Modifiche alla regolamentazione dello sciopero (11/5/2000)
Pubblichiamo una scheda che riassume ed evidenzia le principali modifiche ed integrazioni alla regolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali che la legge 83/2000 ha apportato alla precedente 146/90.
La legge n. 83 dell'11 aprile 2000, pubblicata nella medesima data sulla Gazzetta Ufficiale, ha introdotto rilevanti modifiche e integrazioni alla legge 12 giugno 1990, n. 146, che regolamenta l'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali.
La nuova normativa (che entrerà in vigore il 26 di aprile) fermi restando i servizi pubblici essenziali già individuati dalla legge 146, dispone in particolare:
- L'obbligo dei soggetti che proclamano lo sciopero di comunicare per iscritto, nei termini di preavviso, alle amministrazioni o imprese che erogano il servizio e all'apposito ufficio costituito presso la Presidenza del Consiglio o la prefettura, la durata e le modalità nonché le motivazioni dell'astensione collettiva dal lavoro;
- l'obbligo di indicare nelle misure dirette a consentire l'erogazione delle prestazioni indispensabili, concordate nei contratti collettivi, gli intervalli minimi da osservare tra l'effettuazione di uno sciopero e la proclamazione del successivo;
- l'obbligo di prevedere nei contratti collettivi procedure di raffreddamento e di conciliazione da esperire prima della proclamazione dello sciopero. Anziché utilizzare le procedure previste dai contratti, le parti possono chiedere di svolgere il tentativo preventivo di conciliazione presso la prefettura o il comune, se lo sciopero ha rilievo locale; presso la competente struttura del Ministero del lavoro, se lo sciopero ha rilievo nazionale;
- la sanzione nei confronti della revoca spontanea (cioè non derivante dal tentativo di conciliazione) dello sciopero proclamato, dopo che è stata data informazione all'utenza della proclamazione (cosiddetto "effetto annuncio");
- la necessità di adozione di codici di autoregolamentazione da parte delle associazioni o degli organismi di rappresentanza delle categorie. In caso di mancanza o di valutazione di inidoneità, la Commissione di garanzia, sentite le parti interessate, delibera una provvisoria regolamentazione. In caso di violazione del codice di autoregolamentazione sono applicate le sanzioni previste dall'articolo 4 della legge 146/90. La provvisoria regolamentazione viene comunque adottata nel caso in cui entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge 83/2000 i codici non siano stati ancora adottati;
- la possibilità delle associazioni di utenti di agire in giudizio nei confronti delle organizzazioni sindacali che revochino lo sciopero spontaneamente dopo la comunicazione all'utenza della proclamazione;
- la riformulazione e l'ampliamento delle competenze della Commissione di garanzia (anche sotto il profilo sanzionatorio), alla quale è attribuito, tra l'altro, il potere di deliberare la provvisoria regolamentazione nel caso in cui le parti non raggiungano un accordo sui codici di autoregolamentazione. Nella provvisoria regolamentazione le prestazioni indispensabili devono essere individuate in modo da non compromettere le esigenze fondamentali di contemperare l'esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti della persona, contenendole - salvo casi particolari - in misura non eccedente mediamente il 50 per cento delle prestazioni normalmente erogate, prevedendo quote strettamente necessarie di personale non superiori mediamente ad un terzo del personale normalmente utilizzato per la piena erogazione del servizio. Queste disposizioni - che in ogni caso determinano i limiti che la Commissione di garanzia non deve superare - non sono immediatamente operative: riguardano soltanto il caso in cui la Commissione deliberi - in carenza o a seguito di valutazione di inidoneità dei codici di autoregolamentazione - l'adozione della provvisoria regolamentazione. Pertanto nessun altro soggetto è legittimato a disporre una regolamentazione delle prestazioni indispensabili o a determinare contingenti di personale in relazione alle iniziative di sciopero in atto. Rammentiamo che i codici di autoregolamentazione aggiornati alle disposizioni introdotte dalla legge 83 dovranno comunque essere adottati entro 6 mesi dall'entrata in vigore della legge stessa (entro, quindi, il 26 ottobre 2000).