ANINSEI: commissioni di conciliazione (26/6/2000)

 

Si trasmette il verbale di accordo per la costituzione delle commissioni provinciali di conciliazione stipulato con l'ASSOSCUOLA per la composizione delle controversie individuali e plurime in sede sindacale.

VERBALE DI ACCORDO PER LA COSTITUZIONE DELLE COMMISSIONI PROVINCIALI DI CONCILIAZIONE

Il giorno 21/6/2000 presso la sede nazionale ASSOSCUOLA, sita in Roma, p.zza G. Belli, 2

tra

la ASSOSCUOLA, rappresentata da Lazzari Luciano

e

CGIL Scuola rappresentata da M. Mari

CISL Scuola rappresentata da V. Strazzullo e E. Formosa

UIL Scuola rappresentata da A. E. Bellardini

SNALS Confsal rappresentata da A. Costanzo

È stato stipulato il presente accordo relativo alle procedure per la conciliazione delle controversie individuali e plurime in sede sindacale in applicazione di quanto previsto dall'art.60 "tentativo obbligatorio di conciliazione" del CCNL 1998-2001.

Le parti convenute concordano quanto segue:

Articolo 1

Vengono costitute, all'interno delle Commissioni Paritetiche Regionali previste dal Contratto, Commissioni di conciliazione provinciali.

L'attività di segreteria è curata dalla Commissione paritetica regionale.

La Commissione di conciliazione provinciale è composta:

  1. un rappresentante dell'ASSOSCUOLA a livello regionale;
  2. un rappresentante a livello provinciale e/o regionale di ciascuna delle Organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL a livello provinciale, alla quale il dipendente sia iscritto o abbia conferito mandato.

I membri della commissione di conciliazione, per svolgere il loro ruolo effettivo di conciliatori, debbono aver depositato la firma presso la Direzione Provinciale del lavoro di competenza, ai sensi di quanto previsto dalla legge.

La parte interessata alla definizione della controversia è tenuta a richiedere il tentativo di conciliazione in sede sindacale per il tramite l'Organizzazione sindacale alla quale sia iscritta o abbia conferito mandato

L'ASSOSCUOLA o l'Organizzazione Sindacale dei lavoratori che rappresenta la parte interessata, deve a sua volta denunciare la controversia alla commissione provinciale di conciliazione per mezzo di lettera raccomandata ar., fax -simile, consegna a mano in duplice copia o altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento.

La denuncia deve contenere gli elementi essenziali della controversia.

Ricevuta la comunicazione la Commissione di conciliazione provvederà entro 20 giorni alla convocazione delle parti fissando il giorno e l'ora in cui sarà esperito il tentativo di conciliazione.

Il tentativo di conciliazione deve essere espletato entro il termine previsto dall'art. 37 del D.Lgs 80/98 che decorre dalla data di ricevimento (lettera a.r. o fax) o di presentazione a mano della richiesta da parte dell'ASSOSCUOLA o dell'Organizzazione Sindacale a cui il lavoratore conferisce mandato.

Articolo 2

La Commissione di conciliazione provinciale esperisce il tentativo obbligatorio di conciliazione ai sensi e per gli effetti degli artt. 410, 411 e 412 del codice di procedura civile, come modificati dalla L.533/73, dal D.Lgs 80/98 e dal D.Lgs. 387/98.

Il processo verbale di accordo, di parziale accordo e/o di mancato accordo viene depositato, a cura della Commissione di conciliazione, presso la Direzione Provinciale del lavoro di competenza per territorio.

Il verbale, redatto secondo quanto previsto dalla legge, deve, inoltre, contenere al suo interno:

  1. il richiamo al contratto o accordo collettivo che disciplina il rapporto di lavoro al quale fa riferimento la controversia;
  2. la presenza dei conciliatori, sia di parte sindacale che di parte datoriale, i quali abbiano depositate le firme presso la Direzione Provinciale del lavoro competente per territorio;
  3. la presenza delle parti personalmente o correttamente rappresentate.

I verbali di conciliazione, di mancato accordo e di parziale accordo, redatti in sei ( ) copie, debbono essere sottoscritti dalle parti interessate e dai rappresentanti delle rispettive organizzazioni, sia di parte sindacale che da parte datoriale.

Due copie del verbale vanno depositate, a cura della Commissione di conciliazione, all'Direzione Provinciale del lavoro ai sensi e per gli effetti del 3° comma dell'art.411, dell'art. 412 del c.p.c. e dall'art.2113 del c.c., così come modificati dalla L.533/73, dal D.Lgs 80/98, dal D.Lgs 387/98 e da ogni altra norma relativa alla conciliazione delle vertenze di lavoro.

Articolo 3

Qualora le parti, dopo l'invio della comunicazione del tentativo di conciliazione della controversia, che abbiano già trovato la soluzione della controversia tra loro insorta, possono richiedere, attraverso spontanea comparizione, di conciliare la controversia stessa, in sede di Commissione Provinciale di conciliazione, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli art. 2113, comma 4 del c.c., degli artt. 410 e 411 del c.p.c. come modificati dalla L.533/73 e dal D.Lgs 80/98 e dal D.Lgs 387/98 in sede di commissione territoriale di conciliazione.

A tal fine il lavoratore dovrà conferire mandato per iscritto al rappresentante dell'organizzazione sindacale componente della stessa commissione territoriale di conciliazione di riferimento.

La commissione di conciliazione, nel recepire l'accordo tra le parti nel processo verbale, verifica il merito dell'accordo stesso.

Le Organizzazioni sindacali per assicurare l'attuazione di quanto sopra, metteranno a disposizione a turno un loro rappresentante, provvisto dei requisiti previsti dalla legge.

Articolo 4

In attesa della costituzione, promossa dal lavoratore, del Collegio di conciliazione e arbitrato di cui all'art.7 della L. 300/70 presso la Direzione Provinciale del lavoro, alla Commissione paritetica territoriale possono essere demandate le vertenze relative all'impugnazione di provvedimenti disciplinari per il tentativo di conciliazione.

Qualora il tentativo di conciliazione abbia esito positivo, l'Associazione datoriale provvederà a darne comunicazione alla Direzione Provinciale del lavoro per l'archiviazione della richiesta del lavoratore di Costituzione del Collegio di conciliazione ed arbitrato.

Articolo 5

Le vertenze collettive restano di competenza della Commissione paritetica regionale così come previsto dal CCNL.

Articolo 6

Le decisioni assunte dalla Commissione territoriale di conciliazione non costituiscono interpretazione autentica del contratto collettivo nazionale di lavoro.

Tale competenza resta di esclusiva pertinenza della Commissione Paritetica Nazionale così come previsto dal CCNL.

Articolo 7

Il presente accordo è finalizzato e si applica nei confronti dei soli associati ASSOSCUOLA.

I mezzi necessari per il funzionamento delle Commissioni Provinciali di conciliazione ed per lo svolgimento delle procedure inerenti, sono assicurati dalle quote di assistenza contrattuale previste.

Il presente accordo entra in vigore dal 21 giugno 2000.

 

 

 Torna a NOVITA'