CONTROVERSIE DI LAVORO E CONCILIAZIONE(11/3/99)

 

C.M. N. 35 DEL 10.2.99

OGGETTO: Prime indicazioni in materia di controversie sul lavoro e di conciliazione

 

Per doverosa conoscenza delle SS.LL. si trascrive integralmente la nota con la quale la Direzione Generale del Personale e degli Affari Generali ed Amministrativi Div. V ha emanato disposizioni informative in ordine all'argomento indicato in oggetto:

"Come è noto, i DD.LL.vi 31.3.98, n. 80 e 29.10.98, n. 387, dando attuazione alle previsioni già contenute nel D.L.vo n. 29/93, hanno dettato una concreta disciplina per il trasferimento della giurisdizione in materia di controversie di lavoro dal giudice amministrativo al giudice ordinario.

Nelle more del completamento della necessaria fase di studio della complessa problematica e delle intese da assumere, in particolare con la Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica e con l'Avvocatura Generale dello Stato, appare opportuno fornire delle prime indicazioni di massima, di carattere strettamente operativo, fermo restando che le stesse saranno integralmente assorbite da ulteriori e più organiche istruzioni da rimettere ad un prossimo atto di normazione secondaria con il quale saranno disciplinati, oltre gli aspetti più strettamente procedurali e normativi, anche il necessario raccordo funzionale tra gli Uffici di questo Ministero e l'Amministrazione periferica.

 

a) Demarcazione temporale della giurisdizione

Essa va ricercata nel comma 17 dell'art. 45 del citato D.Lvo n. 80/98.

Sono assoggettate al Giudice del lavoro le controversie attinenti al periodo del rapporto di lavoro successivo alla data del 30.6.98.

Ne discende che gli atti destinati ad instaurare, modificare o estinguere il rapporto di lavoro e che producano i loro effetti a far tempo dall'1.7.98, dovranno essere impugnati davanti al Giudice ordinario e ne dovranno recare la relativa indicazione.

Inoltre, i provvedimenti di cui trattasi dovranno altresì contenere il riferimento all'obbligatorio esperimento del tentativo di conciliazione ex art. 410 del c.p.c., come modificato dall'art. 36 del D.Lvo n. 80/98.

Stante l'intervenuta disciplina e struttura privatistica del rapporto di lavoro, devono ritenersi non più esperibili il ricorso gerarchico (fatto salvo quanto si dirà in appresso) e il ricorso straordinario al Capo dello Stato.

Restano assoggettate alla giurisdizione del Giudice amministrativo le controversie su provvedimenti ì cui effetti si producano e si esauriscano anteriormente alla predetta data.

 

b) Art. 22, comma 25, D.Lvo n. 387/98

Per il personale dei comparto scuola, fino alla entrata in vigore della, nuova disciplina derivante dal contratto collettivo per il quadriennio 19982001, ai sensi della norma in epigrafe, continuano ad applicarsi le procedure di cui agli artt. 272, 484, 522, 524, 525 e 586 del D.L:vo 16.4.94, n. 297.

Di tale forma di impugnativa andrà quindi fatta menzione in calce all'atto.

Resta ferma, tuttavia, la circostanza che sia gli atti non definitivi che quelli definitivizzati a seguito dell'esperimento dei ricorso gerarchico, possono essere impugnati presso il giudice del lavoro. secondo le indicazioni fornite nel precedente punto a).

 

c) Rappresentanza in giudizio e in sede conciliativa

Si richiama l'attenzione di tutti gli Uffici sulle disposizioni di cui all'art. 42 del D.L.vo n. 80/98., come modificato dall'art. 19, c. 17, del D.L.vo n. 387/98, nella parte in cui prevede che le Amministrazioni possano essere difese in giudizio mediante propri dipendenti muniti di delega di rappresentanza e difesa, anche ai fini transattivi.

Si rende altresì necessario provvedere alla individuazione del rappresentante dell'Amministrazione che dovrà far parte del Collegio di conciliazione di cui all'art. 69 bis del D.L.vo n. 29/93, nonché dei rappresentanti degli uffici che, di volta in volta, dovranno comparire dinanzi al Collegio stesso, muniti del potere di conciliare sulle controversie di lavoro.". (Il Dirigente)

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