Bozza regolamento sul conferimento delle supplenze (2/5/2000)

Pubblichiamo la bozza del regolamento sul conferimento delle supplenze sulla quale si è aperto il confronto con le OO.SS.

 

Decreto del___ BOZZA

REGOLAMENTO RECANTE CONFERIMENTO DELLE SUPPLENZE AL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO AI SENSI DELL'ART. 4 DELLA l. 3.3.99, N. 124

Il Ministro

Vista la L. 3.5.99, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico e, in particolare, l'art. 4, commi da 1 a 10;

Visto l'art. 17, commi 3 e 4, della L. 23.8.88, n. 400;

Visto il D.L.vo 16.4.94, n. 297;

Vista la L. 27.12.97, n. 449;

Visto l'art. 21 della L. 15.3.97, n. 59;

Visto il D.P.R. 8.3.99, n. 275 e, in particolare, gli artt. 14 e 15;

Visti i contratti collettivi nazionali di lavora sottoscritti in date 4.8.95 e 26.5.99;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nella sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del ...

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3 , della L. 23 agosto, n. 400 (nota n. ...)

ADOTTA

Il seguente regolamento recante norme sulle modalità di conferimento, delle supplenze al personale docente ed educativo, ai sensi dell'art. 4 della L. 3.5.99, n. 124:

ARTICOLO 1

(Disponibilità di posti e tipologia di supplenze)

1. Ai sensi dell'art. 4, commi 1, 2 e 3, della L. 3.5.99, n. 124, di seguito denominata legge, nei casi in cui non sia stato possibile assegnare sulle relative disponibilità personale di ruolo delle dotazioni organiche provinciali, personale soprannumerario in utilizzazione o, comunque, a qualsiasi titolo, personale di ruolo, si dispone con

A) SUPPLENZE ANNUALI per la copertura delle cattedre e posti di insegnamento vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per tutto l'anno scolastico.

B) SUPPLENZE TEMPORANEE SINO AL TERMINE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE per la copertura di cattedre e posti d'insegnamento non vacanti, di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico e per le ore di insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario.

C) SUPPLENZE TEMPORANEE per ogni altra necessità di supplenza diversa dai casi precedenti, secondo quanto specificato all'art. 7.

2. Per l'attribuzione delle supplenze di tipo A e B si utilizzano le graduatorie permanenti di cui all'art. 2; per l'attribuzione delle supplenze di tipo C si utilizzano le graduatorie di istituto di cui all'art. 6.

3. In caso di esaurimento delle predette graduatorie permanenti o, comunque, in carenza di aspiranti interessanti le relative supplenze di tipo A e B vengono conferite dai dirigenti scolastici delle scuole ove si verifica la disponibilità, utilizzando le rispettive graduatorie d'istituto.

4. L'individuazione del destinatario della supplenza è operata dal dirigente dell'Amministrazione Scolastica territorialmente competente nel caso di utilizzazione, delle graduatorie permanenti e dal dirigente scolastico nel caso di utilizzazione delle graduatorie di istituto.

5. Il conferimento dello supplenze di cui alle precedenti tipologie A-B-C si attua mediante la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, ai sensi delle norme contrattuali vigenti alla data della stipula, a firma del dirigente scolastico e del docente interessato, che hanno effetti esclusivi dal primo giorno di effettivo servizio e termine prefissato:

a) per le supplenze di tipo A: al 31 agosto;

b) per le supplenze di tipo B: al giorno annualmente indicato dal relativo calendario scolastico quale termine delle attività didattiche;

c) per le supplenze di tipo C: all'ultimo giorno di effettiva permanenza delle esigenze di servizio.

6. Per il regime retributivo dei contratti a tempo determinato si applicano le disposizioni legislative e contrattuali vigenti alla data di stipulazione dei contratti medesimi.

7. Ai sensi dell'art. 4, comma 4, della legge, i posti delle dotazioni organiche provinciali non possono essere coperti in nessun caso, mediante assunzione di personale docente non di ruolo.

ARTICOLO 2

(Conferimento di supplenze a livello provinciale - Graduatorie permanenti - Scelta della provincia)

1. Per il conferimento delle supplenze di tipo A e delle supplenze di tipo B si utilizzano le graduatorie permanenti di cui all'art. 401 del D.L.vo n. 297 del 16.4.94, come sostituito dall'art. 1, comma 6, della legge, integrate e aggiornate secondo le disposizioni contenute nel regolamento, previsto dal comma 3 del citato art. 401, recante norme sulle modalità di integrazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti, di seguito denominato regolamento sulle graduatorie permanenti.

2. Il personale incluso nelle graduatorie permanenti può rinunciare, in via definitiva o per un determinato anno scolastico, al conseguimento di rapporti a tempo determinato, manifestando esclusivo interesse per rapporti a tempo indeterminato.

3. Il personale che sia incluso nelle graduatorie permanenti. di due province assume posizione utile per il conferimento di supplenze solo nella provincia per la quale ha espresso la relativa opzione ai sensi dei commi e 2 dell'art. 2 e del comma 1 dell'art. 3 del regolamento sulle graduatorie permanenti.

4. Ai sensi dell'art. 12, comma 2, del regolamento sulle graduatorie permanenti il personale che sia già di ruolo deve dichiarare esplicitamente che l'inserimento nella graduatoria permanente è finalizzato anche al conferimento delle supplenze. L'accettazione di rapporto a tempo determinato comporta la decadenza dal precedente impiego.

5. Nello scorrimento delle graduatorie permanenti ai fini dell'attribuzione delle supplenze non vengono presi in considerazione i candidati inclusi le cui posizioni non siano utili ai sensi delle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4.

ARTICOLO 3

(Conferimento supplenze a livello provinciale - Operazioni)

1. Al fine di garantire il regolare inizio delle lezioni le operazioni di conferimento di supplenze sono annualmente disposte mediante un piano di individuazione dei destinatari delle proposte di assunzione che tenga conto dell'ordine di priorità indicato dagli aspiranti, complessivamente per tutte le graduatorie in cui figurano utilmente inclusi, relativamente ai seguenti elementi:

a) rilevanza economica del contratto;

b) sede;

c) graduatorie di insegnamento preferenziali.

Gli aspiranti hanno facoltà, ogni triennio scolastico, di variare il predetto ordine di priorità.

2. I posti disponibili di sostegno sono ricoperti con priorità, rispetto alle altre tipologie di insegnamenti, nei riguardi degli aspiranti forniti del prescritto titolo di specializzazione. Ove l'aspirante abbia indicato, nell'ordine di priorità di cui al comma 1, tipologie di insegnamento comune prioritariamente a quello di sostegno, tale indicazione può essere soddisfatta esclusivamente finché nella relativa graduatoria sussistano le condizioni per attribuire ad altri aspiranti, forniti del prescritto titolo, i relativi posti di sostegno.

3. L'accettazione, in forma scritta e priva di riserve, da parte degli aspiranti a supplenze, della rispettiva proposta di assunzione formulata in base al predetto piano, rende le operazioni medesime non soggette a rifacimento. Le disponibilità successive che si vengono a determinare, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti non originariamente interessati dalle precedenti proposte di assunzione.

ARTICOLO 4

(Conferimento supplenze a livello provinciale: continuità dell'insegnamento)

1. Ai sensi dell'art. 40, comma 3, della L. 27.12.97, n. 449, il conferimento delle supplenze sui posti di sostegno è disposto secondo modalità tali da assicurare, nella misura massima possibile, la continuità educativa degli insegnamenti di sostegno in ciascun grado di scuola.

2. A tal fine, con priorità rispetto alle altre operazioni di attribuzione di supplenze, gli aspiranti che nell'anno scolastico precedente abbiano prestato servizio quali supplenti annuali o supplenti temporanei sino al termine delle attività didattiche su posti di sostegno nella scuola materna, elementare, media o superiore, ove siano utilmente collocati nelle rispettive graduatorie permanenti per conseguire analoghe nomine su posti di sostegno, sono confermati nella medesima sede scolastica, purché in tale scuola permanga la relativa disponibilità per supplenze su posto di sostegno e a condizione che almeno uno degli alunni portatori di handicap affidati al docente in questione nell'anno scolastico precedente debba ancora completare il relativo ciclo di studi.

3. Al fine di realizzare gli obiettivi di stabilità triennale degli organici funzionali, il personale con contratto a tempo determinato di durata annuale o sino al termine delle attività didattiche è confermato nel secondo e nel terzo anno del triennio sul medesimo posto e sede in cui ha prestato servizio nell'amo scolastico precedente, a condizione che, in ciascuno dei predetti anni, tali posto e sede permangano tra quelli disponibili per il conferimento delle supplenze in questione e che il predetto personale permanga in posizione utile quale destinatario della relativa supplenza.

4. E' fatto salvo il diritto del personale di cui al comma 3 a stipulare un diverso contratto di lavoro a tempo determinato esclusivamente nei casi in cui pur riscontrandosi le condizioni per la conferma di posto e sede, il personale medesimo divenga destinatario di proposta contrattuale per diverso insegnamento o per diverso profilo professionale per il quale, in base al contratto nazionale di lavoro, sia stabilito un livello retributivo superiore.

5. Le operazioni conseguenti alle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 prescindono dall'ordine di priorità indicata dall'aspirante ai sensi dell'art. 3, comma 1.

ARTICOLO 5

(Completamento di orario - Cumulabilità di rapporti di lavoro - Incompatibilità)

1. L'aspirante cui viene conferita una supplenza ad orario non intero, anche nei casi di attribuzione di supplenze con orario ridotto in conseguenza della costituzione di posti di lavoro a tempo parziale per il personale di ruolo, conserva titolo, in relazione alle utili posizioni occupate nelle varie graduatorie di supplenze, a conseguire il completamento d'orario fino al raggiungimento dell'orario ordinario di lavoro previsto per il corrispondente personale di ruolo.

2. Nel predetto limite orario il completamento è conseguibile con più rapporti di lavoro a tempo determinato, purché il relativo servizio sia di fatto assolvibile. Per il personale docente della scuola secondaria il completamento dell'orario di cattedra può realizzarsi sia cumulando ore appartenenti alla medesima classe di concorso sia con ore appartenenti a diverse classi di concorso ma con il limite massimo di tre sedi scolastiche e due comuni, tenendo presente il criterio della facile raggiungibilità.

3. Le posizioni di insegnante di scuola primaria, insegnante di scuola secondaria, istitutore, appartenente ad uno dei profili del personale A.T.A, sono tra di loro non contemporaneamente cumulabili.

4. In materia di incompatibilità vigono, per il personale scolastico non di ruolo, i medesimi limiti previsti per il corrispondente personale di ruolo, secondo le specifiche disposizioni di legge vigenti, così come modificate dalla normativa relativa da disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale.

5. La cumulabilità di più rapporti di lavoro a tempo determinato è ammessa esclusivamente nell'ambito di una sola provincia.

6. Secondo i criteri di cui al presente articolo è ammessala cumulabilità tra rapporti di lavoro in scuole statali e in scuole non statali.

ARTICOLO 6

(Graduatorie di istituto)

1. Il dirigente scolastico, ai fini del conferimento delle supplenze di cui all'art. 7, costituisce, sulla base delle domande prodotte ai sensi dei commi 6 e 7, apposite graduatorie in relazione agli insegnamenti impartiti nella scuola.

2. I titoli di studio e di abilitazione per l'inclusione nelle graduatorie di istituto sono quelli stabiliti dal vigente ordinamento per l'accesso ai corrispondenti posti di ruolo.

3. Per la costituzione delle predette graduatorie si applicano, ai fini dell'attribuzione del punteggio, i criteri di cui al comma 5.

4. Le graduatorie d'istituto hanno validità temporale correlata alle cadenze di integrazione delle corrispondenti graduatorie permanenti di cui all'art. 2 e vengono riformulate a seguito di ciascuna fase di integrazione delle graduatorie permanenti predette.

5. Per ciascun insegnamento impartito nella scuola viene costituita una graduatoria d'istituto distinta in tre fasce, da utilizzare nell'ordine, composte come segue:

I Fascia - aspiranti inseriti, anche ai fini del conferimento delle supplenze, nelle graduatorie permanenti della provincia in cui ha sede la scuola, per il medesimo, posto o classe di concorso cui è riferita la graduatoria d'istituto. Tali aspiranti sono inclusi in graduatoria d'istituto secondo la graduazione derivante dall'automatica trasposizione dell'ordine di scaglione e del punteggio con cui figurano nella corrispondente graduatoria permanente.

II Fascia - aspiranti forniti di specifica abilitazione o di specifica idoneità a concorso cui è riferita la graduatoria di istituto, ivi incluso il personale che, ai sensi del comma 8 sceglie, ai fini dell'inserimento in graduatorie di istituto, una provincia diversa da quella in cui figura in graduatorie permanenti. Tali aspiranti sono graduati secondo la tabella di valutazione dei titoli annessa al presente regolamento.

III Fascia - aspiranti forniti di titolo di studio valido per l'accesso. Tali aspiranti sono graduati secondo la tabella di valutazione dei titoli annessa al presente regolamento.

6. L'aspirante a supplenze di insegnamento o in qualità di istitutore può, per tutte le graduatorie di istituto in cui ha titolo a essere incluso, presentare domanda per una sola provincia fino a un massimo di trenta scuole.

7. Per coloro che sono inclusi nelle graduatorie permanenti di due province, la provincia di inclusione in graduatorie di istituto coincide con quella prescelta ai fini del conferimento delle supplenze, ai sensi dell'art. 2, comma 3.

8. Coloro che hanno titolo ad essere inclusi nelle graduatorie permanenti di una sola provincia hanno facoltà, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 12, comma 7, del regolamento sulle graduatorie permanenti, di scegliere, ai fini dell'inclusione nelle graduatorie di istituto, una provincia diversa da quella in cui figurano inclusi nelle graduatorie permanenti medesime.

9. Durante il periodo di validità della graduatorie di istituto, per ogni anno scolastico successivo al primo, ciascuna scuola può acquisire ulteriori domande di supplenza da parte di aspiranti che abbiano titolo ad essere inseriti in una delle fasce di cui al comma 5.

10. Le domande di cui al comma 9 possono essere presentate, per una sola provincia e sempre nel limite massimo complessivo di trenta scuole, da:

a) coloro che già figurano in graduatorie di insegnamento permanenti e/o d'istituto della medesima provincia e che intendano integrare le precedenti domande fino al massimo di scuole previsto;

b) coloro che già figurano in graduatorie di insegnamento permanenti e/o d'istituto della medesima provincia e che intendano sostituire, fino a un massimo di tre scuole per ciascun anno scolastico alcune opzioni precedentemente espresse;

c) coloro che già figurano in graduatorie di insegnamento d'istituto in altra provincia, con conseguente cancellazione da tutte le graduatorie della provincia di provenienza;

d) coloro che non risultino inclusi in graduatorie di supplenza di insegnamento in alcuna provincia.

11. Il personale di cui al comma 10 si inserisce, in ciascun anno scolastico, nelle graduatorie di istituto in coda all'ultimo incluso della fascia cui ha titolo secondo i requisiti posseduti, ai sensi di quanto previsto al comma 5.

12. In ciascuna coda di fascia gli aspiranti di cui alle lettere a), b), c) del comma 10 sono graduati fra loro secondo l'automatica trasposizione degli elementi già determinanti la loro posizione nelle graduatoria di precedente inclusione e precedono gli aspiranti di cui alla lettera d) del comma 10, graduati tra loro secondo il punteggio spettante in base alla tabella di valutazione dei titoli annessa al presente regolamento.

13. Avverso le graduatorie di istituto è ammesso reclamo entro il termine di 10 giorni dalla loro pubblicazione.

ARTICOLO 7

(Graduatorie di istituto per la classe di concorso di strumento musicale)

1. In attesa che vengano stabiliti i requisiti di accesso a regime alla classe di concorso "Strumento musicale", come previsto all'art. 10 del D.M. 6.8.99, alle graduatorie di istituto di terza fascia, di cui all'art. 6, comma 5, si accede con il possesso del diploma specifico di Conservatorio.

2. La tabella di valutazione dei titoli annessa al presente regolamento viene integrata, per la valutazione della domanda degli aspiranti all'insegnamento nella graduatoria di istituto di cui al comma 1, con la tabella di valutazione dei titoli artistici di cui al punto III dell'allegato B del D.M. 13.2.96.

3. La valutazione dei titoli artistica viene effettuata dalle medesime commissioni costituite presso i Provveditorati agli Studi per la compilazione delle graduatorie permanenti di cui all'art. 7 del regolamento sulle graduatorie permanenti.

4. Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni dell'art. 6, in quanto compatibili.

ARTICOLO 8

(Supplenze conferite utilizzando le graduatorie di istituto)

1. I dirigenti scolastici possono conferire supplenze utilizzando le rispettive graduatorie d'istituto in relazione alle seguenti situazioni e secondo le correlate tipologie:

SUPPLENZE DI TIPO A-B

per posti che non sia possibile coprire con il personale incluso nelle graduatorie permanenti, ai sensi dell'art. 1, comma 3.

SUPPLENZE DI TIPO C

a) per sostituzione del personale docente assente:

nella scuola materna ed elementare per un periodo superiore a 5 giorni

nella scuola secondaria per un periodo superiore a 10 giorni

b) per posti resisi disponibili, per qualsiasi causa, dopo il 31 dicembre di ciascun anno.

2. Nei casi di assenza del docente titolare per i periodi indicati dal relativo punto a) del comma 1, il dirigente scolastico, previa utilizzazione degli strumenti di flessibilità organizzativa previsti dal D.P.R. 8.3.99, n. 275, dopo aver verificato che ricorrano inderogabili necessità per provvedere in tal senso, dà luogo al conferimento della supplenza temporanea di tipo C per il periodo di effettiva permanenza delle esigenze di servizio.

3. La retribuzione d