OBBLIGO FORMATIVO FINO AL 18° ANNO: EMANATO IL REGOLAMENTO ATTUATIVO (1/9/2000)


L'emanazione del regolamento attuativo sull'obbligo di frequenza di attività formative fino al 18° anno di età (art. 68 lex 144 del 17.5.99) nei tre canali della scuola superiore, formazione professionale ed apprendistato, anche in forma integrata, consente di avviare un nuovo percorso di crescita culturale e professionale dei giovani oltre l'obbligo scolastico, favorendo altresì l'acquisizione di competenze e qualifiche per l'inserimento nel mercato del lavoro.

La complessità del processo da avviare è di tutta evidenza e per questo si giustifica sia l'attuazione progressiva, sia l'accordo preventivo della Conferenza unificata Stato-Regioni-Città-Autonomie Locali.

Solo una coerente collaborazione interistituzionale tra tutti i soggetti responsabili, una programmazione attenta sul territorio che coinvolga istituzioni, sistema delle imprese e sindacato, la disponibilità di risorse economiche certe e congrue, può assicurare concretamente il funzionamento di un modello che esige rigorose coerenze di sistema, tanto per il funzionamento della rete di servizi di supporto (azioni di orientamento, anagrafe, servizi per l'impiego, progettazione percorsi integrati), quanto per il raggiungimento degli obiettivi formativi (dalla valutazione dei crediti per l'accesso ai tre canali al passaggio dall'uno all'altro, degli standard formativi minimi per assicurare omogeneità nazionale ai percorsi formativi alle certificazioni intermedie e finali).

In questa direzione CISL e CISL Scuola, insieme alle altre Confederazioni e Sindacati di categoria, hanno già avanzato formale richiesta di confronto con gli interlocutori istituzionali.

Il testo è attualmente alla Corte dei Conti per la registrazione.

Il testo è disponibile sulla pagina web della CISL Scuola Nazionale

 

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