Art. 22 collegato alla Finanziaria (8/12/98)

Trasmettiamo il testo dell'art. 22 (ex 20) del collegato alla finanziaria 1999 come approvato dalla Camera e trasmesso al Senato.
Segnaliamo in particolare l'intervento relativo alle disposizioni sul sostegno (c. 10) che, abrogando quanto previsto dall'art. 40 c. 1 della L. 449/97, fa rivivere le disposizioni sulla formazione delle classi e sulla definizione dell'organico di sostegno, contenute nel T.U. 297/94.
Tale nuova situazione normativa confligge, tuttavia, con quanto previsto dal 3° c. dell'art. 40 della L. 449/97 (che non è stato abrogato) sulla base del quale l'organico dei docenti di sostegno è definito in rapporto a 1 docente ogni 138 alunni.
Ci riserviamo, quindi, approfondimenti con l'Amministrazione per chiarire le conseguenze del nuovo quadro normativo e per giungere ad un'eventuale modifica e coordinamento del testo.


ART. 22

Norme di interpretazione autentica, di utilizzazione del personale scolastico e trattamento di fine rapporto

(omissis)

6. L'amministrazione scolastica centrale e periferica può avvalersi, per i compiti connessi con l'attuazione dell'autonomia scolastica, dell'opera di docenti e dirigenti scolastici, forniti di adeguati titoli culturali, scientifici e professionali, nei limiti di un contingente non superiore a cinquecento unità, determinato con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Presso gli enti e le associazioni che svolgono attività di prevenzione del disagio psico-sociale, assistenza, cura, riabilitazione e reinserimento di tossicodipendenti e che risultano iscritti all'albo di cui all'articolo 116 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, possono essere disposte, ai sensi dell'articolo 105 del citato testo unico, assegnazioni di docenti e dirigenti scolastici nel limite massimo di cento unità. Alle associazioni professionali del personale direttivo e docente ed agli enti cooperativi da esse promossi, nonché agli enti ed istituzioni che svolgono, per loro finalità istituzionale, impegni nel campo della formazione e della ricerca educativa e didattica, possono essere assegnati docenti e dirigenti scolastici nel limite massimo di cento unità. Le assegnazioni di cui al presente comma, ivi comprese quelle presso l'amministrazione scolastica centrale e periferica, comportano il collocamento in posizione di fuori ruolo. Il personale collocato fuori ruolo deve aver superato il periodo di prova. I docenti e i dirigenti scolastici, all'atto del rientro in ruolo, hanno priorità di scelta tra le sedi disponibili. Qualora il collocamento fuori ruolo abbia avuto durata non superioread un anno scolastico essi sono assegnati alla sede nella quale erano titolari all'atto del collocamento fuori ruolo. È abrogato l'articolo 456 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con eccezione dei commi 12, 13 e 14.

7. A decorrere dall'anno scolastico 2000-2001 le associazioni professionali del personale direttivo e docente e gli enti cooperativi da esse promossi, nonché gli enti ed istituzioni che svolgono, per loro finalità istituzionale, impegni nel campo della formazione possono chiedere contributi in sostituzione del personale assegnato. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono individuati modalità e tempi per sostituire le assegnazioni con contributi nel limite massimo delle economie di spesa realizzate per effetto della riduzione delle assegnazioni stesse. Sull'attuazione dei provvedimenti di cui al comma 6 e al presente comma il Ministro della pubblica istruzione presenta annualmente una relazione al Parlamento.

8. Possono essere disposti comandi di durata annuale del personale di cui al comma 6 presso università degli studi e altri istituti di istruzione superiore, associazioni professionali del personale direttivo e docente ed enti cooperativi da esse promossi, nonché presso enti, istituzioni o amministrazioni che svolgono, per loro finalità istituzionale, impegni nel campo della formazione e in campo culturale e artistico, su loro richiesta e con oneri interamente a loro carico. I comandi che hanno complessivamente durata superiore ad un anno scolastico comportano la perdita della sede di titolarità. A tal fine i periodi trascorsi in posizione di comando ai sensi del comma 6 e del presente comma si sommano se fra gli stessi non vi sia soluzione di continuità.

9. Sono abrogati i commi 3 e 9, con eccezione degli ultimi due periodi, dell'articolo 453 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Il comma 2 dello stesso articolo 453 è sostituito dal seguente: "2. Per la partecipazione alle commissioni giudicatrici di concorso e di esami e ai convegni e congressi di cui al comma 1 e per gli incarichi di cui al comma 4 il personale può essere esonerato dai normali obblighi di servizio per la durata dell'incarico".

10. All'articolo 40, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole da: "Sono abrogati" fino a: "16 aprile 1994, n. 297" sono soppresse.

11. Le economie di spesa derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 6 e 9, stimate in lire 25 miliardi in ragione d'anno, sono utilizzate nel limite del 60 per cento, quantificato in lire 15 miliardi a decorrere dall'anno 1999, per elevare il limite di spesa previsto dalle vigenti disposizioni per i compensi dovuti ai presidenti ed ai componenti delle commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore. Nel limite di spesa complessiva è altresì attribuito un compenso per i componenti dei consigli di classe presso cui si svolgono gli esami preliminari ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 10 dicembre 1997, n. 425.

12. i docenti e i dirigenti scolastici che hanno superato il periodo di prova possono usufruire di un periodo di aspettativa non retribuita della durata massima di un anno scolastico ogni dieci anni. Per i detti periodi i docenti e i dirigenti possono provvedere a loro, spese alla copertura degli oneri previdenziali.

13 All'articolo 205 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, dopo il comma 2, è inserito il seguente: "2-bis. Per ottimizzare le risorse disponibili nell'ambito della programmazione regionale dell'offerta formativa integrata fra istruzione e formazione professionale di cui all'articolo 138 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, i corsi di specializzazione e perfezionamento di cui al comma 2 possono essere istituiti in tutti gli istituti di istruzione secondaria superiore nell'ambito delle attuali disponibilità di bilancio".

14. All'articolo 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, al comma 1, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: ", ferma restando la dotazione di personale di sostegno necessaria a coprire la richiesta nazionale di integrazione scolastica". 15. Al comma 1 dell'articolo 294 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono aggiunte, in fine, le parole: ", anche a riposo".

(omissis)

18. I commi 5 e 6 dell'articolo 193-bis del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti: "5. Le attività di cui ai commi 1 e 3, ivi compresi gli interventi didattici ed educativi integrativi, sono svolte dai docenti degli istituti e rientrano tra le attività aggiuntive di cui all'articolo 43 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale della scuola sottoscritto il 4 agosto 1995, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5 settembre 1995. 6. I finanziamenti per le attività previste dal comma 5, di cui al decreto-legge 28 giugno 1995, n. 253, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 352, confluiscono nel fondo per il miglioramento dell'offerta formativa e per le prestazioni aggiuntive".

(Omissis)

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