Nota prot. D13/99 - Applicazione L. 124/99 riconoscimenti servizi pre-ruolo (3/1/2000)

 

 

Depositiamo la nota Prot. D13/788 del 3.12.99 con cui il MPI fornisce precisazioni e dirama istruzioni operative in materia di riconoscimenti di servizi ai fini della ricostruzione di carriera, in applicazione degli articoli 7, co. 2, e 11, co. 14, della legge 124/99.

 

Come già anticipato nelle nostre comunicazioni del 5 ottobre 99, le disposizioni in oggetto riguardano:

 

art.7, comma 2: riconoscimento del servizio d'insegnamento su posti di sostegno, prestato dai docenti non di ruolo senza il possesso del titolo di specializzazione ma con il titolo di studio richiesto per l'ammissione agli esami di concorso a cattedre per l'insegnamento di una delle discipline previste dal rispettivo ordine di scuola.

 

Su tale punto il MPI precisa che il riconoscimento può produrre effetti economici solo a partire dal 1° giugno 1999 (cioè successivamente all'entrata in vigore della legge).

 

Gli interessati dovranno proporre al Provveditorato agli Studi, per il tramite della scuola, apposita domanda di riconoscimento La richiesta può essere presentata anche da coloro che hanno già avuto il riconoscimento di altri servizi ai fini della carriera.

 

Art. 11, comma 14: valutabilità, ai fini della carriera, del servizio d'insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'a.s. 1974/75, che abbia avuto la durata di almeno 180 giorni oppure sia stato reso senza soluzione di continuità dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale.

 

Tale disposizione interessa essenzialmente il servizio prestato nelle scuole di istruzione secondaria.

 

La valutabilità dell'anno scolastico in 180 giorni, anziché 210 gg., ha effetto retroattivo in quanto la norma costituisce interpretazione autentica dell'art. 489 del D.Lvo 297/94. L'Amministrazione, pertanto, provvederà a valutare tali servizi dalla data di conferma in ruolo per i docenti nei cui confronti deve essere ancora adottato un provvedimento di ricostruzione della carriera, e procederà d'ufficio alla rettifica dei decreti già emessi.

Consigliamo comunque, soprattutto per coloro che hanno avuto conguagli negativi in applicazione della precedente normativa, di far richiedere l'applicazione della Legge in questione.

 

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