OSSERVAZIONI CISL E CISL SCUOLA SULLO
"SCHEMA DI REGOLAMENTO IN MATERIA DI AUTONOMIA DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE" (11/10/98)

Introduzione

Il provvedimento si colloca in un contesto normativo in evoluzione: in particolare non sono definiti i nuovi assetti degli organi collegiali e quindi l'articolazione dei poteri anche in ordine all'autonomia organizzativa; non sono stati definiti né il profilo né l'assetto del sistema nazionale di valutazione; non è stata chiarita la relazione tra obiettivi educativi e formativi, programmi nazionali e progettazione curriculare scolastica.
E' necessario pertanto, vista l'urgenza, che noi condividiamo, dell'emanazione del provvedimento, procedere per adeguamenti successivi, evitando di prefigurare scelte ancora non definite nelle sedi competenti.

L'impianto complessivo dello schema di regolamento assume l'esigenza dell'unitarietà del sistema di istruzione esclusivamente attraverso l'individuazione di obiettivi generali e di ipotetici standard di apprendimento, a prescindere dalle caratteristiche e dai contenuti dei percorsi formativi.
Manca, in tale contesto, una concreta garanzia di unitarietà dei curricula che assicuri quel carattere nazionale di sistema, che pure la L. 59/97 ha inteso assumere come principio guida, con l'evidente obiettivo di evitarne la frantumazione e che può essere recuperato solo con la esplicitazione che continuano ad esistere piani di studio nazionali.
Tra l'altro, la preoccupazione di redigere un regolamento che sia riferibile a qualunque contesto scolastico, elude le diverse finalità e quindi la diversa natura tra scuola dell'obbligo e scuola secondaria superiore in ordine alle possibili integrazioni fra curricula nazionali e curriculo di scuola, alla strumentazione e ai contenuti delle verifiche.

Art. 1

E' assente una esplicitazione delle finalità anche educative del sistema di istruzione e formazione, lasciando prevalere un'ottica puramente funzionalista.

Art. 3

Il riferimento al piano dell'offerta formativa assume una dimensione quasi esclusivamente operativa.
E' ingiustificabile il superamento del concetto di progetto educativo di istituto, dal quale solo può discendere il piano dell'offerta formativa. E' il progetto educativo che connota l'identità di una scuola in rapporto alle variabili socio-culturali-ambientali. Di conseguenza, al Consiglio di istituto compete l'individuazione degli indirizzi generali del progetto educativo sulla base del quale il Collegio elabora il piano dell'offerta formativa, nel rispetto delle reciproche prerogative.

Art. 4, comma 2, lett. a

E' improprio il riferimento ad articolazioni modulari del monte ore in riferimento al ciclo, in quanto rende problematica la mobilità degli alunni tra istituti diversi e contraddice l'esigenza di sostanziale uniformità e di equivalenza di ciascun anno di corso, nonché della sua certificazione.
Del resto la stessa L. 59/97 assume come riferimento il monte ore di ciascun anno.

Art. 5

Comma 1

E' necessario esplicitare per quanto riguarda l'impiego dei docenti il riferimento alla definizione contrattuale degli impegni professionali.
Comma 3
Si fa ancora riferimento ad un monte ore di ciclo per il quale valgono le obiezioni già rappresentante all'art. 4.

Comma 4
Le modalità di impiego dei docenti, essendo intimamente connesse con la realizzazione complessiva del piano, devono a loro volta essere parte integrante della delibera del Collegio docenti, nel rispetto delle garanzie contrattuali.

Art. 6

Comma 3

Si introduce un limite alla mobilità dei docenti, materia squisitamente contrattuale.
L'esigenza della continuità, che peraltro non attiene solamente alle reti di scuole, potrà trovare adeguate soluzioni nella sede naturale, cioè quella negoziale.

Comma 6
L'esigenza di individuare responsabilità di tipo organizzativo non è esclusiva delle reti di scuole, ma può riguardare istituzioni scolastiche di particolari dimensioni e complessità organizzativa.
In tale contesto va previsto un organico funzionale di istituto arricchito di funzioni attinenti a particolari profili di competenze e di specializzazioni, in coerenza con quanto previsto dal D.P.R. 233/98, art. 5.
La declaratoria va definita nella naturale sede contrattuale.

Art. 8

Comma 1

  1. aggiungere: "con riferimento alle finalità proprie dei vari ordini gradi e tipologie";
  2. inserire, come riformulato, il punto d): le discipline, le aree disciplinari, i piano di studio e il relativo monte ore annuale;
  3. riformulare: l'orario obbligatorio annuale dei curriculi nazionali, predefinendo le aree di opzionalità lasciata alle singole scuole;
  4. inserire il punto b) riformulato: un sistema di verifiche del raggiungimento degli obiettivi di istruzione e formazione così come attuati nella programmazione di istituto.
Il riferimento a "standard di apprendimento relativi alle competenze", come previsto dalla lettera b) del testo, rappresenta un approccio assolutamente parziale rispetto alla complessità dei risultati del percorso formativo. Tra l'altro l'uso del concetto di "competenze" è improprio ed equivoco sia relativamente alle tipologie scolastiche sia alle discipline.

Comma 2
Il riferimento ad una quota nazionale sembra indebolire il carattere unitario del sistema. Pare più corretto parlare di curricolo nazionale integrato con discipline ed attività scelte in coerenza con gli obiettivi di ciascun corso di studi, distinguendo tra ordini e gradi di scuole e tenendo presente le esigenze del territorio.

Comma 5
Si adombra il rischio di un eccesso di individualizzazione dei percorsi rispetto all'obiettivo di fondo dell'unitarietà del sistema nonché il rischio di destrutturazione del gruppo classe con tutte le sue valenze educative e formative, soprattutto nella scuola dell'obbligo.

Comma 8
I riferimenti normativi fanno vivere vincoli che sottraggono la materia alla disciplina generale, in contrasto con il carattere di flessibilità introdotto dal regolamento.
In via transitoria la materia potrebbe essere inserita in coda all'art. 12, integrando il riferimento al comma 1 dell'art. 104 con il comma 3.
Per la scuola elementare dovrebbe essere richiamata la possibilità di adozione, nell'ambito di parametri temporali fissati dalle norme richiamate (artt. 129 e 130) di modelli orari flessibili, coerentemente con la disciplina generale prevista dall'art. 21 della L. 59/97, recepita ed attuata dal regolamento.

Art. 10

Un sistema di certificazioni non può prescindere da meccanismi di valutazione volti a verificare le acquisizioni e lo sviluppo maturato nel corso del processo formativo.

Comma 4
La certificazione qui prevista, fortemente individualizzata, deve comunque fare un riferimento prevalente al curricolo nazionale in relazione allo specifico corso di studi e, soprattutto nella scuola dell'obbligo, ai prerequisiti ed agli aspetti educativo-formativi.
Inoltre, la certificazione relativa a discipline opzionali deve essere preceduta da rigorose forme di verifica.

Comma 5
Appare riduttivo definire le modalità di accertamento, in sede di esame conclusivo, esclusivamente rispetto agli standard di apprendimento.
La valutazione finale non può non tener conto degli obiettivi educativi e formativi di ciascun ordine, grado e tipologia di scuola.

Art. 14

Comma 1

Nel trasferimento alle scuole di funzioni attualmente proprie dell'Amministrazione centrale e periferica vanno definite procedure e gradualità nonché soluzioni adeguate per lo smaltimento delle pratiche arretrate.

Comma 4
Nella riorganizzazione dei servizi amministrativi e contabili va individuato il necessario grado di autonomia operativa, prefigurando esplicitamente un ufficio di segreteria.

Comma 7
La definitività degli atti adottati dalle istituzioni scolastiche apre una serie di problemi in ordine al possibile contenzioso; è necessario individuare correttivi, con particolare riferimento alle questioni relative alla disciplina del rapporto di lavoro.

Art. 16, comma 3

Va previsto che il responsabile amministrativo assuma funzioni di direzione dei servizi generali ed amministrativi, nel quadro dell'organizzazione complessiva, così come individuata dagli organi di governo della scuola e sulla base delle conseguenti direttive impartite dal dirigente scolastico.

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