Scuola privata: Accordo ex art. 47, L. 428/90 (1/10/99)

 

A seguito delle comunicazioni ex art. 47, legge n. 428/90, inviate alle OO.SS. dalla associazione cedente "the St George's School Association" e dalla s.r.l. acquirente "St George's School" si è svolto in data 16 settembre 1999 l'esame congiunto della situazione in atto. La St George's School Association , società non profit, ha manifestato la volontà di trasferire con contratto di affitto aziendale della durata massima di 12 anni le attività scolastiche (scuola materna, primaria e secondaria in lingua inglese) ad una società commerciale con fini di lucro. Nel trasferimento di azienda oltre 70 lavoratori sono passati, senza interruzione di continuità, alle dipendenze della nuova s.r.l. mantenendo i diritti economici e normativi acquisiti, compreso il TFR maturato alla data del 31 agosto 1999. Sebbene la società acquirente abbia fornito ampie garanzie sul mantenimento degli attuali livelli occupazionali, le OO.SS. hanno voluto inserire nel verbale di accordo una ulteriore garanzia in caso di risoluzione anche anticipata, del contratto di affitto d'azienda. In questo caso i lavoratori in forza alla s.r.l. torneranno alle dipendenze della associazione cedente, mantenendo i diritti acquisiti. Le parti, inoltre, si incontreranno a breve, per esaminare l'ipotesi di contratto aziendale, già consegnata alle OO.SS.

 


VERBALE DI CONSULTAZIONE SINDACALE

EX ART. 47, LEGGE n. 428/90

 

Addì 16 Settembre 1999, alle ore 17.30, sono presenti, giusta convocazione da parte della ST. GEORGE'S SCHOOL S.r.l. e della THE ST. GEORGE’S SCHOOL ASSOCIATION, presso lo Studio Legale Capua Varrenti e Associati in Roma, Via di Porta Pinciana 6, i Sigg.ri

 

 

Le parti, dopo ampia discussione, convengono quanto segue:

 

1) tutto il personale in servizio presso la St. George's School Association passerà alle dipendenze della St. George's School S.r.l. con le identiche condizioni contrattuali, economiche e normative attuali;

 

2) il T.F.R. maturato alla data del trasferimento (data del contratto di affitto di azienda) sarà trasferito in capo alla cessionaria. In ogni caso il cedente resterà obbligato in solido con il cessionario per tale obbligazione in conformità all'art. 2112 C.C.;

 

3) al termine del contratto di affitto di azienda, ovvero, in caso di anticipata risoluzione del contratto, i rapporti di lavoro del personale dipendente in forza in quel momento della St. George's School s.r.l. saranno trasferiti integralmente in capo alla The St. George's School Association;

 

4) le parti interessate si incontreranno in sede diversa per esaminare gli aspetti del preannunziato Contratto Integrativo Aziendale.

5) le Organizzazioni Sindacali convenute, in considerazione di quanto sopra, esprimono parere favorevole in ordine al contratto di affitto di azienda esaminato,

 

L.C.S.

 

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