Settore Mercato del lavoro Mezzogiorno Programmazione Negoziata

 

 

 

 

A TUTTE LE STRUTTURE

 

Roma, 30 giugno 2000

Prot. n. 647/PG/amp

All.: n. 1

 

 

OGGETTO: Emendamento governativo ddl ammortizzatori sociali: istituzione "Fondi interprofessionali paritetici per la formazione continua"; accreditamento strutture pubbliche e private di formazione professionale; contributi legge 40/87; piani finanziamento regionali ristrutturazione enti formazione professionale, contributo statale di 100 miliardi per l'anno 2000 ex Fondo Occupazione legge 236/93.

 

Carissimi,

trasmettiamo, per conoscenza, il testo dell'emendamento che reca interventi in materia di formazione professionale, presentato dal Governo alla Commissione Lavoro della Camera mercoledì 18 giugno u.s.

Si tratta di un articolo da inserire nel disegno di legge che proroga la riforma degli ammortizzatori sociali, la cui approvazione è prevista in tempi ragionevolmente rapidi.

Con esso, nei commi 1/10, si autorizza la costituzione, per i settori dell'industria, dell'agricoltura, del terziario e dell'artigianato, di Fondi interprofessionali paritetici per la formazione continua, a cui afferiranno progressivamente le risorse del contributo integrativo di cui all'art.25 della legge 845/78 (0,30%), da parte dei datori di lavoro aderenti a ciascun Fondo.

I datori di lavoro aderenti ai Fondi verseranno il contributo dello 0,30% all'INPS che provvederà a un ristorno bimestrale. Rimangono immutate le disposizioni per i datori di lavoro non aderenti.

I Fondi si costituiscono su base pattizia bilaterale, tramite accordi interconfederali stipulati dai datori di lavoro e dai lavoratori maggiormente rappresentativi. Saranno soggetti giuridici di natura associativa o soggetti dotati di personalità giuridica (articoli 36 e 12 del Codice civile).

Accordi interconfederali definiranno anche le modalità organizzative e operative relative di gestione dei Fondi, attivati su autorizzazione del Ministro del Lavoro e soggetti alla sua vigilanza.

Un Osservatorio istituito presso il Ministero del Lavoro avrà il compito di proporre indirizzi, monitorare l'attività dei Fondi, coordinare le iniziative di formazione.

I Fondi partiranno con una dotazione finanziaria di 100 miliardi ricavata per il 25% dagli importi per la formazione continua previsti per il 1999 e il 2000 dall'art.66 della 144/99.

Il comma 12 dell'articolo autorizza le strutture pubbliche e private a svolgere attività di orientamento e formazione, a finanziamento pubblico, presso le sedi operative accreditate secondo l'Accordo della Conferenza Stato-Regioni del 18 febbraio 2000 (vedi relativa circolare n. 611 del 24.2.2000).

I commi 13/15 stabiliscono:

La proposta del Governo è il risultato di un lungo confronto con CGIL CISL UIL che non si è ancora concluso e proseguirà nelle sedi istituzionali opportune.

Significativa è la scelta di dare avvio alla costituzione dei Fondi per la formazione continua, bloccata da oltre due anni, rispettando gli obiettivi originari fissati dall'art.17 della legge 196/97: fare dei Fondi soggetti di natura privatistica, gestiti secondo i criteri e le modalità tipici dell'associazionismo bilaterale e sottoposti a forme di controllo e di indirizzo pubblici.

Degno di rilievo è anche il fatto che siano attivate le procedure di accreditamento delle strutture che fanno formazione professionale, dando seguito agli accordi fra Stato e Regioni, e che siano sbloccate le somme statali destinate a sostenere la ristrutturazione degli enti di formazione professionale.

Sull'iter dell'articolo di legge governativo e sugli sviluppi del confronto fra OO.SS. e controparti istituzionali sarà nostra cura tenervi informati.

Fraterni saluti

IL SEGRETARIO CONFEDERALE

(Raffaele Bonanni )

Allegato n.1

A.C. n. 7022 -

Emendamento

 

Dopo l'articolo 1 inserire il seguente

Art. 1-bis

(Interventi in materia di formazione professionale)

 

 

1. Al fine di promuovere, in coerenza con la programmazione regionale e con le funzioni. di indirizzo in materia del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, lo sviluppo della formazione professionale continua in un'ottica di competitività delle imprese e di garanzia di occupabilità dei lavoratori, possono essere costituiti, per ciascuno dei settori economici dell'industria, dell'agricoltura, del terziario e dell'artigianato, nelle forme di cui al comma 5, 'Fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua" di seguito denominati Fondi; gli accordi interconfederali stipulati dalle organizzazioni sindacali . dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale possono prevedere la costituzione di fondi anche per settori ulteriori. Ai Fondi afferiscono, progressivamente e secondo le disposizioni di cui al presente articolo, le risorse derivanti dal gettito del contributo integrativo stabilito dall'articolo 25, commi 3 e 4, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni, relative ai datori di lavoro che aderiscono a ciascun Fondo.

2. I datori di lavoro che aderiscono ai Fondi effettuano il versamento del contributo integrativo di cui al comma 1 all'INPS che provvede bimestralmente a trasferirlo al Fondo indicato dal datore di lavoro.

3.Nei confronti del contributo versato ai sensi del comma 2, trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 25 della citata legge n. 845 del 1978, e successive modificazioni.

4. Resta fermo per i datori di lavoro che non aderiscono ai Fondi l'obbligo a versare all'INPS il contributo integrativo di cui al comma 1, secondo le previgenti disposizioni.

5. Ciascun Fondo é costituito sulla base di accordi interconfederali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale:

a) come soggetto giuridico di natura associativa ai sensi dell'articolo 36 del codice civile;

b) come soggetto dotato di personalità giuridica ai sensi dell'articolo 12 del codice civile con procedimento per il riconoscimento rientrante nelle competenze del Ministro del lavoro e della previdenza sociale ai sensi dell'articolo 2. comma 1, della legge 12gennaio 1991, n. 13.

6. I Fondi possono concordare modalità organizzative ed operative congiunte al fine di una migliore efficacia della loro attività ed individuare, altresì, indirizzi e linee d'azione comune per il conseguimento delle finalità ad essi demandate ai sensi del comma 1, avvalendosi, a tal fine, anche dell'attività dell'Osservatorio di cui al comma 9.

7. I Fondi sono attivati a seguito di autorizzazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, previa verifica della congruità, rispetto alle finalità istituzionali previste al comma 1, dei criteri di gestione delle strutture di funzionamento dei Fondi stessi e della professionalità dei gestori. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale esercita la vigilanza sulla gestione del Fondo.

8. In caso di omissione, anche parziale, del contributo integrativo di cui al comma 1, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere, oltre al contributo omesso e alle relative sanzioni, una somma, a titolo di sanzione amministrativa, di importo pari a quella del contributo omesso; gli importi delle sanzioni amministrative sono versati ai Fondi.

9. Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è istituito 1' "Osservatorio della formazione continua" con il compito di elaborare proposte di indirizzo, monitorare l'attività svolta dai Fondi per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1 e di coordinare le iniziative di formazione continua. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Conferenza Stato-Regioni, sono dettate modalità costitutive e di funzionarnento del predetto Osservatorio, prevedendo la partecipazione di rappresentanti del Ministero del Lavoro, delle Regioni su designazione della Conferenza Stato-Regioni, delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

10. Gli importi previsti per gli anni 1999 e 2000 dal comma 2, dell'articolo 66 della legge 17 maggio 1999, n. 144, sono assegnati per il 75 per cento, al Fondo di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 ;per il restante 25 per cento ai fondi di cui al comma 5, ripartito secondo criteri determinati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in base alla consistenza numerica degli aderenti ai settori interessati dai singoli fondi e dagli aderenti a ciascuno di essi. Per le medesime annualità, l'INPS continua ad effettuare il versamento stabilito dall'articolo 1, comma 72, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, al Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, ed i] versamento stabilito dall'articolo 9, comma 5, del citato decreto-legge ri 14$ del 1993, al Fondo di cui al medesimo comma. A decorrere dall'annualità 2001 occorre trovare le integrazioni per le attività cofinanziate tramite i 2/3 dello 0,30 per cento (FSE) e per gli interventi nazionali di formazione professionale (art. 9 legge 236193; legge 40/87; ISFOL contributo ordinario ...; altre attività ex art. 18 legge 845/78 e decreto legislativo n. I 12/98).

Il. All'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e all'articolo 3 del decreto-legge 17 settembre 1988, n.. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1988, n. 492, le parole: "di "di concerto con il Ministro del tesoro", sono soppresse.

12. Le strutture pubbliche e private, indipendentemente dalla loro natura giuridica, possono svolgere attività di orientamento e formazione professionale, finanziate con risorse pubbliche, nel rispetto degli obiettivi della programmazione regionale, presso sedi operative accreditate ai sensi dell'Allegato A dell'Accordo sancito nella Conferenza Stato-Regioni del 18 febbraio 2000,ovvero di sue eventuali modifiche, sulla individuazione degli standards minimi delle qualificazioni professionali e dei criteri formativi e per l'accreditamento delle strutture della formazione professionale. Ai sensi delmedesimo Allegato A del citato Accordo 1'accreditamento costituisce formale riconoscimento ai fini dello svolgimento delle attività di formazione professionale di cui all'articolo 141 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ed attività collegate, esso può essere sospeso o revocato in caso di riscontrata difformità o mutamenti delle condizioni e dei requisiti che ne avevano determinato la concessione.

13. I contributi di cui alla legge 14 febbraio 1987, n. 40, sono concessi agli enti di cui all'articolo 1 della medesima legge, per lo svolgimento delle attività rientranti nell'ambito delle competenze previste dall'articolo 142 del decreto legislativo 3 marzo 1998, n. 12.

14. Nell'ambito del riordino e della qualificazione del sistema formativo, anche per adeguarlo alle previsioni del comma 12 in materia di accreditamento e certificazione delle strutture formative, le regioni, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative e dei datori di lavoro, predispongono, ai sensi dell'Allegato C dell'Accordo di cui al comma 12, piani di intervento per il finanziamento di progetti di ristrutturazione elaborati dagli enti di formazione. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, per il perseguimento di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione nell'ambito dei processi di ristrutturazione che si rendano necessari anche ai fini del presente comma, gli enti e le organizzazioni sindacali possono prevedere la costituzione di un fondo nazionale con le finalità di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

15. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sono determinati, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, modalità, termini e condizioni per il concorso al finanziamento degli interventi di cui al comma 12 entro il limite massimo di lire 100 miliardi per l'anno 2000, nell'ambito delle risorse preordinate allo scopo nel Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236; le disponibilità sono ripartite su base regionale in riferimento al numero degli enti e dei lavoratori interessati dai processi di ristrutturazione con priorità per i progetti di ristrutturazione finalizzati a conseguire, entro l'anno 2003 (ovvero entro l'anno in cui in base all'Accordo citato al comma 12 gli enti dovranno conseguire i requisiti previsti per l'accreditamento) i requisiti previsti per l'accreditamento ai sensi del comma 12.".

 

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