DECRETO 27.7.99

Modalità di accesso al corso di laurea In scienze della formazione primaria

 

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto ministeriale 21 luglio 1997, n. 245;

Visto il decreto ministeriale 8 giugno 1999, n. 235;

Considerato che per il corso di laurea in scienze della formazione primaria di cui al predetto art. 3, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, ricorrono le fattispecie 1 cui alle lettere c), d) ed e), di cui all'art. 4, comma 1, del regolamento in quanto:

1) il decreto ministeriale recante i criteri generali per la determinazione dell'ordinamento didattico del predetto corso di laurea (decreto ministeriale 26 maggio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 luglio 1998, n. 153) prevede espressamente di riservare ad attività di tirocinio non meno del 20% dei crediti formativi sul totale;

2) il diploma di laurea costituisce titolo necessario, in relazione all'indirizzo seguito, per l'ammissione ai concorsi a posti di insegnamento nella scuola materna ed elementare, e pertanto, anche in attuazione di quanto disposto all'art. 2, comma 4, del decreto ministeriale in materia di procedure e parametri per i corsi di accesso limitato (decreto ministeriale 14 maggio 1998 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 luglio 1998 n. 165), il numero degli studenti va rapportato alle previsioni di fabbisogno dei predetti posti, anche con riferimento ai territori regionali;

Vista la nota del Ministero della pubblica istruzione n. 39931 del 5 luglio 1999;

Decreta:

 

Art. 1

 

1. L'accesso al corso di laurea in scienze della formazione primaria è limitato ai sensi del presente decreto.

2. Il numero dei posti disponibili a livello nazionale è determinato per l'anno accademico 1999-2000 in 7450 ed è ripartito tra le università sedi del corso di laurea secondo la tabella allegata, che costituisce parte integrante del predetto decreto. Il predetto numero e i posti per ciascuna università sede del corso di laurea possono essere incrementati per un massimo del 20 per cento prima dell'emanazione dei bandi dei concorsi di cui all'art. 2, anche al fine di determinare una più equilibrata offerta, formativa sul territorio e di attivare ulteriori gestioni consortili fra più Atenei.

 

Art. 2

 

1. L'ammissione degli studenti avviene per concorso pubblico effettuato secondo criteri e modalità definiti dalle università, che prevedono una graduatoria determinata per 80 punti su 100 da una o più prove di esame e per 20 punti dalla valutazione dei titoli indicati nel bando. Le prove di esame si effettueranno il 16 settembre 1999.

Il presento decreto sarà. pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

ALLEGATO A

 

POSTI DISPONIBILI PER IL CORSO DI LAUREA IN SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA

 

REGIONE Università sedi del corso di laurea Posti disponibili

 

Piemonte Torino 350

Valle d'Aosta Aosta (conv. interuniversitaria) 25

Lombardia Milano - Univ. catt. S.C. Milano 600

II Università di Milano 400

Trentino-Alto Adige Bolzano 175

Veneto Padova 400

Friuli-Venezia Giulia Gorizia (consorzio) 360

Liguria Genova 150

Emilia-Romagna Bologna 660

Toscana Firenze 250

Umbria Perugia 150

Marche Macerata 200

Urbino 200

Lazio Roma III 250

Roma L.U.M.S.A. 200

Abruzzi L'Aquila 200

Molise Campobasso 90

Campania Napoli - Ist. S. Orsola Benincasa (cons.) 550

Salerno 550

Puglia Bari 500

Basilicata Potenza 120

Calabria Cosenza 250

Sicilia Palermo 580

Sardegna Cagliari 240

 

 

DECRETO 27.7.99

Modalità di accesso alla Scuola di specializzazione per l'insegnamento nella scuola secondaria

 

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;

Visto il decreto ministeriale 26 maggio 1998;

Visto il decreto ministeriale 21 luglio 1997, n. 245;

Visto il decreto ministeriale 8 giugno 1999, n. 235;

Vista la nota del Ministero della pubblica istruzione n. 39931 del 5 luglio 1999;

Decreta:

 

Art. 1

 

Le modalità di accesso alla Scuola di specializzazione per l'insegnamento nella scuola secondaria sono disciplinate ai sensi del presente decreto.

 

Art. 2

 

Il numero dei posti disponibili a livello nazionale è determinato per l'anno accademico 1999-2000 in undicimiladuecentonovantaquattro ed è ripartito tra le università sedi della Scuola di specializzazione secondo la tabella allegata, che costituisce parte integrante del presente decreto. Il predetto numero e i posti per ciascuna università sede della Scuola di specializzazione possono essere incrementati per un massimo del 20 per cento prima dell'emanazione dei bandi di concorso di cui all'art. 3, anche al fine di determinare una più equilibrata offerta formativa sul territorio e di attivare ulteriori gestioni consortili fra più atenei.

 

Art. 3

 

Per ogni scuola, l'Ateneo che costituisce sede amministrativa, ovvero il consorzio. di atenei se previsto, emana il bando di concorso per l'accesso alla scuola per il numero di posti indicato nella tabella allegata al presente decreto.

Il bando prevede le norme atte a garantire la trasparenza di tutte le fasi del procedimento e la segretezza dei contenuti delle prove predisposte; prevede inoltre le procedure relative alla nomina delle commissioni giudicatrici e del responsabile del procedimento.

 

Art. 4

 

Per ogni Scuola di specializzazione, l'ammissione a ciascuna classe di abilitazione avviene attraverso la formulazione di una graduatoria, o eventualmente di più graduatorie in casi in cui la medesima classe sia attivata in più sedi, determinata per 70 punti su 100 dalla valutazione di una o più prove previste dal bando, eventualmente costituite da quesiti a risposta multipla, in aree disciplinari o anche relativi a competenze trasversali, come indicato nel bando stesso e per 30 punti su 100 dalla valutazione dei titoli indicati nel bando stesso. Qualora vi sia un candidato che compare in posizione utile in più di una graduatoria, nelle graduatorie diverse da quella. in cui egli compare nella posizione più alta accede anche un ulteriore candidato.

 

Art. 5

 

Il bando per l'ammissione può, altresì, prevedere una fase di preselezione per il caso in cui il numero dei candidati superi il doppio dei posti disponibili nella Scuola di specializzazione.

La preselezione avviene mediante:

a) l'attribuzione di punteggi prefissati al voto di laurea, a risultati riportati in specifici esami di profitto, ad eventuali titoli di dottorati di ricerca, di altri diplomi di laurea o di altri diplomi di specializzazione, per un massimo complessivo di punti 30;

b) la valutazione delle risposte a quesiti a risposta multipla, in aree disciplinari o anche relativi a competenze trasversali, come indicato nel bando, per un massimo complessivo di punti 70.

A conclusione di tale preselezione viene individuato, mediante graduatoria, un numero di candidati da selezionare pari al doppio dei posti disponibili.

Il bando indica se, e in quale misura, il punteggio acquisito nella preselezione viene conteggiato ai fini della successiva graduatoria di ammissione. Qualora tale conteggio sia previsto, il bando opera una conseguente riduzione dei punteggi di cui all'art. 4.

 

Art. 6

 

Le prove a risposta multipla di cui agli articoli 4 e 5 consistono in una parte riferita ad una pluralità di classi di abilitazione ed in parti specifiche riferite a singole classi di abilitazione.

 

Art. 7

 

Le prove a risposta multipla di cui all'art. 4, qualora non vi sia la fase di preselezione, o all'art. 5, qualora tale fase sia prevista, ovvero la prima prova scritta qualora non sia prevista una prova a risposta multipla, si effettuano in tutte le università interessate nelle date seguenti indicate nel bando:

12 ottobre 1999 - indirizzo economico-giuridico;

13 ottobre 1999 - indirizzi arte e disegno, musica e spettacolo;

14 ottobre 1999 - indirizzi scienze motorie, sanitario e della prevenzione;

15 ottobre 1999 - indirizzo delle lingue straniere;

18 ottobre 1999 - indirizzi scienze naturali, fisico-informatico-matematico e tecnologico,

19 ottobre 1999 - indirizzi scienze umane e linguistico-letterario.

 

Art. 8

 

Le università che per difficoltà organizzative non possono espletare le prove di ammissione per le immatricolazioni nelle date indicate all'art. 7 effettuano tali prove nelle date seguenti indicate nel bando:

9 novembre 1999 - indirizzo economico-giuridico;

10 novembre 1999 - indirizzi arte e disegno, musica e spettacolo;

11 novembre 1999 - indirizzi scienze motorie, sanitario d della prevenzione;

12 novembre 1999 - indirizzi delle lingue straniere;

15 novembre 1999 - indirizzo scienze naturali, fisico-informatico-matematico e tecnologico;

16 novembre 1999 - indirizzi scienze umane e linguistico-letterario.

 

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

ALLEGATO

 

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LA FORMAZIONE DEGLI INSEGNANTI DI SCUOLA SECONDARIA

 

REGIONE Università sedi delle scuole di specializzazione Posti disponibili

 

Liguria Genova 180

Piemonte Torino (Interateneo) 425

Lombardia, Pavia (Consorzio) e Università Cattolica 1770

Veneto Venezia 1040

Friuli Gorizia (Consorzio Udine-Trieste) 360

Provincia aut.

di Trento Trento 100

Emilia-Romagna Bologna 946

Toscana Pisa 530

Marche Macerata (convenzione Ancona-Camerino) 312

Umbria Perugia 180

Lazio Roma III (convenzione tra atenei) 530

Molise Campobasso 105

Abruzzo Chieti (Interuniversitaria) 345

Campania Napoli (Federico II conv. tra atenei) 1400

Basilicata Potenza 150

Puglia Bari (Interuniversitaria) 840

Calabria Cosenza (Convenzione) 330

Sicilia Palermo (cons. Palermo-Catania-Messina) 1367

Sardegna Cagliai (cons. Cagliari-Sassari) 3847

 

 

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