Legge 448/98: "anno sabbatico" (11/5/2000)

 

Il MPI ha emanato in data 28.3.2000 la C.M. n. 96 con la quale fornisce alcuni chiarimenti relativi alla fruizione di quanto stabilito dal comma 14 dell'articolo 26 della legge 448/98 (la "Finanziaria '99) e cioè che "I docenti e i dirigenti scolastici che hanno superato il periodo di prova possono usufruire di un periodo di aspettativa non retribuita della durata massima di un anno scolastico ogni dieci anni. Per i detti periodi i docenti e i dirigenti possono provvedere a loro spese alla copertura degli oneri previdenziali".

In particolare, l'Amministrazione ritiene :

- che sulla richiesta di fruizione della suddetta aspettativa non deve esserci alcun discrezionale apprezzamento da parte del superiore gerarchico;

- che la stessa non può essere oggetto di frazionamento e che pertanto la richiesta e la fruizione di un periodo inferiore all'anno esaurisca, comunque, nel decennio considerato, la possibilità di richiedere altri periodi di analoga assenza.

Il testo della C.M. 96 è consultabile nel nostro sito Internet: www.cislscuola.it

 

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