Stato giuridico insegnanti di religione

 

STATO GIURIDICO INSEGNANTI DI RELIGIONE (29/7/99)

 

Nella giornata del 14 luglio scorso, la VII Commissione del Senato ha approvato la proposta del sen. Occhipinti di adottare quale testo base per la discussione sullo stato giuridico degli insegnanti di religione il testo da lui predisposto il 21 luglio 98.

Dunque il ddl unificato (che alleghiamo) inizia ufficialmente il cammino parlamentare nella VII Commissione.

Rispetto al testo originario, risulta modificato il comma 5 dell'art. 4 sulla mobilità in caso di revoca delle idoneità.

Siamo impegnati a seguire con attenzione il dibattito, anche attraverso il suggerimento di opportuni emendamenti.


 NUOVO TESTO UNIFICATO PREDISPOSTO DAL RELATORE PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 662-703-1376-1411-2965

 

Art. 1 (Stato giuridico)

 

1. Ai fini dell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche di ogni ordine e grado, quale previsto dall'Accordo di revisione del Concordato lateranense, reso esecutivo con legge 25 marzo 1985, n.121, e dall'Intesa tra il Ministro della pubblica istruzione e il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, resa esecutiva con il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n.751 e successive modificazioni, sono istituiti due distinti ruoli provinciali rispettivamente per gli insegnanti di religione cattolica della scuola materna ed elementare e per gli insegnanti di religione cattolica della scuola media e secondaria superiore, fermo restando che nella scuola materna ed elementare l'insegnamento della religione cattolica può essere affidato ai docenti di sezione o di classe disponibili e riconosciuti idonei dalla competente autorità ecclesiastica, come previsto al punto 2.6 della predetta Intesa.

2. Agli insegnanti di religione cattolica inseriti nei ruoli di cui al comma 1 si applicano, per quanto compatibili con la presente legge, le norme di stato giuridico e il trattamento economico previsti dal testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, di seguito denominato 'testo unico', e dalla contrattazione collettiva.

 

Art. 2 (Dotazioni organiche dei posti per l'insegnamento della religione cattolica)

 

1. Le dotazioni organiche per l'insegnamento della religione cattolica nella scuola media e secondaria superiore sono stabilite dal Provveditore agli studi, nell'ambito dell'organico complessivo di ciascuna provincia, nella misura del 70 per cento dei posti corrispondenti alle classi prevedibilmente funzionanti nel territorio di pertinenza di ciascuna diocesi.

2. Per quanto riguarda la scuola materna ed elementare, le dotazioni organiche sono stabilite dal Provveditore agli studi, nell'ambito dell'organico complessivo di ciascuna provincia, nella misura del 70 per cento dei posti corrispondenti alle classi o sezioni di scuola materna funzionanti nell'anno scolastico precedente a quello di costituzione dell'organico nel territorio di pertinenza di ciascuna diocesi e nelle quali, nel medesimo anno, gli insegnanti titolari non hanno fornito la loro disponibilità all'insegnamento della religione cattolica.

3. I posti di cui ai commi 1 e 2 possono essere coperti con personale a tempo pieno o a tempo parziale, secondo le quote e le modalità stabilite dalla contrattazione collettiva.

 

Art. 3 (Reclutamento)

 

1. Per l'accesso ai ruoli di cui all'articolo 1 si applicano, per quanto compatibili con la presente legge, le norme sul reclutamento del personale docente di cui alla Parte III, Titolo I, Capo II, Sezione II del testo unico.

2. I titoli di qualificazione professionale per partecipare alle procedure concorsuali sono quelli stabiliti al punto 4. dell'Intesa tra il Ministro della pubblica istruzione e il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana di cui all'articolo 1, comma 1.

3. Ciascun candidato dovrà inoltre essere in possesso del riconoscimento di idoneità di cui al Protocollo addizionale, n. 5, lettera a), reso esecutivo con legge 25 marzo 1985, n. 121, rilasciato dall'Ordinario diocesano competente per territorio e potrà concorrere soltanto per i posti disponibili nel territorio di pertinenza di quella diocesi.

4. Relativamente alle prove d'esame, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 5, comma 2, si applicano le norme di cui al comma 1 del presente articolo ed in particolare l'articolo 400, comma 6, del testo unico, che prevedono l'accertamento sulla preparazione culturale generale in quanto quadro di riferimento complessivo, con l'eccezione dei contenuti specifici dell'insegnamento.

5. L'assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato è disposta dal provveditore agli studi d'intesa con l'Ordinario diocesano competente per territorio, ai sensi del protocollo addizionale, n.5, lettera a), reso esecutivo con legge 25 marzo 1985, n. 121, e del punto 2.5 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985 n. 751.

6. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, ai motivi di risoluzione del rapporto di lavoro previsti dalle vigenti disposizioni si aggiunge la revoca dell'idoneità da parte dell'Ordinario diocesano competente, divenuta esecutiva a norma dell'ordinamento canonico.

7. Per tutti i posti non coperti da insegnanti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, si provvede mediante contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dai dirigenti scolastici, su indicazione del provveditore agli studi, d'intesa con il competente Ordinario diocesano.

 

Art. 4 (Mobilità)

 

1. Agli insegnanti di religione cattolica inseriti nei ruoli provinciali di cui all'articolo 1, comma 1, si applicano le disposizioni vigenti in materia di mobilità professionale nel comparto del personale della scuola. La mobilità professionale all'interno dei predetti ruoli è subordinata al possesso del titolo di qualificazione richiesto per il ruolo al quale si aspira e, ove comporti lo spostamento dal territorio di una diocesi a quello di un'altra, al possesso dei requisiti di cui al comma 2.

2. La mobilità territoriale è subordinata al possesso da parte degli insegnanti di religione cattolica del riconoscimento dell'idoneità rilasciata dall'Ordinario diocesano competente per territorio e all'intesa col medesimo Ordinario.

3. L'insegnante di religione cattolica con contratto di lavoro a tempo indeterminato al quale sia stata revocata l'idoneità, e che non fruisca della mobilità professionale nel comparto del personale della scuola, ha titolo a partecipare alle procedure di diversa utilizzazione e di mobilità collettiva previste dall'articolo 35 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29, come modificato dall'articolo 20 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.80.

4. I posti rimasti vacanti a seguito di revoca dell'idoneità non concorrono, per un quinquennio, a determinare la disponibilità per le operazioni di cui all'articolo 2 e sono coperti mediante stipula di contratti di lavoro a tempo determinato ai sensi dell'articolo 3, comma 7.

 

Art. 5 (Norme transitorie e finali)

 

1. Il primo concorso per titoli ed esami che sarà bandito dopo l'entrata in vigore della presente legge è riservato agli insegnanti di religione cattolica che abbiano prestato servizio continuativo nell'insegnamento di religione cattolica per almeno quattro anni e per un orario non inferiore alla metà di quello d'obbligo anche in ordini e gradi scolastici diversi, e siano in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3, commi 2 e 3.

2. Il programma d'esame del primo concorso sarà volto unicamente all'accertamento della conoscenza dell'ordinamento scolastico, degli orientamenti didattici e pedagogici relativi ai gradi di scuola ai quali si riferisce il concorso e degli elementi essenziali della legislazione scolastica.

3. La presente legge si applica anche agli insegnanti di religione cattolica delle regioni di confine, ove essa non risulti in contrasto con le norme locali tutelate dal Protocollo addizionale, n.5, lettera c), reso esecutivo con legge 25 marzo 1985, n.121.

 

 

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