VACCINAZIONI OBBLIGATORIE (21/10/99)

 

Nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 15.10.1999 è stato pubblicato il d.P.R. 26 gennaio 1999, n. 355, avente per oggetto il "Regolamento recante modificazioni al d.P.R. 1518/67, in materia di certificazioni relative alle vaccinazioni obbligatorie".

Con il suddetto d.P.R. 355, composto di un unico articolo, viene integralmente sostituito l'art. 47 del vecchio Regolamento.

L'originaria formulazione prevedeva, da parte dei capi d'istituto, la non ammissione - alla frequenza o agli esami - di quegli alunni sprovvisti della certificazione di vaccinazione obbligatoria.

Il nuovo testo, invece, stabilisce che i dirigenti scolastici sono "tenuti ad accertare se siano state praticate agli alunni le vaccinazioni obbligatorie e, nel caso di mancata presentazione della certificazione o della dichiarazione sostitutiva, a comunicare il fatto, entro 5 giorni, per gli opportuni e tempestivi interventi, all'Azienda USL di appartenenza e al Ministero della Sanità".

La mancata certificazione, tuttavia, non comporta il rifiuto di ammissione dell'alunno alla scuola dell'obbligo o agli esami.

Depositiamo il testo del d.P.R. 355/99.

 

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