RICORSO ESCLUSIONE SESSIONI RISERVATE: CUMULO SERVIZI - ISTRUZIONI (15/10/99)

 

Lo Studio Legale d'Agostino e Colnago, dopo un riesame della questione, ha ritenuto opportuno anticipare l'avvio dei ricorsi anche per il personale che ha prodotto domanda di partecipazione pur avendo prestato il servizio utile soltanto in un ordine di scuola.

 

Depositiamo, quindi, in allegato le ulteriori istruzioni dello Studio Legale. Rammentiamo che per qualsiasi ulteriore chiarimento è necessario contattare le strutture sindacali della CISL Scuola.

 


STUDIO LEGALE ASSOCIATO

Avv. ERNANI D'AGOSTINO - Avv. GIORGIO COLNAGO

PATROCINANTI IN CASSAZIONE

 

 

VIA UGO DE CAROLIS, 84 - 00136 - ROMA

TEL (06) 35420794

FAX (06) 35450652

C.F. - P. IVA 06667360607

 

ROMA 6 ottobre 1999

 

 

OGGETTO: Sessione riservata esami di abilitazione - Cumulabilità dei servizi - Opportunità impugnativa immediata del bando

 

Si fa seguito alla precedente comunicazione in materia, con la quale non si ravvisava la necessità di impugnare in via immediata l'Ordinanza ministeriale che ha indetto la sessione riservata di esami di abilitazione, per quanto concerne il problema ,della cumulabifità dei servizi. Ciò in considerazione che la prestazione, anche di breve periodo, dì un servizio di insegnamento corrispondente alla abilitazione che si intende conseguire non era espressamente indicato nell'ordinanza stessa, bensì nella Circolare ministeriale n. 216 dell'8 settembre 1999.

 

Tuttavia da una ulteriore più approfondita lettura del bando, si evince che viene richiesto innanzitutto (vedi punto A - scuola materna ed elementare; punto B - scuola secondaria) la prestazione di servizio effettivo di insegnamento rispettivamente (punto A) nelle scuole materne ed elementari; e (punto B) nelle scuole secondarie. Poi, per i] raggiungimento dei 360 giorni il bando stabilisce che possono essere cumulati anche i servizi resi in ordini di scuole diverse.

 

Tale normativa potrebbe sottintendere che vi debba essere una prestazione effettiva di insegnamento nella stessa materia in cui si chiede l'abilitazione, senza peraltro una precisa quantificazione dei giorni, e che quindi il CUMULO di altri servizi sia da intendersi IN AGGIUNTA a quello reso nella stesse materia di insegnamento.

 

Inoltre va considerato che la Circolare n. 215/99 potrebbe essere stata affissa all'albo del Provveditorati agli Studi, con conseguente onore di conoscenza per tutti gli interessati, secondo una forma di pubblicità (invero anomala) che spesso la giurisprudenza ha preso in considerazione.

 

Per lo Studio Legale, la legge 3 maggio 1999 n, 124 non ha introdotto le limitazioni di cui al bando ed alla Circolare, facendo emergere la volontà di valorizzare la funzione dell'insegnamento per se stesso, indipendentemente dalla materia insegnata e richiedendo soltanto lo specifico titolo di studio per l'insegnamento svolto.

 

Per questi motivi, appare opportuno, si fine di evitare eccezioni di inammissibilità dei ricorsi che saranno proposti avverso i successivi atti di esclusione individuale, inoltrare immediato ricorso giurisdizionale avverso il bando.

 

Il termine ultimo utile per proporre ricorso è fissato ai 25 ottobre 1999, secondo le modalità allegate.

 

Cordiali e saluti.

 

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