Organi collegiali territoriali: approvato definitivamente il decreto legislativo (1/7/99)

 

Nella seduta di venerdì 25 giugno il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva il decreto legislativo che disciplina i nuovi organi collegiali della scuola a livello territoriale.

 

Gli organi collegiali previsti dal citato decreto sono tre:

 

A livello centrale, il Consiglio Superiore della pubblica istruzione, che diventa anche un organo di supporto tecnico scientifico del Ministro. Esso passa dagli attuali 76 membri del Consiglio Nazionale a 36 membri, di cui 15 sono eletti dalla componente elettiva del personale della scuola statale nei consigli scolastici locali, 15 sono nominati dal ministro della Pubblica Istruzione, 3 sono eletti rispettivamente dalle scuole di lingua tedesca, slovena e della Valle D'Aosta, 3 ancora sono nominati dal ministro in rappresentanza delle scuole pareggiate, parificate, legalmente riconosciute e delle scuole dipendenti dei Comuni. Resta in carica 5 anni.

 

A livello regionale, il Consiglio scolastico regionale dell'istruzione assume a livello regionale funzioni di consulenza e di supporto all'Amministrazione regionale. E' composto dai presidenti dei Consigli scolastici locali; da componenti eletti dalle rappresentanze delle scuole statali nei Consigli scolastici locali; da tre componenti eletti dai rappresentanti delle scuole pareggiate, parificate e legalmente riconosciute; da cinque rappresentanti designati dalle organizzazioni rappresentative delle parti sociali. Il numero complessivo dei componenti eletti è determinato in proporzione al numero del personale scolastico e varia da 14 a 16 se inferiore o superiore a 50 mila. Resta in carica tre anni.

 

A livello territoriale, il Consiglio scolastico locale sostituisce gli attuali Distretti e Consigli scolastici provinciali. Assolve una funzione di consulenza sulla realizzazione dell'autonomia nei confronti dell'amministrazione, delle scuole e degli enti locali che lo richiedono. E' composto da rappresentanti eletti del personale della scuola del territorio, da due rappresentanti del personale direttivo e docente in servizio presso le scuole pareggiate, parificate e legalmente riconosciute eletti dal personale in servizio delle medesime scuole, da due rappresentanti del personale amministrativo, da tre rappresentanti dei genitori eletti dai genitori degli alunni delle scuole statali e delle scuole pareggiate, parificate e legalmente riconosciute, da tre rappresentanti degli studenti designati dalle consulte provinciali degli studenti e da cinque rappresentanti designati dagli Enti locali. Il numero complessivo di componenti eletti è determinato in proporzione al numero del personale delle scuole statali nella misura di 14 o 16 se inferiore o superiore a trentamila. Resta in carica tre anni.

 

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