EDUCAZIONE DEGLI ADULTI (4/1/2000)

E' oggetto di riformulazione da parte dell'Ufficio Studi del M.P.I. l'art. 10 del Collegato sull'istruzione della legge finanziaria 1999, inerente l'istituzione per via legislativa del sistema integrato di educazione degli adulti.

La norma, che attiene sostanzialmente a disposizioni quadro su una materia valorizzata particolarmente negli accordi sociali, ma regolata da sempre con atti amministrativi, si rende necessaria per legittimare il nuovo assetto delle attività EDA innovato con l'O.M. 455/97, inquadrando contemporaneamente questa articolazione del sistema nelle nuove disposizioni previste dal decreto 112/98.

Nel confronto tra OO.SS. ed Ufficio Studi si è attentamente considerato il percorso da compiere a livello istituzionale, attraverso una ricognizione delle norme di riferimento, giungendo alla conclusione che il sistema EDA non può che collocarsi all'interno del modello dell'autonomia con tutte le opportunità di flessibilità, di integrazione e di sviluppo che essa può offrire a livello territoriale.

I nuovi Centri territoriali si configureranno come reti di scuole, di congrue dimensioni (si tratterà di adottare gli opportuni criteri in merito), funzionali alla realizzazione delle diverse tipologie di corsi, ed entreranno nella dinamica del dimensionamento territoriale; l'impegno è per attribuire ai Centri la più ampia autonomia sul piano didattico, organizzativo e finanziario, includendo anche la scuola superiore come sede di erogazione dell'offerta.

Condizione fondamentale per assicurare il funzionamento di tali strutture è la garanzia di un "organico di centro stabile" con possibili arricchimenti derivati dalle esigenze della programmazione corsuale.

Se riusciremo a sancire quanto meno questi principi nello stesso Collegato, si affiderà successivamente alla necessaria decretazione la disciplina più puntuale delle questioni, rinviando alla contrattazione gli aspetti di natura pattizia.

 

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