Obbligo formativo (6/6/99)

 

E' stato approvato in via definitiva il testo del collegato alla finanziaria che riguarda anche il settore della formazione professionale, in particolare è stato introdotto l'obbligo formativo fino a 18 anni di età.

A conclusione dell'obbligo scolastico, così come previsto dalla legge n.9/99, i giovani che non proseguono gli studi dovranno scegliere la strada della formazione professionale o dell'apprendistato. Anche nel secondo caso il sistema della formazione professionale dovrà provvedere alla formazione esterna all'azienda. Il provvedimento dovrebbe consentire il recupero totale dell'abbandono scolastico e il reinserimento nel canale professionalizzante di oltre 250.000.

Entro i prossimi 6 mesi i Ministeri del lavoro e delle Pubblica Istruzione dovranno preparare il regolamento di attuazione ed in particolare dovranno prevedere le sanzioni per chi "evade" l'obbligo scolastico e formativo.

Attraverso il regolamento di attuazione saranno stabiliti i criteri coordinati ed integrati di riconoscimento reciproco dei crediti formativi e della loro certificazione. L'obbligo formativo può essere assolto in percorsi anche integrati di istruzione e formazione:

nel sistema di istruzione scolastica;

nel sistema della formazione professionale di competenza regionale;

nell'esercizio dell'apprendistato.

L'obbligo formativo si ritiene assolto con il conseguimento di un diploma di scuola secondaria superiore o di qualifica professionale.

I servizi per l'impiego, su base regionale, per le funzioni di propria competenza, organizzano l'anagrafe dei soggetti che hanno adempiuto all'obbligo scolastico e predispongono le relative iniziative di orientamento.

Pare superata, con l'approvazione dell'art. 69, la fase sperimentale di istituzione della FIS (Formazione Integrata Superiore) partita nel 1998. E' parimenti istituito, all'interno della FIS, il canale IFTS (Istruzione e formazione tecnica superiore), di cui sono già stati attuati oltre 230 corsi, in via sperimentale.

Con il superamento della fase di sperimentazione della FIS, fase che è durata un solo anno scolastico/formativo, il nuovo canale formativo viene ad essere ulteriormente ampliato.

Con decreto adottato di concerto con la Conferenza unificata, saranno definite le condizioni di accesso ai corsi dell'IFTS per coloro che non sono in possesso del diploma di scuola secondaria superiore, gli standard dei diversi percorsi, le modalità che favoriscono l'integrazione dei sistemi formativi. Una volta decisi i criteri di carattere generale, saranno le Regioni ad applicare e a controllare che le norme stabilite dalla legge vengano rispettate. In allegato vi trasmettiamo il testo comparato degli artt. 66, 67, 68 e 69.

Il responsabile nazionale CISL SCUOLA Vincenzo Strazzullo

 

 

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