DDL collegato alla finanziaria (10/5/2000)

 

Riportiamo gli articoli del DDL collegato alla legge finanziaria che riguardano la scuola e l'istruzione.

CAMERA DEI DEPUTATI - XIII LEGISLATURA
Resoconto della VII Commissione permanente
(Cultura, scienza e istruzione)

Giovedì 30 marzo 2000.

Istruzione e ricerca (C. 6560). Articoli aggiuntivi approvati

Art. 1-bis.

(Disposizioni sul trasferimento alle dipendenze dello Stato

di insegnanti dipendenti da amministrazioni comunali).

1. Il personale di ruolo dipendente dalle amministrazioni comunali in possesso del titolo di studio richiesto per partecipare ai concorsi ordinari per l'insegnamento nelle scuole elementari e che presta servizio per le scuole elementari statali è trasferito a domanda alle dipendenze dello Stato e inquadrato a decorrere dal 1o settembre 2001 nei ruoli principali del personale insegnante delle scuole elementari statali.

2. Al personale di cui al comma 1 è riconosciuta integralmente, a tutti gli effetti giuridici ed economici, l'anzianità di servizio maturata presso l'amministrazione comunale di provenienza; all'atto dell'inquadramento viene assegnata a tale personale una sede di servizio disponibile, tenendo anche conto delle preferenze espresse.

3. Ai fini di cui al comma 1 sono rivalutati, secondo le disposizioni vigenti per il personale docente statale, sia i punteggi conseguiti per gli anni di servizio prestati alle dipendenze dell'ente locale, sia i titoli valutabili posseduti all'atto del trasferimento nei ruoli dello Stato. soppresso

4. Il trasferimento del predetto personale, che ne faccia richiesta entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, avviene secondo tempi e modalità da stabilire con decreto del Ministro della pubblica istruzione, emanato di concerto coi Ministri dell'interno, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica sentita l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI).

5. A decorrere dal 1o settembre 2001 si procede alla riduzione dei trasferimenti statali a favore dell'ente locale, in misura pari alle spese comunque sostenute dagli stessi enti nell'anno finanziario precedente a quello dell'effettivo inquadramento del personale; i criteri e le modalità per la determinazione degli oneri sostenuti dall'ente locale sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, emanato entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e della pubblica istruzione e per la funzione pubblica, sentita l'ANCI. Agli ulteriori oneri derivanti dall'inquadramento di cui al presente articolo stabiliti in lire 2.945.620.000 per l'anno 2001 e 8.836.860.000 a decorrere dall'anno finanziario 2002 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2000-2002 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente Fondo speciale dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio

 

 

Art. 11-bis.
(Scuole di specializzazione per l'insegnamento nella scuola secondaria).

1. L'esame di Stato che si sostiene al termine del corso svolto dalle scuole di specializzazione di cui all'articolo 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, ha valore di prova concorsuale ai fini dell'inserimento nelle graduatorie permanenti previste dall'articolo 401 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dall'articolo 1, comma 6, della legge 3 maggio 1999, n. 124.

2. Con decreto da emanare di concerto con il Ministro della Pubblica Istruzione e il Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica sono stabilite le prove d'esame, che dovranno accertare sia il possesso delle necessarie conoscenze disciplinari sia l'avvenuta acquisizione, nella scuola di specializzazione, delle competenze professionali, nonché le relative modalità di svolgimento.

3. Con il medesimo decreto di cui al comma 2 vengono determinati i criteri e le modalità di costituzione delle commissioni, sia di ammissione alla scuola di specializzazione sia di esame finale, e il punteggio da attribuire al risultato dell'esame finale sia ai fini dell'inserimento nelle graduatorie permanenti sia ai fini dell'esito del concorso per esami e titoli, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 3 del decreto ministeriale 24 novembre 1998, n. 460.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche a coloro che frequentano le scuole di specializzazione alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

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