PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI TORINO

CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DECENTRATA IN MATERIA DI AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE DEL PERSONALE DIRETTIVO, DOCENTE, EDUCATIVO ED AMMINISTRATIVO, TECNICO ED AUSILIARIO PER L'E.F. 1997 (19/5/97)

TRA

DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA PER LA NEGOZIAZIONE DECENTRATA A LIVELLO PROVINCIALE COMPOSTA DA:

E

I RAPPRESENTANTI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE SINDACALE DEL COMPARTO SCUOLA

VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il decreto legislativo 12 febbraio 1993 n. 35;
VISTA la legge 14 gennaio 1994 n. 20;
VISTO il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale della scuola, sottoscritto in data 4 agosto 1995, ed in particolare gli artt. 5 e 28;
VISTA la C.M. 23.12.1995 n.376 avente per oggetto la trasmissione del protocollo d'intesa sulle iniziative di formazione di aggiornamento relative all'anno finanziario 1996;
VISTA la C.M. 9.02.1996 n. 63 prot. n. 17279 avente per oggetto la trasmissione del decreto interministeriale n. 326 del 12 ottobre 1995, relativo ai compensi per le iniziative di aggiornamento e di formazione del personale ispettivo, direttivo, docente ed A.T.A;
VISTA la C.M. 15.2.1996 n. 77 prot. 294;
VISTA la D.M. 29.01.97 n. 70 con la quale il M.P.I. ha assegnato a questa Provincia sul Cap. 1121 i fondi di L. 863.258.231 per attivita' di aggiornamento del personale direttivo e docente, e L. 183.445.958 per attivita' di formazione del personale A.T.A.;
VISTO il protocollo d'intesa siglato il 22 aprile 1996 e la successiva modifica, avente valore 1996/98;

LE PARTI CONVENGONO ANZITUTTO SULLE SEGUENTI PREMESSE

PRESO ATTO CHE PER L' E. F. 1997

All'U.S.P. sono pervenute dalle istituzioni scolastiche richieste di finanziamento per iniziative di aggiornamento destinate al:
  1. personale direttivo, docente, educativo per L. 2.260.000.000, cosi' suddivise:
    1) Scuole materne         L.   325.580.000;
    2) Scuole elementari      L.   547.700.000;
    3) Scuole medie          L.    546.600.000;
    4) Scuole superiori      L.    813.100.000;
    5) Dirigenti scolastic i L.     27.000.000;
      
    
  2. personale A.T.A. per L. 276.800.000;

RILEVATO CHE

Il M.P.I. con decreto n. 682 del 4.11.1996 ha modificato la suddivisione annuale del programma di storia, prevedendo adeguate attivita' di formazione;

CONVEGONO QUANTO SEGUE

ART. 1 DEFINIZIONE DEL PIANO PROVINCIALE DI AGGIORNAMENTO

Rientrano nel piano provinciale di aggiornamento le seguenti iniziative:
  1. iniziative proposte dalle singole scuole e finanziate con i fondi di cui alla Dir. Min. 70/97;
  2. iniziative organizzate direttamente dal Provveditorato agli studi e finanziate con i fondi di cui alla Dir. Min. 70/97;
  3. iniziative promosse dalle Universita' degli Studi, e dall'IRRSAE, fatte rientrare espressamente nel P.P.A.;
  4. iniziative promosse da Associazioni Professionali della Scuola, Enti Culturali e Scientifici, autorizzate dall'Amministrazione e fatte rientrare espressamente nel P.P.A.

ART. 2 OBIETTIVI FORMATIVI E CRITERI DI PRIORITA' PER L'ACCOGLIMENTO DELLE RICHIESTE

Obiettivi principali del P.P.A. sono quelli indicati nella C.M. 376/95 e nella dir. Min. 70/97, con particolare priorita' per i seguenti temi:
2.1 OBIETTIVI IN RELAZIONE AI CONTENUTI
- per tutto il personale della scuola: - per il personale direttivo, docente ed educativo: - per quanto riguarda il personale direttivo e docente della scuola dai seguenti temi: - per il personale ATA:
2.2 OBIETTIVI IN RELAZIONE ALLE MODALITA' OPERATIVE
Si stabilisce di perseguire, nell'arco del biennio, i seguenti risultati:
  1. istituzione generalizzata, a livello di provveditorato e di singola scuola, di strutture responsabili che promuovano e coordinino le iniziative formative ai diversi livelli, consentendo gli scambi di esperienze e la circolazione di materiali formativi.
    Le attivita' di formazione saranno finalizzate alla diffusione delle esperienze, anche in riferimento all'art. 12 della Direttiva Ministeriale 70/97.
  2. una capacita' di orientare e certificare, in termini di qualita' degli esiti, l'offerta formativa proposta anche dalle Associazioni Professionali della scuola e dagli Enti legittimati,
  3. coordinamento rispetto agli obiettivi prioritari del piano delle risorse, dei soggetti istituzionali che operano nel campo formativo, ivi comprese quelle messe a disposizione dagli Enti Locali, dal mondo del lavoro, della produzione e delle professioni

2.3. CRITERI PER IL FINANZIAMENTO
Si stabilisce di seguire, nel finanziare i progetti proposti dalle singole scuole, i seguenti criteri che, nel rispetto delle indicazioni di cui alla C.M. 376/95 e della Dir. Min. 70/97, tengano conto delle specificita' provinciali e delle esigenze di continuita' rispetto ai precedenti P.P.A.. In particolare si ritiene necessario privilegiare:

Al fine di evitare sprechi di risorse e per realizzare la coerenza tra finanziamento e numero dei fruitori si richiama l'attenzione dei corsisti e dei direttori di corso sull'assunzione di responsabilita' che deriva dall'iscrizione al corso stesso.

ART. 3 SUDDIVISIONE DEI FONDI

3.1 PERSONALE DIRETTIVO, DOCENTE ED EDUCATIVO
Per quanto concerne la suddivisione dei fondi sono state applicate le stesse percentuali gia' utilizzate per l'E.F. 1996,come da prospetto:
U.S.P.                                L. 103.591.000
ISTITUTI SUPERIORI               30%  L. 227.900.000
SCUOLE MEDIE                     25%  L. 189.917.000
SCUOLE ELEMENTARI                35%  L. 265.883.000
SCUOLE MATERNE                    9%  L.  68.370.000
DIRIGENTI SCOLASTICI              1%  L.   7.597.231            
                                      L. 759.667.231        
                                      L. 863.258.231

3.2 PERSONALE A.T.A.
Si stabilisce che la somma di L. 183.455.958 venga cosi' ripartita:
Istituzioni scolastiche               L. 157.455.958 	
U.S.P.                                L.  26.000.000
3.3 PERSONALE DIRETTIVO E RESPONSABILI AMMINISTRATIVI
E' possibile prefigurare eventuali attivita' di formazione congiunte per dirigenti scolastici e responsabili amministrativi, qualora venga regolamentato il decentramento amministrativo, fatto salvo quanto previsto all'art. 4.

ART. 4 FONDI GESTITI DALL'U.S.P.

4.1 PERSONALE DIRETTIVO, DOCENTE ED EDUCATIVO
La quota di L. 103.591.000 assegnata all'Ufficio sara' ripartita secondo quanto indicato nell'allegato prospetto.
4.2) ATTIVITA' CONGIUNTA PERSONALE DIRETTIVO, DOCENTE, ATA
Si riserva la cifra di 11.000.000 (ATA) per il finanziamento congiunto (attivita' di formazione del personale direttivo, docente e ATA) dei corsi gia' individuati nell'allegato prospetto.
4.3) PERSONALE ATA
Si richiama l'attenzione dei Dirigenti Scolastici e dei Responsabili amministrativi sul fatto che le richieste di aggiornamento del personale A.T.A. dovranno essere soddisfatte prioritariamente dalle singole scuole.
Al riguardo l'Ufficio si riserva di individuare nel mese di settembre quel personale che non ha frequentato corsi di aggiornamento in misura sufficiente per l'inquadramento nel successivo scaglione alla data del 1.1.1998.
Poiche' il PPA E.F. 96 gestito dal Provveditorato agli Studi terminera' le sua attivita' nel giugno 1997 e dovra' essere svolta nel corso dei prossimi tre mesi per la sua quasi totalita', l'Ufficio si riserva la somma di L. 15.000.000 per corsi destinati prioritariamente ai collaboratori scolastici e agli assistenti amministrativi. Restano invariate le tematiche gia' individuate nel precedente protocollo siglato il 22.4.1996:
I residui 15.000.000 di cui al presente punto verranno impiegati, nel rispetto delle tematiche gia' individuate, in relazione alle esigenze che potranno sorgere.

ART. 5 INIZIATIVE PROPOSTE DA ALTRI ENTI

Premesso che l'apporto delle Associazioni Professionali della Scuola, degli Enti Culturali e Scientifici (di seguito denominati Enti Esterni) si puo' configurare:
5.1) Possono rientrare nel P.P.A. quelle proposte di aggiornamento e formazione, a costo zero per l'Amministrazione, aventi carattere disciplinare o rientranti negli argomenti ritenuti prioritari dalla C.M. 376/95 e/o dalla Dir. Min. 70/97 oppure che siano stati considerati particolarmente significativi dalla Commissione Tecnica.
5.2) Le richieste di autorizzazione ai corsi, presentate entro la data del 31 marzo, devono ottemperare a tutte le norme previste dalla C.M. n. 309 del 2.7.1996. L'Ufficio si impegna ad espletare le procedure di autorizzazione entro i 90 giorni previsti dalla normativa e di comunicare alle istituzioni scolastiche entro il mese di agosto le offerte formative autorizzate al fine di permettere il loro inserimento nel Progetto di Aggiornamento di Istituto.
5.3)Gli Enti esterni sono tenuti a certificare la frequenza ai corsi organizzati ed autorizzati agli artt. 8 e 9 nonche' della C.M. 309 del 2.7.1996
5.4) Per quanto riguarda i rapporti tra le attivita' di aggiornamento e i convegni e i congressi si fa espresso riferimento all'art. 3 punto 6 della C.M. 309 del 2.7.1996.

ART. 6 MODALITA' DI COMUNICAZIONE

Contestualmente all'invio dell'autorizzazione dei progetti approvati e finanziati delle singole scuole sara' cura dell'U.S.P. trasmettere l'elenco relativo alle proposte degli Enti Esterni rientranti nel P.P.A.; si trasmettera' altresi', entro il mese di agosto, l'elenco delle offerte formative autorizzate relative all'a.s. 1997/98, non rientranti nel P.P.A.

ART. 7 INDICATORI DI VERIFICA E DI VALUTAZIONE

La verifica si effettuera' sulle attivita' di formazione comunque svolte in due distretti scolastici presi a campione; i risultati della verifica saranno disponibili entro il 30 giugno.

ART. 8 MODALITA' DI ACCESSO DEL PERSONALE

8.1) PERSONALE, DOCENTE, EDUCATIVO E ATA
Il personale della scuola accede alle iniziative di aggiornamento secondo il Piano stabilito in coerenza con il Progetto Formativo d'Istituto: di esso sono responsabili il Capo d'Istituto, il Collegio Docenti e l'Assemblea del Personale ATA.
Se necessario si dovra' dare priorita' d'accesso a coloro che stanno maturando gli scatti per la progressione di carriera ed, in subordine, a coloro i quali non hanno ancora aderito, nell'anno scolastico di riferimento, a corsi di aggiornamento.
Il personale docente che durante l'anno scolastico presta servizio su piu' sedi ha facolta' di scegliere le attivita' di aggiornamento da seguire fra quelle comprese nei Piani di aggiornamento di Istituto deliberati dai Collegi Docenti ai quali partecipa. I Collegi Docenti, all'atto della deliberazione del Piano di Aggiornamento d'Istituto, dovranno prestare attenzione alle specificita' dei docenti che operano su piu' sedi. Il personale che durante l'anno cambia sede di servizio (ad es. DOP) ha diritto al riconoscimento dell'attivita' di aggiornamento svolta conformemente ai Piani di Aggiornamento d'Istituto delle Scuole in cui ha prestato servizio.
Qualora vi siano posti disponibili, puo' essere prevista la partecipazione ai corsi del personale non di ruolo, senza ulteriore onere per l'Amministrazione.
8.2 PERSONALE DIRETTIVO
Il personale direttivo ha facolta' di accedere ai corsi di aggiornamento facenti parte del P.P.A., organizzati dall'IRRSAE dalle Universita', autorizzati dall'Amministrazione oppure deliberati dagli Organi Collegiali delle scuole. Sono ritenuti validi i progetti predisposti da piu' Capi d'Istituto e senza oneri per il PPA stesso. Detti progetti devono essere comunicati preventivamente all'Ufficio Scolastico e devono contenere tutte le indicazioni di cui all'art. 10 punti c) e d) del presente accordo.
Si dara' priorita' di accesso, per le attivita' gestite dall'USP, ai neo-immessi in ruolo, a coloro che stanno maturando gli scatti per la progressione di carriera ed, in subordine, a coloro i quali non hanno ancora aderito, nell'a.s. di riferimento, a corsi di aggiornamento.

ART. 9 SCHEDA DEL PERSONALE

Per ciascuna unita' di personale in servizio dovra' essere compilata, per i neo immessi in ruolo, o aggiornata, per il personale gia' in servizio, la scheda trasmessa con C.P. n. 581 del 14.6.1996. Le schede del personale direttivo e non docente dovranno poi essere inviate entro il 31.12.1997 all'Ufficio Aggiornamento per l'aggiornamento dell'Anagrafe.

ART. 10 MODALITA' OPERATIVE

L'Amministrazione Scolastica Provinciale e le singole scuole, dovranno attenersi ai seguenti criteri al fine di creare condizioni di uniformita' nell'applicazione del piano:
  1. il personale che avra' comunicato la propria adesione a frequentare i corsi finanziati dal P.P.A., in caso di impedimento alla frequenza, dovra' produrre idonea giustificazione;
  2. in caso di corsi strutturati su piu' livelli, l'ammissione ai corsi di livello superiore sara' consentita solo dopo che siano stati frequentati i corsi di livello inferiore;
  3. la direzione dei corsi dovra' essere affidata secondo criteri di competenza;
  4. i direttori dei corsi che, per il personale ATA potranno essere individuati anche tra i Responsabili Amministrativi, dovranno curare i seguenti adempimenti:
  5. I criteri per la fruizione dei permessi retribuiti per l'aggiornamento sono definiti nell'ambito del Piano di Istituto dal Collegio dei Docenti. La verifica sulla loro applicazione e' oggetto delle relazioni sindacali (art. 9.3 e del CCNL).
  6. Per la retribuzione delle attivita' di aggiornamento e formazione si fa riferimento al D.I.326/1995.
10.1) Per la partecipazione del personale DOCENTE alle iniziative comprese nel Piano d'Istituto approvato dal Collegio Docenti di cui all'art. 28 del C.C.N.L. , poiche' l'art. 82 ha disapplicando l'art. 26 del DPR 23.8.88 n. 399, si rileva che secondo la C.M. 266/88, e' possibile l'attribuzione di supplenze brevi, quando non sia praticabile alcuna altra forma di sostituzione.
10.2 Per il personale ATA, i corsi dovranno svolgersi, compatibilmente con le esigenze di servizio e durante l'orario di servizio, con esonero dal servizio stesso. L'intensificazione di lavoro derivante dall'assenza del personale in aggiornamento, deve essere retribuita con il fondo d'istituto. Sull'argomento si richiamano inoltre le CC.PP. 560 del 4.7.96 (avente per oggetto: "Artt. 19-21-23-24-27-28 del CCNL del personale del comparto scuola") e 998 del 25.11.96 (ove si precisa che il "tempo necessario per raggiungere la sede dei corsi di aggiornamento e' da considerarsi servizio a tutti gli effetti").
10.3 Per il personale DIRETTIVO, ciascun dirigente dovra' chiedere preventivamente l'autorizzazione all'esonero dal servizio per la partecipazione ad attivita' di formazione in orario di servizio.

ART. 11 VALIDITA' DI FREQUENZA

Gli attestati finali dovranno recare espressa menzione del numero di ore di effettiva frequenza ed il numero totale di ore, con riferimento, in caso di organizzazione modulare, al singolo modulo.

ART. 12 ELENCO DEI FORMATORI

L'Unita' di servizio intende preparare un elenco del personale che pu• eventualmente essere utilizzato per iniziative di formazione, cosi' da fornire alle scuole uno strumento di supporto per la progettualita' futura. Il censimento delle risorse disponibili avverra' tramite l'invio di una scheda da compilarsi, entro il mese di maggio, a cura del personale interessato. La scheda sara' inviata per conoscenza alle OO.SS.

ART. 13 REGISTRAZIONE E MODALITA' DI EFFICACIA DELL'ACCORDO

Il presente accordo, secondo la normativa vigente, viene trasmesso al Ministero per la prevista registrazione e diverra' efficace dopo la registrazione dei competenti organi di controllo.

ART. 14 MODALITA' DI DIFFUSIONE DELL'ACCORDO

L'U.P.S. si impegna a trasmettere alle scuole il testo del presente accordo.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO IL GIORNO 21 DI MAGGIO DELL'ANNO MILLENOVECENTONOVANTASETTE, IN TORINO PRESSO IL PROVVEDITORATO AGLI STUDI.

LA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA

Dott.ssa Maria BERTIGLIA - Provveditore agli Studi

Dott.ssa Carla FIORE

Ins. Maria Piera GENTA

I RAPPRESENTANTI DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI

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