OGGETTO: Parere su programmi di formazione e modalità di verifica finale dei corsi di riconversione professionale

 

Adunanza del 20 dicembre 1999

 

IL CONSIGLIO NAZIONALE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

 

Viste le note prot. n. D1/ 5650 del 28.9.99 e prot n. DI/ 6033 del 15.10.99 (Direzione Generale. dei Personale e degli Affari Generali e Amministrativi - Div. I), con le quali il Ministro della P.I. ha chiesto il parere di questo CNPI in merito all'argomento in, oggetto;

Visti gli artt. 24 e 25 del D. L.vo n. 297 del 16.4.94;

Visto il documento istruttorio presentato dal Comitato Orizzontale relativo alla Scuola Secondaria Superiore ed incaricato di riferire al Consiglio in ordine all'argomento in oggetto specificato;

dopo ampio ed approfondito dibattito;

ESPRIME il proprio parere nei seguenti termini:

 

PREMESSA

 

Il CNPI, preliminarmente, sottolinea come l'entrata in vigore della L. n. 124/99 (art. 5), abbia riconosciuto la piena funzione docente anche agli I.T.P. che svolgono la loro attività anche in compresenza cosi che, attualmente, la stessa normativa pone i docenti di laboratorio, indipendentemente dal come si esplica la attività di insegnamento, "pleno iure" nella funzione docente in parola e, di conseguenza, nel contesto della normativa regolamentare che disciplina gli istituti di mobilità e di riconversione professionale ad essa rivolti.

In tale contesto, il CNPI esprime il convincimento che la formulazione del parere non possa prescindere dall'analisi del quadro più, generale che, afferisce agli istituti sopra menzionati.

 

Pertanto:

 

VISTA la proposta di. cui alle precitate note con le quali l'Amministrazione propone la strutturazione di corsi di riconversione destinati agli Insegnanti Tecnico Pratici;

ATTESO che gli stessi si rivolgono ai titolari di tabella C i cui insegnamenti sono stati ricondotti, dal D.M. n. 354/98, in "ambiti disciplinari" coerentemente con il disposto di cui all'art. 40, comma 10, della L. n. 449/97;

PRESO ATTO che nelle premesse dei D.M. 354/98 si fa esplicito riferimento alla "snellezza ed economicità" delle procedure relative al e al reclutamento, ad "una più ampia mobilità professionalità personale nell'ambito del settore";

RILEVATA la insostituibile attività formativa assicurata dai Docenti Tecnico Pratici negli Istituti Tecnici e Professionali;

RICONOSCIUTA la valenza formativa che l'attività di laboratorio riveste nella scuola dell'innovazione ai fini dell'integrazione del "sapere" con il "saper fare";

 

il CNPI esprime le proprie considerazioni nei seguenti termini

 

IL RUOLO DEI DOCENTI DI LABORATORIO NELLA SCUOLA

 

L'Istruzione tecnica e professionale ha svolto, negli ultimi decenni, un ruolo essenziale nella formazione. iniziale di moltissimi giovani, in gran parte provenienti da strati sociali a debole grado di istruzione, e benessere. Essa è riuscita nel complesso ad assicurare al sistema economico e produttivo una continua e flessibile alimentazione, di quadri intermedi, adattando progressivamente la struttura curricolare dei propri corsi alle esigenze emerse; in questo contesto è stata sempre più preziosa l'attività dei Docenti di laboratorio che, per competenze e professionalità hanno favorito il collegamento e l'interazione tra scuola e mondo del lavoro, considerata la valenza formativa, che rivestono le esercitazioni in laboratorio e l'urgenza di offrire ai giovani modelli di sapere spendibili all'interno della società.

Anche per questo il D.P.R. n. 1222 del 30.9.61 per l'Istruzione Tecnica;. la riforma degli Istituti Professionali di cui al D.M. 24.4.94, oltre che ribadire l'autonoma collocazione dei Docenti Tecnico Pratici in alcuni settori (alberghiero, moda, etc.), hanno individuato gli I.T.P. quale riferimento per. le scelte di formazione dei giovani - assegnando loro spazi di concreta attività nell'area di approfondimento o di progetto - e li hanno altresì individuati quale referenti per l'orientamento professionale degli studenti - con le specifiche attività di raccordo scuola mondo del lavoro, previste in via ordinamentale nell'area di professionalizzazione. Anche gli annuali contratti siglati tra Amministrazione e OO.SS., relativamente alle utilizzazioni, hanno indicato gli I.T.P. quali destinatari di appositi progetti di raccordo tra istituzione scolastica e mondo. produttivo, in ciò, assegnando loro un compito non secondario, nell'ottica più generale di "apertura" e di "raccordo" della: scuola con al realtà economico-produttiva con apprendimenti di tipo sperimentale "induttivo-deduttivo" e, quindi, un'offerta integrata che oggi viene sempre più valorizzata, anche con canali formativi del tutto innovativi (I.F.T.S).

In tal senso, l'Amministrazione, in perfetta coerenza con gli obiettivi innovativi, ha investito quote finanziarie significative per la formazione degli Insegnanti Tecnico Pratici, ai quali sono state peraltro dirette speciali attività di riconversione e di aggiornamento.

 

POSIZIONE GIURIDICA

 

Al quadro di riferimento sopra rappresentato, non risponde la posizione giuridica degli I.T.P., che di conseguenza va rivista anche, perché l'attuale quadro normativo che la regolamenta presenta palesi contraddizioni.

Se infatti, il T.U. emanato con D.L.vo n. 297/94, riconosce agli I.T.P. in compresenza la sola funzione di supporto a quella dei docenti di teoria , l'art. 5, della L. n. 124/99 (che peraltro ancora attende di essere disciplinato con atti organizzativi dell'Amministrazione dovendo prevedere, tra l'altro, anche per i docenti di laboratorio in compresenza l'accesso agli incarichi di presidenza - con conseguente annullamento della C.M. 17.12.85 n. 362) dispone che "Gli insegnanti tecnico-pratici, anche quando il loro insegnamento "si svolge in compresenza, fanno parte, a pieno titolo e con pienezza di voto deliberativo, del Consiglio di classe", riconoscendo così ai docenti di laboratorio 'anche in compresenza, la piena titolarità della funzione docente.

Ancor prima della nuova disposizione normativa, coerentemente con le esigenze connesse con la specifica funzione, la DIRPROFESSIONALE (prot. n. 1765/B/1/A del 14.2.95) e. la DIRTECNICA (prot. n. 3005 del 28.3.95) - consce delle situazioni modificatesi nel tempo - hanno diramato istruzioni circa l'assegnazione di un registro personale ai docenti tecnico-pratici in compresenza sul quale "annotare i voti di profitto, la materia spiegata, gli esercizi assegnati e corretti, le assenze e le mancanze degli alunni", con i limiti, tuttavia; del disposto, considerato il vincolo di cui al previgente comma 4 dell'art. 5 del D.L.vo n. 297/94.

 

TITOLI DI ACCESSO (AGLI INSEGNAMENTI TECNICO-PRATICI)

 

I titoli di accesso alla tabella C, negli ultimi venti anni, non hanno subito sostanziali modifiche, nel senso che, ancora oggi, è previsto il diploma di scuola secondaria di secondo grado ai fini dell'insegnamento.

In tal modo, a fronte di una situazione dinamica . degli ordinamenti che coinvolge a pieno anche i docenti tecnico-pratici, quella degli I.T.P. risulta essere una posizione assolutamente decontestualizzata con il panorama sopra rappresentato, tanto più che non è stata attuata la Direttiva Europea recepita con la L. n. 341/90 -, secondo la quale tutti i docenti devono essere in possesso di una formazione di livello universitario.

Il C.N.P.I. ha denunciato tale inadempienza da tempo (a riguardo si veda: Parere prot. n. 3778 del 25.5.98 - Pronunzia dello Schema di Decreto Ministeriale recante "Criteri generali per la disciplina da parte delle Università degli ordinamenti dei corsi di laurea in Scienze della formazione primaria e delle scuole di specializzazione per l'insegnamento nella scuola secondaria"; Parere prot. n. 5133 del 17.7.98 "Definizione nuove aree disciplinari di cui alla tabella C del D.M. 39/98"; Parere prot. n. 9883 del 21.12.98 "Prove d'esame per gli ambiti disciplinari relativi alla Tabella "C" (Insegnamenti Tecnico-Pratici)" - ritenendo "non più dilazionabile la necessità di assicurare la formazione a livello. universitario anche per i docenti di tabella C". A tutt'oggi, però, l'Amministrazione non ha recepito il predetto orientamento, e pertanto si sollecita l'attivazione di specifiche iniziative di formazione a livello universitario per i docenti tecnico-pratici, anche ricorrendo ad azioni di formazione a distanza, magari esportando modelli già percorsi individualmente dai Docenti Tecnico-Pratici di alcuni. settori (come quello dell'area del turismo).

I corsi dì riconversione professionale, ad avviso del CNPI, non possono che rispondere alle logiche previste nelle premesse del D.M. 354/98, secondo le quali va garantita. una "più ampia mobilità professionale", almeno tra le classi di concorso che costituiscono l'ambito disciplinare.

 

CORSI DI RICONVERSIONE

 

Nel prendere atto che molti degli ambiti disciplinari della tabella C sono stati costituiti superando il disposto normativo della L. n. 449/97 - che li voleva limitare alle sole classi di concorso al cui titolo di accesso è il medesimo - ai corsi di riconversione. ad avviso del CNPI, deve essere garantito il valore abilitante. In ipotesi diversa, essi assolverebbero ad una funzione limitata che, per quanto apprezzabile, non consente l'auspicata mobilità professionale, neanche tra le classi di concorso dell'ambito disciplinare.

Per quanto sopra analizzato, si rileva dunque che:

a) la L. 341/90 prevede l'obbligo di formazione universitaria per tutti i docenti (senza escludere gli I.T.P.);

b) la L. 144/99 riconosce la funzione docente anche agli insegnati tecnico-pratici operanti in compresenza;

c) la L. 449/97, nel prevedere gli ambiti disciplinari, sancisce la necessità di accorpare le classi di concorso o gli insegnamenti con riferimento al titolo di studio di accesso;

d) il D.M. 354/98, nel costituire gli ambiti disciplinari, ne interpreta la funzione ai fini della mobilità professionale dei docenti;

e) la L. 417/89 riconosce l'accesso all'insegnamento di cui alla tabella C per quanti, in possesso di un titolo di studio di scuola secondaria, avessero superato le prove di un precedente concorso a carattere idoneativo;

f) il C.N.P.I. in più occasioni (parere n. 3778 del 25.5.98; parere n. 5133 del 17.7.98; parere n. 9883 del 21.12.98) ha espresso la necessità di "valutare il problema non più dilazionabile della formazione a livello universitario anche per i docenti di tabella C".

 

Il CNPI:

considerato che, con riferimento all'attuale quadro normativo, i corsi di riconversione proposti avrebbero validità ai soli fini dell'aggiornamento, sicché non consentirebbero il passaggio da una all'altra classe di concorso, anche del medesimo ambito disciplinare, in contrasto con lo spirito e la norma degli "ambiti disciplinari";

ritenuto che l'impostazione proposta possa, portare ad una scarsa richiesta di partecipazione da parte dei docenti potenzialmente interessati, talché risulterebbe ingiustificato il forte impegno economico ed organizzativo necessario per attivare i menzionati corsi:

 

esprime parere contrario

 

all'ipotesi prospettata circa i programmi di riconversione professionale i cui corsi non abbiano valore abilitante. Qualora invece i programmi proposti e le modalità di verifica finali servissero per l'attivazione di corsi di riconversione professionale con valore dì abilitazione e/o idoneità e quindi utili ai fini della mobilità dei personale, il CNPI

 

esprime parere favorevole.

 

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