NOTA PROT. N. 36867 DEL 19.3.99 (2/4/99)

OGGETTO: Esami conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado. - D.I. n. 41 del 15.2.99.

 

Si trasmette, in allegato, il D.I. n. 41 del 15.2.99, in corso di registrazione con il quale è stato rideterminato il trattamento economico spettante ai componenti le commissioni giudicatrici degli esami conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado a decorrere dall'a.s. 1998/99, nonché ai componenti dei consigli di classe impegnati negli esami preliminari per i candidati privatisti.

Subito dopo l'apposizione del visto da parte della Corte dei Conti verrà data alle SS.LL. comunicazione degli estremi di registrazione. (Il Ministro)

 

IL MINISTRO DELLA P.I. DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO, BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

 

VISTA la L. 10.12.97, n. 425 recante disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;

VISTI dell'anzidetta legge in particolare:

- l'art. 4 recante disposizioni per la composizione delle commissioni d'esame;

- l'art. 8 che abroga i commi 1 e 2 dell'art. 23 della L. 23.12.94, n. 724 con esclusione dei limite di spesa previsto dal comma 2;

- l'art. 9, comma 2, che determina uno stanziamento aggiuntivo di 33 miliardi per far fronte all'onere derivante dall'attuazione della L. 425/97;

VISTO l'art. 1, comma 80, della L. 23.12.96, n. 662 che così recita: "il comma 2 dell'art. 23 della L. 23.12.94, n. 724 va interpretato nel senso che il limite di spesa complessivo di lire 116 miliardi è riferito alla spesa complessiva per i compensi forfettari relativi agli esami di maturità, compresi gli oneri riflessi a carico dello Stato vigenti alla data di entrata in vigore della legge";

VISTO l'art. 9, comma 8, del D.P.R. 23.7.98, n. 323 (Regolamento recante la disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore), emanato a norma dell'art. 1 della L. 425/97;

VISTO il D.M. 392 del 18.9.98 concernente le modalità di nomina e designazione dei componenti le commissioni degli esami di Stato in parola;

VISTO l'art. 26, comma 13, della L. 23.12.98, n. 448 (collegato alla Finanziaria '99) che prevede uno stanziamento aggiuntivo di lire 15 miliardi per compensare i componenti dei consigli di classe presso cui si svolgono gli esami preliminari dei candidati esterni, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della L. 425/97.

VISTA la L. n. 32 del 15.2.99 (in G.U. s.g. n. 44 del 23.2.99) che eleva il limite di spesa previsto dalle vigenti disposizioni per i compensi di cui all'art. 4, comma 5, della L. 10.12.97, n. 425, dovuti ai presidenti ed ai componenti delle commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore di ulteriori 120 miliardi, a decorrere dall'anno 1999;

TENUTO CONTO che la spesa relativa alle indennità ed ai compensi - compresi gli oneri riflessi a carico dello Stato - per gli esami in parola è imputata nell'ambito delle pertinenti unità previsionali di base agli appositi capitoli di bilancio iscritti nello. stato di previsione del Ministero della P.I. per ciascuno degli esercizi finanziari di riferimento;

DECRETA

 

Art. 1

1. A decorrere dall'a.s. 1998/1999 al presidente, al membro esterno e al membro interno delle commissioni giudicatrici degli esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore spetta il compenso riferito all'effettivo svolgimento della, funzione di cui al quadro 1) della Tabella "A" allegata al presente decreto.

2. Al personale di cui al comma 1) spetta, a titolo di rimborso spese, per i periodi in cui espleti le funzioni di componente di commissione il compenso aggiuntivo di cui al quadro 2) della anzidetta Tabella "A".

3. Per l'individuazione dei tempi di percorrenza si fa riferimento agli orari ufficiali dei mezzi di linea extra-urbani più veloci effettivamente utilizzabili per raggiungere la sede d'esame in tempo utile per l'espletamento dell'incarico. Nel caso in cui gli orari ufficiali dei mezzi di linea extra-urbani più veloci non sono identici tra l'andata e il ritorno, si conteggiano tra i due orari, ai fini della determinazione dell'entità dei compenso riferito alla trasferta, i tempi più favorevoli all'interessato. Non vanno presi in considerazione i tempi impiegati per i trasbordi, per coincidenze e per eventuali ritardi, né quelli riferiti all'utilizzazione di mezzi di linea urbani.

4. Ai componenti di commissione, se provenienti o nominati nelle isole minori in sede diversa da quella di servizio o di abituale dimora raggiungibile in non più di 60 minuti, spetta il compenso fissato dal quadro 2) lettera c) della citata Tabella "A".

5. Nei casi in cui la commissione operi eventualmente su abbinamenti di classi tra comuni diversi, la quota dei compenso per trasferta, rideterminata prendendo a riferimento i tempi di percorrenza intercorrenti tra la sede di servizio o di abituale dimora e la sede "aggiunta" d'esame, attribuita in proporzione al periodo continuativo impiegato nella suddetta sede aggiunta.

 

Art. 2

1. l membri delle commissioni giudicatrici nominati dal capo dell'ufficio scolastico provinciale in sostituzione del personale legittimamente impedito a svolgere l'incarico conferito dal Ministero, vanno scelti con i criteri fissati dal D.M. n. 392 del 18.9.98. Ai membri delle commissioni di cui al presente comma spettano i compensi di cui all'art. 1).

 

Art. 3

1. l compensi spettano in modo continuativo a decorrere dall'effettivo svolgimento dell'incarico. In caso di interruzione dell'incarico, i compensi spettanti vengono corrisposti al componente uscente in proporzione ai giorni effettivamente dallo stesso prestati; al subentrante spettano, sempre in ragione ai giorni lavorativi prestati, i compensi di cui all'art. 1.

 

Art. 4

1. Al presidente e al membro esterno che eventualmente svolgano la funzione in più di due commissioni compete, per l'impegno aggiuntivo, il compenso forfettario riferito alla funzione da calcolarsi su quello previsto rispettivamente per il presidente e per il membro esterno scelto nel comune di servizio o di abituale dimora.

2. Al membro interno che svolga eventualmente la funzione su più commissioni compete per l'impegno aggiuntivo, il compenso forfettario riferito alla funzione a lui attribuito per la prima commissione.

 

Art. 5

Al personale che svolga gli esami preliminari, ai sensi dell'art. 3, comma 7, dei citato D.P.R. 323/98, previsti per i candidati esterni sulle materie o parti di programma non coincidenti con quelle dei corso già seguito spetta il compenso di cui al quadro 3) dell'acclusa Tabella "A".

 

Art. 6

1. l compensi forfettari previsti dal presente decreto sono onnicomprensivi di qualsiasi altro emolumento accessorio, ivi compreso il trattamento economico di missione previsto dalle vigenti disposizioni.

2. In base alla vigente normativa, i compensi forfettari di cui ai quadri 1) e 3) della Tabella "A" concorrono integralmente a. formare la base contributiva e fiscale. Quelli di cui al quadro 2) concorrono a formare la base contributiva e fiscale quelli previsti alla lett. b) e quelli indicati alla lett. e) per la parte eccedente lire 90.000 giornaliere.

 

Art. 7

Ai componenti le commissioni degli esami di Stato conclusivi de i corsi di studio di istruzione secondaria superiore nominati in Comune diverso da quello di servizio o di abituale dimora possono essere concessi anticipi fino ai 50% dei compensi complessivamente spettanti.

 

Art. 8

La spesa dei predetti compensi, compresi gli oneri riflessi a carico dello Stato - è imputata nell'ambito delle pertinenti unità previsionali di base agii appositi capitoli di bilancio iscritti nello stato di previsione dei Ministero della P.I. per ciascuno degli esercizi finanziari di riferimento.

 

Il presente decreto, dopo il visto di legge da parte degli organi di controllo, sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

 

TABELLA "A"

 

Misure dei compensi spettanti al personale impegnato negli esami preliminari dei candidati esterni e ai componenti delle commissioni giudicatrici degli esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore a decorrere dall'anno scolastico 1998/1999

 

QUADRO N. 1

 

QUADRO N. 2

 

COMPONENTI

Quota compensi forfettari riferiti alla funzione

 

TIPOLOGIE NOMINE

Quota compensi forfettari riferiti alla trasferta

o rimborso spese

 

 

Presidente

 

 

(*) 2.200.000

lett. a) Personale nominato in commissione con funzione di membro interno

 

 

300.000

 

 

Membri esterni

 

 

(*) 1.600.000

lett. b) Personale nominato componente esterno di commissione nell'ambito del proprio comune. ma fuori del distretto.

 

 

450.000

 

 

 

Membri interni

 

 

(**) 700.000

lett. c) Nominati fuori del proprio comune in sedi d'esame raggiungibili in 60 minuti con mezzi di linea più veloci extra-urbani

 

 

1.000.000

   

lett. d) Nominati in sedi d'esame raggiungibili in un tempo compreso tra 61 e 100 minuti con mezzi di linea più veloci extra-urbani

 

 

1.600.000

   

lett. e) Nominati in sedi d'esame raggiungibili in un tempo superiore a 100 minuti con mezzi di linea più veloci extra-urbani

 

 

4.000.000

 

(*) A detto compenso, per i componenti esterni nominati nel proprio comune ma fuori distretto, va aggiunto il compenso di cui alla lettera b) dei quadro 2).

(**) A detto compenso va aggiunto quello della lettera a) dei quadro 2).

 

 

 

 

 

QUADRO 3

Compenso per ciascuna materia e ciascun candidato spettante al personale impegnato negli esami preliminari dei candidati esterni (privatisti).

--------------------------------------------------------------------

Compenso massimo attribuibile al singolo componente del consiglio di classe o di specifica commissione impegnato negli esami preliminari

 

 

27.000

 

 

 

1.500.000

 

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