STRALCIO LEGGE FINANZIARIA 2000 (26/11/99)

 

TITOLO III

Disposizioni in materia di spesa

 

CAPO I

Spese delle amministrazioni centrali

 

ARTICOLO 15

Rinnovi contrattuali

 

1. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 52 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, la spesa per gli anni 2000, 2001 e 2002 relativa ai rinnovi contrattuali del personale dipendente dei comparti dei Ministeri, delle aziende e amministrazioni dello Stato a ordinamento autonomo e della scuola, è determinata, rispettivamente, in lire 629 miliardi, in lire 1.761 miliardi e in lire 2.269 miliardi, ivi comprese le somme da destinare alla contrattazione integrativa. Tutti i provvedimenti e le iniziative di attuazioni del nuovo ordinamento del personale, ad eccezione dei passaggi da un'area funzionale all'altra, continuano a essere finanziati esclusivamente con le risorse dei fondi unici di amministrazione e in ogni caso con quelle destinate alla contrattazione integrativa.

2. Le somme occorrenti per corrispondere i miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, per gli anni 2000, 2001 e 2002 sono determinate, rispettivamente, in lire 236 miliardi in lire 660 miliardi e in lire 850 miliardi. Per le finalità di cui all'articolo 19 della legge, 28 luglio 1999, n. 266, un'ulteriore somma di lire 100 miliardi, per ciascuno dei predetti anni, è utilizzata nell'ambito dei procedimenti negoziali per il personale delle carriere diplomatiche prefettizia e, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 19, per il personale dirigente delle Forze armate e delle Forze di polizia.

3. Le somme di cui ai commi 1 e 2 costituiscono l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 11, comma 3, lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362.

4. Per i rinnovi contrattuali del personale dei comparti degli enti pubblici non economici, delle Regioni e delle autonomie locali, del Servizio sanitario nazionale, delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione e delle università, ivi compreso il personale degli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, e alla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, provvedono le amministrazioni di competenza nell'ambito delle disponibilità dei rispettivi bilanci.

5. Le somme di cui ai commi 1, 2 e 4 sono comprensive degli. oneri contributivi per pensioni di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, e dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

 

ARTICOLO 16

Assunzioni di personale e misure

di potenziamento del part time

 

1. All'articolo 39 legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 22, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 sono aggiunti, infine i seguenti periodi: "Per l'anno 2001 deve essere realizzata una riduzione di personale non inferiore all'1 per cento rispetto a quello in servizio al 31 dicembre 1997, fermi restando gli obiettivi di riduzione previsti per gli anni precedenti. Nell'ambito della programmazione e delle procedure di autorizzazione delle assunzioni, deve esse prioritariamente garantita l'immissione in servizio, dei vincitori dei concorsi espletati alla data del 30 settembre 1999.";

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente: "2-bis. Allo scopo di assicurare il rispetto delle percentuali annue di riduzione del Personale di cui al comma 2 la programmazione delle assunzioni tiene conto dei risultati quantitativi raggiunti al termine dell'anno precedente, separatamente per i ministeri e le altre amministrazioni dello Stato, anche a ordinamento autonomo, per gli enti pubblici non economici con organico superiore a duecento unità, nonché per le Forze armate, le Forze di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Ai predetti fini i ministri per la Funzione pubblica e del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica riferiscono al Consiglio dei Ministri entro il primo bimestre di ogni anno.";

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Per consentire lo sviluppo dei processi di riqualificazione delle amministrazioni pubbliche connessi all'attuazione della riforma amministrativa, garantendo il rispetto degli obiettivi di riduzione programmata del personale, a decorrere dall'anno 2000, il Consiglio dei Ministri su proposta dei ministri per la Funzione pubblica e dei Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, definisce preliminarmente le priorità e le necessità operative da soddisfare, tenuto conto in particolare delle correlate esigenze di introduzione di nuove professionalità. In tale quadro, entro il primo semestre di ciascun anno, il Consiglio dei Ministri determina il numero massimo complessivo delle assunzioni delle amministrazioni di cui al comma 2 compatibile con gli obiettivi di riduzione numerica e con i dati sulle cessazioni dell'anno precedente. Le assunzioni restano comunque, subordinate all'indisponibilità di personale da trasferire secondo le vigenti procedure di mobilità e possono essere disposte esclusivamente presso le sedi, che presentino le maggiori carenze di personale. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle assunzioni previste da norme speciali o derogatorie.";

d) al comma 3-bis sono, soppresse le parole da "ivi compresi" fino alla fine del periodo;

e) dopo il comma 3-bis è aggiunto il seguente:

"3-ter. Al fine di garantire la coerenza con gli obiettivi di riforma organizzativa e riqualificazione funzionale delle amministrazioni interessate le richieste di autorizzazione ad assumere devono essere corredate da una relazione illustrativa delle iniziative di riordino e riqualificazione, adottate o in corso, finalizzate alla definizione di modelli organizzativi rispondenti ai principi di semplificazione e di funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi, con specifico riferimento, eventualmente, anche a nuove funzioni e qualificati servizi da fornire all'utenza. Le predette richieste sono sottoposte all'esame del Consiglio dei ministri, ai fini dell'adozione di delibere con cadenza semestrale, previa istruttoria da parte della presidenza del Consiglio dei ministri, dipartimento della Funzione pubblica, e del ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica. L'istruttoria. è diretta a riscontrare le effettive esigenze di reperimento di nuovo personale e l'impraticabilità di soluzioni alternative collegate a procedure di mobilità o all'adozione di misure di razionalizzazione interna. Per le amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, nonché per gli enti pubblici non economici con organico superiore a duecento unità, i contratti integrativi sottoscritti corredati da una apposita relazione tecnico-finanziaria riguardante gli oneri derivanti dall'applicazione della nuova classificazione del personale, certificata dai competenti organi di controllo, di cui all'articolo 52, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, laddove operanti, sono trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento della funzione pubblica e al ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che, entro trenta giorni dalla data di ricevimento, ne accertano, congiuntamente la compatibilità economico-finanziaria, al sensi dell'articolo 45, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Decorso tale termine, la delegazione di parte pubblici può procedere alla stipula del contratto integrativo. Nel caso in cui il riscontro abbia esito negativo, le parti riprendono le trattative.";

f) il comma 18 è sostituito dai seguenti:

"18. Allo scopo di ridurre la spesa derivante da nuove assunzioni il Consiglio dei ministri, con la determinazione da adottare ai sensi del comma 3 definisce, entro il primo semestre di ciascun anno, anche la percentuale del personale da assumere annualmente con contratto di lavoro a tempo parziale o altre tipologie contrattuali, flessibili, salvo che per le Forze armate, le Forze di polizia e il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco. Tale percentuale non può comunque essere inferiore al cinquanta per cento delle assunzioni autorizzate. Per le amministrazioni che non hanno raggiunto una quota di personale a tempo parziale pari almeno al quattro per cento del totale dei dipendenti le assunzioni possono essere autorizzate, salvo motivate deroghe, esclusivamente con contratto a tempo parziale. L'eventuale trasformazione a tempo pieno può intervenire purché ciò non comporti riduzione complessiva delle unità con rapporto di lavoro a tempo parziale.

18-bis. 9 consentito l'accesso a un regime di impegno ridotto per il personale con qualifica dirigenziale che non sia preposta alla titolarità di uffici, con conseguenti effetti sul trattamento economico secondo criteri definiti dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

g) dopo il comma 20 sono inseriti i seguenti:

"20-bis. Le amministrazioni pubbliche alle quali non si applica la disciplina autorizzatoria delle assunzioni, fermo restando quanto previsto dai commi 19 e 20, programmano le proprie politiche do reclutamento adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni di cui ai commi 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter, per quanto applicabili, realizzabili anche mediante l'incremento della quota di personale a orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione e giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze. Per le Università restano ferme le disposizioni dell'articolo 51.

20-ter. Le ulteriori economie conseguenti all'applicazione del presente articolo, realizzate in ciascuna delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e presso gli enti pubblici non economici con organico superiore a 200 unità, sono destinate, entro i limiti e con le modalità di cui all'articolo 43, comma 5, ai fondi per la contrattazione integrativa di cui ai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro e alla retribuzione di risultato del personale dirigente. Con la medesima destinazione e ai sensi del predetto articolo 43, comma 5, le amministrazioni e gli enti che abbiano proceduto a ridurre la propria consistenza di personale di una percentuale superiore allo 0,4 per cento rispetto agli obiettivi percentuali di riduzione annua di cui al comma 2 possono comunque utilizzate le maggiori economie conseguite".

2. Al comma 1 dell'articolo 33 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, sono soppresse le parole: "Nell'ambito del medesimo comparto". Al medesimo articolo 33, il comma 2 è abrogato.

3. Fatti salvi i periodi di vigenza, maggiori previsti da specifiche disposizioni di legge, la validità delle graduatorie dei concorsi pubblici per il reclutamento del personale, anche con qualifica dirigenziale, presso le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, è elevata da 18 a 24 mesi e comunque permane fino al 31 dicembre 2000. Restano parimenti in vigore fino alla predetta data le graduatorie valide al 31 dicembre 1998.

 

ARTICOLO 17

Riduzione di personale

del comparto della scuola

 

1. Il numero dei dipendenti del comparto della scuola deve essere ridotto, al 31 dicembre 2000, di una percentuale non inferiore all'1 per cento rispetto a quello dei dipendenti in servizio al 31 dicembre 1999, fermi restando gli obiettivi previsti dall'articolo 40, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, verificati distintamente ai sensi dell'articolo 39, comma 2-bis, della medesima legge n. 449 del 1997 introdotto dall'articolo 16. comma 1, lettera b), della presente legge.

2. I risparmi derivanti dall'attuazione del comma 1 stimati in lire 534 miliardi in ragione d'anno, sono destinati a incrementare, per l'anno 2001, nella misura di lire 123 miliardi e, a decorrere dall'anno 2002, nella misura del 60 per cento dell'intero ammontare, il fondo di cui all'articolo 40, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alla Regione Valle d'Aosta e alle provincie autonome di Trento e Bolzano che disciplinano la materia nell'ambito delle competenze derivanti dai rispettivi statuti e dalle norme di attuazione.

 

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