INTERESSI E RIVALUTAZIONE PER PAGAMENTI RITARDATI (11/3/99)

 

C.M. N. 31 DEL 9.2.99

OGGETTO: Cap. 1293 - Spese per interessi o rivalutazione monetaria per ritardato pagamento delle retribuzioni, pensioni e provvidenze di natura assistenziale a favore dei creditori dell'Amministrazione - Applicazione disposizioni di cui al regolamento adottato con decreto dell'1.9.98, n. 352 del Ministero dei Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica

 

Si informa che il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica con circolare n. 83 del 23.12.98 (pubblicata sulla G.U. del 2.1.99, n. 1) ha diramato le istruzioni relative all'applicazione dei decreto 1.9.98, n. 352 con cui è stata regolamentata la liquidazione delle spese in oggetto.

Nella considerazione che dette istruzioni regolano in modo compiuto la materia in argomento, confermando in parte anche le indicazioni fornite dallo scrivente nello scorso anno con la circolare n. 17 del 19.1.98, si evidenzia che i criteri finora seguiti, in conseguenza delle novità intervenute, vanno modificati come segue:

a) il cumulo tra rivalutazione monetaria ed interessi non va più effettuato fino al 31.12.94 (come stabilito con lettera circolare n. 5393 del 13.7.95) ma deve essere applicato soltanto fino al mese di dicembre 1990 (ultimo Indice ISTAT quindi, da tenere in considerazione, è quello riferito a tale mese);

b) gli interessi legali non vanno più calcolati sulle somme nette rivalutate, ma applicati semplicemente sulle somme nette spettatiti secondo i saggi legali in vigore come precisato nella citata circolare;

c) le somme dovute a titolo di rivalutazione (calcolate secondo i nuovi criteri fino al mese di dicembre 1990) non vanno più a loro volta rivalutate;

d) gli interessi su cui applicare l'aliquota massima troveranno la loro indicazione soltanto se liquidati nel corso del medesimo anno in cui viene effettuato il pagamento del credito principale, stante il divieto di anatocismo stabilito al sensi dell'art. 3 - comma 2 - del citato decreto n. 352/98.

In proposito si segnala che con decorrenza 1.1.99 il saggio degli interessi legali, con decreto 10.12.98 del Ministero del Tesoro del Bilancio e della Programmazione Economica è stato ridotto al 2,5%.

In considerazione di quanto sopra si dà assicurazione che la relativa procedura informatizzata, già in via di aggiornamento, sarà a disposizione degli uffici in indirizzo entro breve termine.

Tenuto conto che per effetto delle disposizioni contenute nel suddetto regolamento la liquidazione degli oneri in questione, non più condizionata all'esecuzione di sentenze, si manifesterà in modo più generalizzato, si dispone che dall'1.3.99, a rettifica di quanto contenuto nella circolare n. 283 del 28.4.97, gli uffici scolastici periferici, oltre alle competenze già stabilite, dovranno provvedere alla liquidazione delle spese per rivalutazione monetaria ed interessi riguardanti anche il personale amministrativo in servizio presso gli uffici periferici ivi compreso quello dirigenziale.

Si è ritenuto indispensabile adottare tale ulteriore decentramento non solo per le motivazioni di cui sopra , ma soprattutto al fine di assicurare una maggiore economicità ed efficacia nel disimpegno delle operazioni di liquidazione dei predetti oneri, data l'obiettiva constatazione di poter reperire con immediatezza dati e documenti occorrenti per la definizione delle relative pratiche a livello locale.

Pertanto, questo ufficio, in considerazione di quanto sopra stabilito. provvederà esclusivamente alla definizione delle sole pratiche pervenute entro tale termine. Di conseguenza il personale in servizio presso gli uffici scolastici periferici interessato alla liquidazione degli oneri in argomento, ove non sia stato soddisfatto con provvedimento d'ufficio, potrà indirizzare l'eventuale domanda all'ufficio periferico competente.

Si coglie l'occasione per segnalare che ai sensi dell'art. 26 - comma 4 - della L. 23.1298, n. 448 gli emolumenti arretrati corrisposti ai sensi dell'art. 4 - comma 8 della L. n. 312/80 non danno luogo ad interessi e rivalutazione monetaria. Pertanto, per motivi di opportunità, tutte le istanze inoltrate allo scrivente da parte dei personale degli uffici periferici, volte alla corresponsione della rivalutazione monetaria. Pertanto, per motivi di opportunità, tutte le istanze inoltrate allo scrivente da parte del personale degli uffici periferici, volte alla corresponsione della rivalutazione monetaria ed interessi legali su detti arretrati, saranno in tempi brevi restituite a codesti uffici.

Si evidenzia infine che, sia l'art. 4 - V comma del citato decreto n. 352/98 che la suddetta circolare n. 83 dei Ministero del Tesoro contengono sostanziali novità circa la competenza alla liquidazione della rivalutazione monetaria ed interessi legali sugli arretrati di pensione, competenza che dall'1.1.99 deve far capo all'INPDAP.

In proposito si è in attesa dell'emanazione di disposizioni da parte di detto Ente in ordine alle modalità del passaggio di detta competenza soprattutto per la definizione delle numerose pratiche già istruite sia da parte di questa Amministrazione Centrale che dai Provveditorati agli Studi riguardanti la liquidazione, in esecuzione di sentenze della Corte dei Conti, della rivalutazione monetaria ed interessi legali su ratei di pensione corrisposti, principalmente, in applicazione di sentenze della Corte Costituzionale (es. n. 504/88 e 439/94) e dell'art. 7 del D.P.R. n. 345/93.

Ad ogni buon conto, fino a quando l'INPDAP non farà conoscere le proprie indicazioni, in adesione al parere espresso in merito dal Ministero dei Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica (Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato-IGF), si continuerà ad operare sulla base delle procedure in atto, attesa l'esigenza di non ritardare le aspettative dei creditori. (Il Direttore Generale)

Torna a NOVITA