Titolo scuole di specializzazione (10/5/2000)

Nella seduta del 30 u.s. è stato approvato, l'inserimento di un articolo aggiuntivo (che siche si riporta a seguire), al collegato alla finanziaria 2000 (AC 6560). La proposta avanzata dal relatore, accoglie positivamente le sollecitazioni, anche da noi avanzate al sottosegretario Masini, a seguito della riunione di lavoro svoltasi il 20 marzo u.s. e di cui abbiamo riferito.

L'articolo colloca gli abilitati SSIS nel nuovo sistema di assunzione del personale docente, riconoscendo valore concorsuale all'esame di stato sostenuto al termine del corso svolto presso le scuole di specializzazione.

Si coglie l'occasione per invitare le strutture destinatarie del messaggio a dare massima diffusione in merito al contenuto dell'articolo e per richiedere, nuovamente, alle strutture regionali la segnalazione di due referenti (uno per i corsi di laurea in scienze della formazione primaria ed uno per le scuole di specializzazione) considerato, tra l'altro, anche le prossime possibili soluzioni, riguardanti i carichi di lavoro ed il salario accessorio, su cui i ministeri cointeressati stanno lavorando.

La completa segnalazione dei referenti regionali può consentirci la convocazione di un apposito gruppo di lavoro che, tra l'altro, dovrà essere coinvolto nella fase istruttoria ai cambiamenti relativi alla formazione universitario del personale docente.

 

Art. 11-bis.

(Scuole di specializzazione per l'insegnamento nella scuola secondaria).

1. L'esame di Stato che si sostiene al termine del corso svolto dalle scuole di specializzazione di cui all'articolo 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, ha valore di prova concorsuale ai fini dell'inserimento nelle graduatorie permanenti previste dall'articolo 401 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dall'articolo 1, comma 6, della legge 3 maggio 1999, n. 124.

2. Con decreto da emanare di concerto con il Ministro della Pubblica Istruzione e il Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica sono stabilite le prove d'esame, che dovranno accertare sia il possesso delle necessarie conoscenze disciplinari sia l'avvenuta acquisizione, nella scuola di specializzazione, delle competenze professionali, nonché le relative modalità di svolgimento.

3. Con il medesimo decreto di cui al comma 2 vengono determinati i criteri e le modalità di costituzione delle commissioni, sia di ammissione alla scuola di specializzazione sia di esame finale, e il punteggio da attribuire al risultato dell'esame finale sia ai fini dell'inserimento nelle graduatorie permanenti sia ai fini dell'esito del concorso per esami e titoli, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 3 del decreto ministeriale 24 novembre 1998, n. 460.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche a coloro che frequentano le scuole di specializzazione alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

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