FINANZIARIA 2000 (4/1/2000)

 

Depositiamo il testo dell'articolo 21 della legge finanziaria 2000, in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Il testo approvato dal Parlamento conferma la riduzione di un ulteriore 1% degli addetti rispetto a quanto già previsto dalla legge 449/97 (-3% entro il 31/12/99) e introduce alcuni elementi di flessibilità al fine di evitare la riduzione dell'offerta formativa in situazioni di disagio quali zone montane, isole minori o zone a bassa densità demografica, nonché in presenza di alunni portatori di handicap.

L'emendamento, introdotto su proposta governativa, risponde in modo molto parziale alle richieste rappresentate dalla nostra organizzazione nel corso del dibattito parlamentare e del confronto con il Ministro.

Sottolineiamo che gli obiettivi di riduzione già previsti si sono dimostrati oggettivamente non raggiungibili sul piano quantitativo e che le tipologie individuate sono limitative e riduttive; tali tipologie, infatti, non tengono conto di parametri quali il disagio ambientale, quello socioeconomico, etc. che pure sono stati riconosciuti come degni di attenzione in specifici istituti del CCNL (es.: aree a rischio ).

A queste situazioni viene così negato, almeno in via di principio, una specifica rilevanza, in termini di risorse professionali.

L'attuazione e la gestione di questo disposto legislativo sarà sicuramente molto complessa e richiederà particolare impegno sia a livello nazionale che territoriale.

 

 

FINANZIARIA 2000

 

... omissis ...

 

Art. 21 - Riduzione di personale del comparto della scuola

 

Il numero dei dipendenti del comparto della scuola deve essere ridotto, al 31 dicembre 2000, di una percentuale non inferiore all'1 per cento rispetto a quello dei dipendenti in servizio al 31 dicembre 1999, fermi restando gli obiettivi previsti dall'articolo 40, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (1), verificati distintamente ai sensi dell'articolo 39, comma 2-bis, della medesima legge n. 449 del 1997, introdotto dall'articolo 20, comma 1, lettera b), della presente legge (2), nonché quelli previsti dal comma 3 dell'articolo 40 della citata legge n. 449 del 1997 (3). Tale riduzione è disposta in modo da evitare la riduzione di offerta formativa nelle arre montane, nelle isole minori o comunque in aree a bassa densità demografica.

I risparmi derivanti dall'attuazione del comma 1, stimati in lire 534 miliardi in ragione d'anno, sono destinati a incrementare, per l'anno 2001, nella misura di lire 123 miliardi e, a decorrere dall'anno 2002, nella misura del 60 per cento dell'intero ammontare, il fondo di cui all'articolo 40, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alla Regione Valle d'Aosta e alle province autonome di Trento e Bolzano che disciplinano la materia nell'ambito delle competenze derivanti dai rispettivi statuti e dalle norme di attuazione.

 

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(1) L. 27 dicembre 1997, n. 449 Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica

 

Art. 40 - Personale della scuola

 

Comma 1. Il numero dei dipendenti del comparto scuola deve risultare alla fine dell'anno 1999 inferiore del 3 per cento rispetto a quello rilevato alla fine dell'anno 1997. Tale numero costituisce il limite massimo del personale in servizio. Tra i dipendenti che dovranno essere considerati per i fini della programmazione sono inclusi i supplenti annuali e i supplenti temporanei con la esclusione dei soggetti chiamati a svolgere supplenze brevi. La spesa per le supplenze brevi non potrà essere nell'anno 1998 superiore a quella resasi necessaria per soddisfare le esigenze dell'anno 1997. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per la funzione pubblica, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, da esprimere entro trenta giorni dall'avvenuta trasmissione, si provvede alla determinazione della consistenza numerica del personale alla data del 31 dicembre 1999. Con decreti del Ministro della pubblica istruzione, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, da esprimere entro trenta giorni dall'avvenuta trasmissione, sono individuati i criteri e le modalità per il raggiungimento delle finalità predette mediante disposizioni sugli organici funzionali di istituto, sulla formazione delle cattedre e delle classi, sul contenimento delle supplenze temporanee di breve durata assicurando comunque il perseguimento dell'obiettivo tendenziale della riduzione del numero massimo di alunni per classe con priorità per le zone svantaggiate, per le piccole isole, per le zone di montagna, nonché per le aree metropolitane a forte rischio di devianza minorile e giovanile. In attuazione dei princìpi generali fissati dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, è assicurata l'integrazione scolastica degli alunni handicappati con interventi adeguati al tipo e alla gravità dell'handicap, compreso il ricorso all'ampia flessibilità organizzativa e funzionale delle classi prevista dall'articolo 21, commi 8 e 9, della legge 15 marzo 1997, n. 59, nonché la possibilità di assumere con contratto a tempo determinato insegnanti di sostegno in deroga al rapporto docenti/alunni indicato al comma 3, in presenza di handicap particolarmente gravi, fermo restando il vincolo di cui al primo periodo del presente comma. Sono abrogati gli articoli 72, 315, comma 3, 319, commi da 1 a 3, e 443 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Anche in vista dell'attribuzione della personalità giuridica e dell'autonomia di cui all'articolo 21, commi da 1 a 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, è consentita, altresì, alle istituzioni scolastiche la stipulazione di contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, purché non sostitutivi di quelli curricolari, per sperimentazioni didattiche e ordinamentali, per l'ampliamento dell'offerta formativa e per l'avvio dell'autonomia delle istituzioni scolastiche.

Al fine di incrementare la preparazione tecnico-professionale dei giovani, dopo il conseguimento del diploma finale di istruzione secondaria superiore, nel quadro del sistema formativo integrato e della programmazione regionale dell'offerta formativa, lo Stato e le regioni concordano modalità di intese per la realizzazione, anche nelle istituzioni scolastiche, di corsi di formazione superiore non universitaria, anche mediante la costituzione di forme associative con altri soggetti del territorio ed utilizzando le risorse messe a disposizione anche dall'Unione europea, dalle regioni, dagli enti locali e da altre istituzioni pubbliche e private.

 

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Art. 39 - Disposizioni in materia di assunzioni di personale delle amministrazioni pubbliche e misure di

potenziamento e di incentivazione del part-time

 

Comma 2-bis. Allo scopo di assicurare il rispetto delle percentuali annue di riduzione del personale di cui al comma 2 la programmazione delle assunzioni tiene conto dei risultati quantitativi raggiunti al termine dell'anno precedente, separatamente per i Ministeri e le altre amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo ...omissis ...

 

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(3) L. 27 dicembre 1997, n. 449

Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica

 

Art. 40 - Personale della scuola

 

Comma 3. La dotazione organica di insegnanti di sostegno per l'integrazione degli alunni handicappati è fissata nella misura di un insegnante per ogni gruppo di 138 alunni complessivamente frequentanti gli istituti scolastici statali della provincia, assicurando, comunque, il graduale consolidamento, in misura non superiore all'80 per cento, della dotazione di posti di organico e di fatto esistenti nell'anno scolastico 1997-1998, fermo restando il vincolo di cui al primo periodo del comma 1. I criteri di ripartizione degli insegnanti di sostegno tra i diversi gradi di scuole ed, eventualmente, tra le aree disciplinari dell'istruzione secondaria, nonché di assegnazione ai singoli istituti scolastici sono stabiliti con i decreti di cui al comma 1, assicurando la continuità educativa degli insegnanti di sostegno in ciascun grado di scuola. Progetti volti a sperimentare modelli efficaci di integrazione, nelle classi ordinarie, e ad assicurare il successo formativo di alunni con particolari forme di handicap sono approvati dai provveditori agli studi, che possono disporre l'assegnazione delle risorse umane necessarie e dei mezzi finanziari per l'acquisizione di strumenti tecnici e ausili didattici funzionali allo sviluppo delle potenzialità esistenti nei medesimi alunni, nonché per l'aggiornamento del personale. Le esperienze acquisite sono messe a disposizione di altre scuole.

 

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