprendimento, alle caratteristiche dell'economia regionale o locale e all'evoluzione del mercato del lavoro;
azioni di supporto socio-psico-pedagogico, organizzativo e gestionale, di ricerca educativa e scientifica, di orientamento scolastico e professionale e di valutazione dei processi formativi, anche a seguito dell'articolazione della funzione docente in "figure di sistema" sulla base di particolari profili di specializzazione;
prevedibili necessita' di copertura dei posti di insegnamento vacanti e di sostituzione degli insegnanti assenti per periodi di durata inferiore all'intero anno scolastico.
5.3 Le risorse umane necessarie per le finalita' indicate alle lett. d), e) ed f) del precedente comma, sono attribuite alle singole istituzioni scolastiche o a reti di scuole.
5.4 Nei limiti delle dotazioni organiche assegnate, i capi di istituto, in conformita' ai criteri indicati dagli organi collegiali competenti, procedono alla formazione delle classi ed all'attribuzione ai singoli docenti delle funzioni da svolgere.
5.5 Le scuole annesse ad istituti di educazione statale non hanno personalita' giuridica distinta dagli istituti di appartenenza. La dotazione organica di istituto relativa alle suddette scuole, considerata nella sua entita' complessiva, e' determinata ai sensi dei commi 1 e 2.
5.6 Gli organici di cui al comma 1, per le scuole e gli istituti di istruzione statali in lingua slovena delle province di Gorizia e Trieste sono separatamente determinati e distinti dall'organico complessivo riferito alla regione di appartenenza.

Art. 6 - Dotazione finanziaria di istituto
6.1 Gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per il funzionamento amministrativo e didattico delle istituzioni scolastiche sono ripartiti, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, su base regionale e articolati a livello provinciale o sub-provinciale; essi sono, altresi', distinti in assegnazioni ordinarie, determinate proporzionalmente alla popolazione scolastica e al numero di istituti di istruzione, e in assegnazioni perequative, calcolate in relazione alle condizioni demografiche, orografiche, economiche e socioculturali del territorio.
6.2 Le dotazioni finanziarie determinate ai sensi del comma 1 sono assegnate alle singole istituzioni dai dirigenti degli uffici periferici dell'Amministrazione scolastica, in conformita' ai criteri generali e agli indici di riferimento fissati dal decreto di cui allo stesso comma 1.
6.3 Le istituzioni scolastiche utilizzano le risorse finanziarie a loro assegnate per lo svolgimento delle attivita' di istruzione, formazione e orientamento proprie di ciascun grado, ordine e tipo di scuola, nel rispetto delle competenze attribuite, nelle stesse materie, alle regioni e agli enti locali con il decreto legislativo da emanarsi a norma degli artt. 1 e 4 della L. 15.3.97, n. 59.
6.4 Le disposizioni del presente articolo non escludono l'apporto di ulteriori risorse finanziarie da parte dello Stato, delle regioni, degli enti locali, di altri enti e di privati, per l'attuazione di progetti promossi e finanziati con risorse a destinazione specifica.

Art. 7 - Esclusione
7.1 Le disposizioni di cui al presente regolamento non si applicano alle accademie di belle arti, di danza e di arte drammatica, ai conservatori di musica, agli istituti superiori per le industrie artistiche e agli istituti di educazione, salvo il disposto dell'art. 5, comma 5.
7.2 Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano, disciplinano con proprie leggi le materie di cui al presente regolamento, nel rispetto e nei limiti dei propri statuti e delle relative norme di attuazione.
7.3 In mancanza di norme statutarie o di attuazione dei relativi statuti speciali, che attribuiscano alle regioni competenza legislativa in materie disciplinate dal presente regolamento, si applicano le disposizioni dei precedenti articoli.

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