ESCLUSIONE DALLE SESSIONI RISERVATE: PRECISAZIONI SUI RICORSI (11/11/99)

 

 

La presentazione dei ricorsi avverso l'ordinanza n. 153/1999 da parte dei docenti di religione cattolica e dei docenti di ruolo che non possiedono servizio prestato nell'ordine di scuola per il quale chiedono di partecipare alla sessione riservata di abilitazione ha riguardato la prima fase di questo contenzioso. Una seconda fase riguarda l'impugnativa dei provvedimenti, individuali o collettivi, di esclusione dalla partecipazione al corso: questi provvedimenti, infatti, devono essere impugnati con un ricorso autonomo, normalmente di carattere individuale.

 

L'articolo 13 dell'ordinanza 153 prevede la possibilità di impugnare in via gerarchica al Ministro della pubblica istruzione il provvedimento di esclusione: l'impugnativa dà titolo a partecipare condizionatamente alla frequenza del corso e alle prove finali, nelle more della definizione del ricorso.

 

Si pone tuttavia un serio problema procedurale: il ricorso gerarchico dovrebbe essere basato sulla illegittimità dell'ordinanza 153 e della C.M. 215 dell'8 settembre 1999, provvedimenti che non possono essere impugnati attraverso un ricorso amministrativo ma esclusivamente con ricorso al TAR. Ciò potrebbe comportare la dichiarazione di inammissibilità del gravame gerarchico e quindi la decadenza dal diritto a partecipare alla sessione riservata di abilitazione. Ne deriva l'esigenza di proporre comunque un secondo ricorso al TAR, per evitare il rischio della inammissibilità.

 

Lo Studio Legale d'Agostino e Colnago, che sta gestendo i ricorsi, ci ha comunicato di aver provveduto a trasmettere ai provveditorati agli studi interessati copia del ricorso già proposto avverso l'ordinanza 153, sia da parte degli insegnanti di religione cattolica che da parte dei docenti già di ruolo, invitando gli uffici provinciali ad ammettere comunque sotto condizione ai corsi i ricorrenti, preannunciando il successivo ricorso giurisdizionale.

 

Nel frattempo, proprio a seguito della pressione svolta dal contenzioso sollevato, si è aperto un confronto con il Ministero che potrebbe consentire di raggiungere una soluzione politica della questione. Al fine di garantire, nelle more della conclusione di questo confronto, che gli interessati ai quali è stato notificato il provvedimento di esclusione, la partecipazione ai corsi abbiamo predisposto degli schemi di ricorso gerarchico da proporre entro 30 giorni dalla avvenuta notifica, - tenendo sempre presente il termine di sessanta giorni per il ricorso al TAR, schemi che alleghiamo al presente messaggio, e destinati sia a coloro che hanno già proposto ricorso al TAR avverso l'O.M. 153, che a coloro che non hanno aderito a questa prima fase del contenzioso. Questi ultimi, tuttavia in caso di mancato accordo sulle modifiche all'O.M. 153 dovrebbero comunque proporre successivamente ricorso al TAR, pur tenendo conto che la giurisprudenza prevalente considera al momento inammissibili i ricorsi avverso un provvedimento di esclusione dal una procedura concorsuale in assenza della presentazione, nei termini di decadenza, dell'impugnativa dell'atto generale già lesivo degli interessi dei ricorrenti. Il ricorso al TAR sarebbe in ogni caso utile al fine di precostituire una posizione di interesse legittimo come premessa di un'eventuale sanatoria legislativa.

 

In conclusione, la Segreteria Nazionale ritiene che in questo momento la questione debba essere gestita innanzitutto politicamente, sul tavolo di confronto con il Ministro, senza, tuttavia, perdere di vista l'esigenza di tutela degli interessati. Questi ultimi, quindi, entro trenta giorni dalla notifica dei provvedimenti di esclusione potranno presentare ricorso gerarchico al Ministro della pubblica istruzione.

 

La Segreteria Nazionale da parte sua darà tempestiva notizia dell'esito del confronto con il Ministero della pubblica istruzione, in modo da consentire agli interessati di effettuare le scelte necessarie.

 

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